Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 11375
CASS
Sentenza 11 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito.

In tema di contratti agrari, qualora sia sottoscritto un contratto preliminare di vendita di alcuni fondi, subordinatamente alla condizione del mancato esercizio della prelazione legale da parte degli aventi diritto, e costoro abbiano violato tale condizione, essercitando la prelazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero senza il rispetto delle relative modalità, il promittente acquirente non è titolare di un diritto di prelazione e quindi non può esercitare l'azione di riscatto, potendo invece chiedere sia la dichiarazione di nullità del contratto stipulato dal promissario venditore con il terzo, sia l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. nei confronti del promissario alienante, che non ha mai cessato di essere proprietario del fondo, avendo disposto di questo con atto nullo, pertanto, privo di effetti. (Fattispecie in cui l'avente diritto alla prelazione era decaduto dal relativo diritto per mancato versamento del prezzo nel termine prescritto dalla legge).

La tutela concessa dal legislatore all'affittuario del fondo rustico, al quale il comportamento del concedente abbia impedito di concretamente avvalersi del diritto di prelazione, consiste fondamentalmente nell'esercizio del diritto di riscatto, mentre le altre azioni (di nullità, dichiarazione di inefficacia, simulazione) sono dal coltivatore esperibili in quanto funzionalmente collegate ad un contemporaneo esercizio dell'azione di riscatto, con la conseguenza che il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del contratto previsto per tale azione non può ritenersi spostato, nell'inizio del suo decorso, dal previo esperimento di una delle altre azioni, determinandosi altrimenti un indefinito prolungamento di quel termine, con pregiudizio della certezza dei rapporti giuridici.

Commentari3

  • 1Mancanza dei requisiti per l’esercizio della prelazione agraria e nullità della compravendita di terreni agricoliAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 16 giugno 2025

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 5034 del 16
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5034 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 29099/2015 r.g. proposto da: MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), quale incorporante per atto di fusione della cessata Banca Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in …

     Leggi di più…

  • 3OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - TEMPESTIVITÀ - PROVA NOTIFICA
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 24 novembre 2011

    ISSN 2385-1376 Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c. solo se dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al dies a quo, ossia alla data di notificazione del decreto, che al dies ad quem, ossia alla data della relativa opposizione, ma, qualora sia noto soltanto il dies ad quem, non può adottare analoga statuizione officiosa presumendo tale tardività in assenza di dati in tale senso significativi e segnatamente addebitando all'opponente la mancata produzione della busta contenete il decreto notificato, in quanto recante la …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2010, n. 11375
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11375
Data del deposito : 11 maggio 2010

Testo completo