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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/08/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
R.G. 1316/2023
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1316/2023 R.G., posta in de- liberazione all'udienza del 09.07.2025, sostituita nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Torino- Parte_1
Rodriguez, giusta procura allegata all'atto di citazione, ed elettivamente do- miciliata in L'Aquila, Corso XX Settembre, nn. 17/19, presso lo studio dell'avv. Raniero Marinucci;
APPELLANTE
E , rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Gianni- Controparte_1 ni, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via della Bonifica, n.48.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 126/2023, emessa dal Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona il 23.11.2023 nell'ambito del giudizio n.
638/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: se ogni contraria istanza, eccezione e ragione, così provvedere: - nel merito, sancire l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della prete- sa azionata dall'appellato con la notifica dell'atto di citazione del
27/10/2021, per le ragioni meglio esposte nella premessa del presente scritto
e, per l'effetto, riformare integralmente la decisione appellata, con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado>>;
Per la parte appellata:<< che l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni avversa istanza ed eccezione, Voglia: confermare integralmente la sen- tenza n. 126/2023 pubblicata il 23.11.2023, emessa dal Tribunale di Chieti – sezione distaccata di Ortona all'esito del procedimento n. 638/2021 R.G.; conseguentemente condannare l'appellante al pagamento delle spese e com- petenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore della scrivente procuratrice che, all'uopo, si dichiara antistataria. >>.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Chieti – Sez. di- staccata di ha accolto la domanda proposta dall'originario atto- Pt_2 re, , volta all'accertamento dell'esistenza di una Controparte_1 servitù di passaggio pedonale e carrabile costituitasi per destinazione
2 del padre di famiglia in favore del proprio fondo (dominante) e a cari- co del fondo servente di proprietà di , condannando Parte_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite.
1.1. A sostegno dell'originaria domanda, il aveva dedeotto CP_1 che:
- era divenuto proprietario a partire dal 2020 dell'immobile sito a Francavilla a Mare, Contrada Quercianotarrocco, n. 9/B, ri- portato al Catasto fabbricati al fg. 14, par. 714, sub. 2, confi- nante altresì con la proprietà dell'originaria parte convenuta.
Immobile che non aveva alcun accesso alla pubblica via, poi- ché intercluso dai fondi circostanti di proprietà altrui e da un'area boschiva;
- l'unica via diretta di accesso, pedonale e carrabile, era rappre- sentata da una stradina insistente su area di proprietà della
[...]
; Pt_3
- in origine, l'intera proprietà, comprensiva dell'immobile del e dell'immobile della (due appartamenti, siti ri- CP_1 Pt_1 spettivamente al primo e al secondo piano della medesima pa- lazzina) non era suddivisa ed apparteneva interamente a
[...]
, il quale utilizzava l'unica stradina di passaggio Persona_1 esistente per accedere al fondo del;
CP_1
- la , senza alcuna ragione, appreso dell'avvenuta com- Pt_1 pravendita tra e l'acquirente , ne ostacolava in Parte_4 CP_1 ogni modo l'ingresso, al punto che posizionava una barra me- tallica all'ingresso della propria abitazione impedendo l'accesso pedonale e carrabile del al proprio fondo. CP_1
Egli aveva, pertanto, agito in giudizio nei confronti della CP_2
chiedendo l'accertamento dell'esistenza della servitù di
[...]
3 passaggio pedonale e carrabile costituita per destinazione del padre di famiglia, in favore del proprio fondo.
1.2. Costituitasi in giudizio, l'originaria convenuta contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda sul- la scorta del dato per cui, al momento del proprio acquisto, avve- nuto nell'anno 2001, nell'atto di compravendita non risultava in alcun modo l'esistenza di una servitù di passaggio, né questa si de- sumeva dalla visura delle mappe catastali, al punto che, sino a quel momento, la porzione di terreno controversa si presentava incolta e piena di vegetazione arborea, evidenziando la presenza di un'ulteriore strada che collegava l'immobile alla strada pubblica, utilizzata dagli originari proprietari. Infatti, solo a partire da detto anno, la provvedeva a realizzare, sulla corte di uso esclu- Pt_1 sivo, un giardino con piscina ed un viale, poi cementato nell'anno
2017.
1.3. Il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria esperita me- diante prova per testi e produzione documentale delle parti, inqua- drata la vicenda ai sensi dell'art. 1062 c.c., riteneva sussistente la servitù per destinazione del padre di famiglia e provvedeva nel modo suindicato.
2. Avverso la sentenza, ha proposto appello con un uni- Parte_1 co, sebbene articolato motivo di censura, di seguito così riassunto.
2.1. In particolare, l'appellante censura la parte motiva della sen- tenza gravata nella parte in cui sostanzialmente fonda - erronea- mente - il proprio convincimento sulle prove testimoniali acquisite, da cui sarebbe emersa la sussistenza di una servitù per destinazio- ne del padre di famiglia, che, in realtà, non sussisterebbe affatto.
Infatti, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere attendibili le di- Testi chiarazioni rese dai testi e nonché Tes_1 Testimone_2
4 , senza neppure considerare la loro incapacità a te- Testimone_4 stimoniare, in quanto i primi sarebbero danti causa del ed il CP_1 terzo sarebbe, a sua volta, dante causa dei venditori del fondo dell'appellato, dunque, tutti portatori di un interesse diretto ed at- tuale nel giudizio che ci occupa.
Ed ancora, a dire della , il Tribunale avrebbe errato, altre- Pt_1 sì, nel ritenere attendibili le dichiarazioni rilasciate dall'originario proprietario dell'immobile, allorquando riferi- Persona_2 va che vi erano opere visibili lungo il terreno, di sua costruzione.
Sostiene invece l'appellante che la stradina sarebbe stata realizzata da lei dopo l'acquisto e, quindi, intorno al 2001, in quanto in pre- cedenza questa non esisteva sicché difettava il presupposto per configurare in loco una servitù per destinazione del padre di fami- glia, difettando le opere visibili e permanenti destinate al suo eser- cizio. Altresì, il Tribunale avrebbe erratamente ritenuto attendibili le deposizioni testimoniali dei suddetti, escludendo aprioristica- mente la valutazione delle testimonianze rese dai testi da lei addot- ti, ossia (proprio coniuge) e (pro- Testimone_5 Testimone_6 prio figlio).
2.2. Si è costituito in giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello, in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto, con conseguente conferma integrale della senten- za impugnata.
2.3. Sulle conclusioni innanzi trascritte, nonché all'esito degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione all'udienza del 09.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal de- posito di note di trattazione scritta.
3. L'appello è infondato e la unica, seppur articolata, censura può es- sere trattata secondo quanto si dirà di seguito.
5 3.1. Preliminarmente, come correttamente evidenziato dal primo giudice, giova rilevare e ribadire la infondatezza della doglianza prospettata dall'appellante, secondo cui sarebbero incapaci a te- stimoniare ex art. 246 cpc i testi e e Persona_2 Tes_1
poiché in situazione incompatibile con l'ufficio Testimone_2 rivestito, in quanto danti causa dell'attore e quindi detentori di un interesse diretto, concreto ed attuale al buon esito della controver- sia.
Anzitutto, sul punto, questa Corte precisa che, il giudice di legitti- mità ha ribadito il principio di diritto secondo cui la capacità a te- stimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridi- co (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità del- la deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completez- za della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carat- tere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale in- teresse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valuta- zione di inattendibilità (Cass. civ. sent. n. 21239/2019).
Ed ancora, l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.,
è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente
6 all'attendibilità del teste, da apprezzarsi insindacabilmente dal giudice del merito (Cass. civ. sent. n. 7677/2005).
3.2. Calando i predetti principi al caso di specie, è dirimente la cir- costanza per cui non può ravvisarsi in capo ai testi e Tes_1 alcuna incapacità a testimoniare, poiché non Testimone_2 emerge dagli atti di causa alcun interesse concreto, diretto ed attua- le relativamente al giudizio che ne occupa, essendo del tutto irrile- vante, in concreto, la loro veste di danti causa dell'odierno appella- to. Lo stesso vale, vieppiù, per il teste il quale, Persona_2 avendo definitivamente perduto la qualità di proprietario dell'immobile nel 2001, dopo aver alienato una porzione dello stesso alla famiglia nel 1986, e la restante parte alla Tes_2 Pt_5
[...
nel predetto anno, non è portatore di alcun interesse nel presen- te giudizio.
Di converso, non può trovare accoglimento la doglianza avanzata dall'appellante, la quale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ritiene attendibili le dichiarazioni rese dai testi e se solo si considera che gli stessi, in qualità Tes_5 Testimone_6 di coniuge e figlio della , implicati tra l'altro in diversi Pt_1 procedimenti penali – intentati dall'appellato – vantano un CP_1 interesse evidente all'accoglimento delle eccezioni di inesistenza della servitù proposte dalla loro congiunta, sicché correttamente le loro dichiarazioni sono state ritenute inattendibili, ma non apoditti- camente, bensì perché in evidente contrasto con quelle rese dai te- sti di controparte, che non avevano interesse nella causa e che hanno descritto lo stato dei luoghi in conformità anche alle rappre- sentazioni fotografiche degli stessi con riferimento al periodo ante- riore all'acquisto della porzione di immobile da parte della Pt_5
[...
(2001).
7 Venendo, invero, a quanto erroneamente sostenuto dall'appellante, circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, i quali tutti confermavano la circostanza per cui la strada, costruita nel 1979 da ed utilizzata a partire dal 1986 an- Persona_2 che dalla famiglia rappresentasse l'unica via di accesso al- Tes_2 la via pubblica, come coerentemente e condivisibilmente statuito dal Tribunale, questo Collegio condivide siffatta valutazione di at- tendibilità delle suddette dichiarazioni, in quanto inconfutate da ri- sultanze probatorie di senso opposto.
In particolare, il teste riferiva che la stradina controversa Parte_4
“è stata realizzata perché la casa era costruita su un terreno di mia proprietà; la stradina in questione è stata realizzata in funzio- ne del passaggio dei camion che dovevano portare del materiale per costruire la mia casa;
è stato realizzato dalle maestranze che costruivano la mia casa un argine con dei blocchi di cemento;
ciò avveniva a partire dall'anno 1979 […] la strada era transitabile oltre che pedonalmente anche carrabilmente […] ho sempre e solo utilizzato per accedere a casa mia la strada che ho fatto quando ho costruito la mia casa”, ribadendo che “la stradina è stata edifi- cata quando ho costruito la casa, fin da allora avevo buttato un po' di ghiaia sulla terra battuta […] Non è vero, ho sempre e solo utilizzato per accedere a casa mia la strada che ho fatto quando ho costruito la mia casa di cui ho detto sopra”.
Analogamente, il teste interrogato sul capitolo Testimone_2
“Vero che, dal tempo dell'acquisto della proprietà da parte di
[...]
, avvenuto nel dicembre 2001, il transito pedonale e Parte_6 con mezzi, è stato consentito unicamente a familiari, parenti ed amici della proprietaria?” dichiarava “non è vero, noi siamo sem-
8 pre passati. Tutti passavano lì anche i postini che ci consegnavano la posta”.
Anche il teste ha confermato la suddetta circo- Testimone_7 stanza, ossia che dal 1985 l'unica strada percorribile ed utilizzata dalla loro famiglia per accedere al proprio immobile era rappresen- tata da quella controversa, aggiungendo che “fino al 2016 siamo passati liberamente, poi dal momento in cui abbiamo messo in vendita la casa, la sig.ra ha iniziato a creare Persona_3 problemi dicendo che non potevano passare con le macchine, ma noi abbiamo comunque continuato a passare anche con le mac- chine, fino a che la sig.ra non ha messo la sbarra che si Pt_1 vede nella foto n. 1 (all. parte attrice) all'inizio del 2020”. Inoltre, in perfetta condivisione con quanto asserito dal teste , ri- Parte_4 feriva che “c'è sempre stata una sola via di accesso alla proprietà sita in Contrada Quercianotarrocco”.
3.3. Sulla scorta di quanto su riportato, non possono, di converso, ritenersi attendibili le prospettazioni fornite dall'appellante, secon- do cui vi sarebbe un'ulteriore strada per accedere alla via pubblica, utilizzata peraltro nel corso degli anni anche dai e che la Tes_2 cementificazione della strada sarebbe avvenuta ad opera sua, in quanto prima era una stradina composta da vegetazione incolta ed arbusti, dunque, non transitabile neppure a piedi, come asserito dal teste “la strada non c'era. Prima del 2017 nes- Testimone_5 suna passava né a piedi né in macchina […] Persona_4 passava dai terreni dei confinanti o dove trovava spazio, anche con la macchina. Accanto agli ulivi in fondo a sinistra, nella parte sottostante il giardino dei , c'è una strada che è terreno Tes_2 agricolo dove i passavano e potevano accedere alla via Tes_2 pubblica”.
9 Contrariamente, dalle risultanze istruttorie è emerso che:
- sin dalla costruzione dell'immobile, il si serviva del- Parte_4 la stradina per transitare all'interno della proprietà;
- la stradina non era incolta e su di essa non insisteva ampia ve- getazione arborea, ma vi era terra e breccia sulla pavimenta- zione, così come confermato anche dal teste escusso - e indif- ferente - (al quale venivano mostrate le fo- Testimone_8 tografie raffiguranti lo stato dei luoghi nell'anno 2020): “pre- ciso che lo stato dei luoghi era parzialmente diverso: non
c'era la sbarra né il muro di fianco, inoltre la strada era brec- ciata, comunque infondo alla strada c'era un cancelletto car- rabile dove poteva passare la macchina”;
- sin dall'anno di acquisto dell'immobile da parte dei Tes_2
(1985), l'unica strada esistente per poter accedere alla proprietà
[...] ed ai rispettivi garage era rappresentata da quella controversa, in quanto in prossimità dell'intera proprietà vi sono altri terreni coltivati e, quindi, non transitabili;
- fino all'anno 2016, anno in cui la famiglia ha posto in Tes_2 vendita l'immobile, la non aveva mai sollevato alcuna Pt_1 problematica in merito al passaggio sulla stradina, salvo poi apporre una sbarra metallica nell'anno 2020, preclusiva di qualsivoglia passaggio carrabile;
- sussistono diversi procedimenti penali a carico di Tes_5
e , coniuge e figlio dell'appellante, pro-
[...] Testimone_6 mossi su denuncia querela del , cui viene contestato il de- CP_1 litto di violenza privata.
3.4. Orbene, venendo al merito della controversia, questa Corte ri- badisce, in perfetta aderenza con quanto acclarato dal primo giudi- ce, che nella specie sia configurabile la costituzione di una servitù
10 di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex articolo
1062 c.c. A memoria di detta disposizione, infatti, tale istituto si ri- tiene integrato quando due fondi, precedentemente appartenenti al- lo stesso proprietario, vengono divisi e sussiste tra di essi una si- tuazione di fatto che manifesta l'esistenza di una servitù. Ne di- scende che, qualora un proprietario crei una situazione di vantag- gio tra due suoi fondi, che potrebbe costituire una servitù, salvo poi dividerli, la servitù si costituisce automaticamente se non vi è una disposizione contraria nell'atto di divisione.
3.5. A tal riguardo, per costante e granitica giurisprudenza,
l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia si perfeziona quando, al momento della separazione dei due fondi, esistono opere visibili e permanenti che manifestano in modo ine- quivoco il peso gravante sull'uno a favore dell'altro, quand'anche tali opere non siano in tutto rifinite e per questo lo stato di servizio non sia ancora in atto. Vieppiù, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momen- to della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla si- tuazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal compor- tamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, deter- minerebbe la nascita della servitù. (Cass. civ., n. 7783/2020).
3.6. Nella caso de quo, posto che non risulta dall'intero compendio probatorio la volontà del di escludere la servitù, non co-Parte_4
11 glie nel segno la circostanza riferita dalla , secondo cui, se Pt_1 ella avesse saputo dell'esistenza di detta situazione di fatto (neppu- re indicata nell'atto di compravendita per OT
[...]
, non si sarebbe determinata nell'acquisto, poiché del Per_5 tutto destituita di fondamento, considerato che risulta, invero, pro- vato che, sin dall'anno 2001, costei consentiva il passaggio carra- bile e pedonale ai sulla propria porzione di terreno, salvo Tes_2 poi negarlo nell'anno 2020 con l'apposizione della sbarra metalli- ca, così come emerso dall'istruttoria.
Dunque, sulla scorta di quanto fino ad ora esposto, il giudice di prime cure correttamente riteneva sussistenti i requisiti di cui all'art. 1062 c.c., essendo acclarato che, al momento della vendita
(1986) ai coniugi dell'immobile, oggi di proprietà Tes_2 dell'appellato, era già presente sul fondo di proprietà dell'appellante la stradina per cui è causa, e che la stessa, anche se poi cementificata da costei nel 2017, aveva un manto costituito da breccia e terra battuta. Strada su cui, si ribadisce, hanno avuto ac- cesso e transito i componenti della famiglia e non solo, al Tes_2 fine di raggiungere dalla vicina strada comunale il fondo ora ac- quistato dall'appellato.
4. In conclusione, l'appello è totalmente infondato, dunque, va respinto.
5. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M.
147/2022, valori medi, esclusa la fase istruttoria tenuto conto della do- cumentazione versata in atti e valutata l'opera prestata.
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante, al rimborso in favore della Parte_1 parte appellata , delle spese del presente grado del giudi- Controparte_1 zio, che liquida in € 6.946,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, per compenso, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Giannini, dichiaratasi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22/07/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio Francesco S. Filocamo
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