Sentenza 23 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/2019, n. 21638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21638 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 19949-2015 proposto da: PE GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SUSA l, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO GALLO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO LIGUORI;
- ricorrente -
AZ ET, CR RI , AZ TE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NAPOLEONE
111,12, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE ROMANELLO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI DELUCCA;
- controricorrenti incidentali - nonchè
contro
AZ RM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1818/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal Consigliere GI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'accoglimento del IV motivo ricorso incidentale,rigetto dei restanti motivi e rigetto del ricorso principale;
udito l'Avvocato
LIGUORI
Stefano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale; udito l'Avvocato
MARELLI
Alessandro con delega depositata in udienza
DELUCCA
Giovanni, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento delle proprie difese.
FATTI DI CAUSA
1. - ER LU convenne in giudizio ZI MA, ZI NI e ZI RE. Premettendo che, con scrittura privata del 4/5/1987, aveva promesso di acquistare dai ZI, che avevano promesso di vendergli, un terreno sito nel comune di San Demetrio Corone (CS), chiese la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei convenuti (che - a suo dire - non risultavano essere proprietari dell'intero fondo promesso in vendita) e la condanna degli stessi a corrispondergli il doppio della caparra ricevuta e a rimborsargli le spese per i miglioramenti da lui apportati al fondo, di cui aveva fin dal preliminare ricevuto la detenzione. I convenuti resistettero a tali domande, chiedendone il rigetto;
chiesero, in via riconvenzionale, l'esecuzione in forma specifica del contratto, previo pagamento da parte dell'attore del residuo prezzo ancora dovuto, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria;
in subordine, chiesero che fosse dichiarato ingiustificato il recesso unilaterale del ER e il suo rifiuto di stipulare il contratto definitivo, con conseguente diritto di essi promittenti venditori di trattenere la caparra ricevuta. Il Tribunale di Rossano ritenne ingiustificato il rifiuto del ER di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo e dichiarò risolto il preliminare per colpa del medesimo, riconoscendo il diritto dei ZI di trattenere la caparra;
condannò tuttavia i promittenti venditori a pagare al ER la somma di euro 2.342,65 per miglioramenti;
compensò interamente tra le parti le spese del giudizio. 2. - Sui gravami proposti in via principale dal ER e in via incidentale dai ZI, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarò la risoluzione del contratto per causa imputabile ai promittenti venditori, che condannò al pagamento, in favore dell'attore, del doppio della caparra (pari della somma di euro 5.681,00), da maggiorarsi con gli interessi legali;
confermò nel resto la sentenza di primo grado e condannò i ZI a rifondere all'attore le spese del giudizio di appello. Secondo i giudici del gravame, la mancata stipulazione dell'atto definitivo era ascrivibile a colpa dei promittenti venditori che non avevano prodotto i titoli di provenienza del fondo, cosicché, in tale contesto, era legittimo il rifiuto di stipulare l'atto opposto dal promissario acquirente. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso ER LU sulla base di un motivo. Hanno resistito con controricorso ZI NI, ZI RE e, quale erede di ZI MA (nel frattempo deceduto), CR MA, che hanno proposto altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo del ricorso principale, si deduce (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado. La censura non coglie la ratio della sentenza impugnata e risulta, pertanto, inammissibile. Ed invero, il ricorrente non considera che la Corte di Appello ha riformato solo in parte qua la sentenza di primo grado, che ha inteso "confermare nel resto", ivi compresa la compensazione delle spese di primo grado. Non sussiste pertanto la pretesa omessa pronuncia;
né il ricorrente ha censurato l'erroneità della compensazione in rapporto alla mutata soccombenza.2. - La rilevata inammissibilità del ricorso principale comporta - ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.- la perdita di efficacia del ricorso incidentale, che è tardivo (essendo stato proposto il 21/9/2015, quando il termine breve per impugnare scadeva il 5/7/2015). 3. - In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile;
il ricorso incidentale va dichiarato inefficace. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 4. - Il ricorrente in via principale è tenuto a versare - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 - un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente in via principale al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 8 maggio 2018. Il IL
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