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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2311/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1489/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), Via Rio Fratta n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sciarrini, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina Controparte_1
n. 45, presso l'Avv. Laura Cortelli, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così ricostruiva la vicenda il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza indicata in oggetto: “Con ricorso depositato in modalità telematica il 13 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe n.d.r.] ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento CP_1 della sussistenza di una giusta causa di recesso ex art. 2118 e 2119 c.c. con riferimento alle dimissioni rassegnate in data 21 dicembre 2021 e la conseguente condanna della parte datoriale a erogare in suo favore l'indennità di mancato preavviso, pari a € 6.028,55, o la minore o maggiore ritenuta di giustizia, nonché la condanna della medesima resistente al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 1.500,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre il danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, nei limiti del valore di € 10.000,00, o in quella maggiore o minore somma da ritenersi congrua secondo giustizia. A sostegno della domanda il ricorrente, premesso che con sentenza n. 571/2019, resa in un precedente giudizio tra le parti, il Tribunale di Viterbo ha già accolto la sua domanda volta ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento (Operatore tecnico con parametro retributivo 170, Area professionale 3^, in luogo di operatore qualificato, parametro 160) per il periodo dal 21 febbraio 2012 al 2 marzo 2018, con condanna del datore di lavoro sia al pagamento delle conseguenti differenze retributive, che ad adibirlo al corretto profilo di inquadramento, ha lamentato non soltanto il perdurante inadempimento del datore di lavoro, che lo ha continuato ad assegnare a mansioni implicanti un grado di responsabilità che non gli competeva e che non voleva avere, ma anche una serie reiterata di vessazioni, specificamente la negazione della pausa pranzo, il mancato accoglimento di una domanda di trasferimento, le angherie dei superiori gerarchici (da ultimo, gli operatori tecnici e Testimone_1 Tes_2
), i quali gli impartivano anche ordini di servizio, anche contrastanti con i
[...] fonogrammi trasmessi dall'azienda in cui erano indicati gli interventi di manutenzione da effettuare. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza della domanda e, segnatamente, di una giusta causa di dimissioni, nonché, in ogni caso, la quantificazione dell'emolumento richiesto operata dal lavoratore nell'atto introduttivo”. Il Tribunale rigettava il ricorso, dando atto che “L'oggetto della controversia, invero, concerne la ravvisabilità di una ipotesi di giusta causa nelle dimissioni del prestatore di lavoro” e che “nella fattispecie di “peggioramento delle condizioni lavorative”, per quanto la giurisprudenza si sia sostanzialmente soffermata sul caso del demansionamento (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 330 del 10 gennaio 2018) non si può escludere che la medesima situazione possa ricorrente nel caso in cui il lavoratore sia adibito, senza la sua volontà, a mansioni superiori, le quali comportino assunzione di responsabilità cui il dipendente non vuole essere assoggettato”. Rilevava, infine, che “L'istruzione espletata, tuttavia, non ha comprovato gli assunti attorei in ordine alla sussistenza di una giusta causa di recesso”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 6.8.2024. Si è costituita l chiedendo, di “respingere il ricorso in quanto del CP_1 tutto generico e non sostanziato da alcuna circostanza di fatto e comunque privo di ogni e qualunque fondamento in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda del ricorrente trovasse accoglimento, considerare la minor somma di cui ai conteggi prodotti”.
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata, per Parte_1 1. “ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E/O ERRONEA VALUATZIONE DELLE PROVE”. Dice l'appellante: “Orbene, sulla scorta delle allegazioni di questa difesa, in merito all'organico ed ai turni di lavoro, su due turni lavorativi al giorno per una settimana è capitato almeno 1/ 2 volte la settimana che il ricorrente svolgesse quelle mansioni che il giudice del Tribunale di Viterbo aveva interdetto con sentenza nell'anno 2018. Pertanto le conclusioni a cui giunge il magistrato di prime cure, attraverso un processo logico esclusivamente presuntivo ed apodittico è confutato da quelle che sono le risultanze istruttorie lette ed analizzate nella loro completezza . E di palmare evidenza che quanto statuito dal tribunale di Viterbo, che ha riconosciuto al lavoratore il diritto di non svolgere mansioni superiori e quindi il rispetto delle condizioni lavorative di assunzione conferisce al mancato rispetto del provvedimento quella connotazione tipica della giusta causa che ha legittimato il lavoratore a rassegnare le dimissioni … dichiarazioni [dei testi n.d.r.], lette così come sono senza voli pindarici, vanno logicamenet verso verso la direzione della conferma piuttosto che della negazione di atteggiamenti prevaricatori, poiché espressamente mettono in evidenza una volontà r i ritorsiva de i superiori verso il evidentemente non ben visto per i precedenti di causa … Il magistrato Pt_1 quanto all'episodio del 14 dicembre 2021 fa riferimento alle dichiarazioni Per_ dell'ingegner nonché a quelle del asserendo che gli Tes_1 interventi richiesti in data 14 dicembre 2021 esulavano da quelli programmati, trattandosi di del cambio di una lampadina, a loro dire loro urgente che Pt_1 si è rifiutato di fare. Di fatto il come dedotto anche nel ricorso, ha Pt_1 sostanzialmente rilevato che si sarebbe andati fuori orario rispetto a quello previsto , cosa che è stata sottovalutata da , Orbene la Tes_1 considerazione che fa il magistrato di primo grado in merito alle illuminanti Per_ argomentazioni dlell'Ng , che non è presente ai fatti, sono contraddittorie con quanto dichiarato da – che riferisce il fonogramma a lavori Tes_1 riservate alle ditte di altro reparto- non già a lavori programmati. Pertanto l'interpretazione del magistrato è frutto di una ipovalutazione delle circostanze poiché omette di scrutinare quanto riferito dagli altri testimoni”;
2. “ERRATA INTERPRETAZIONE DI NORME”. Sostiene l'appellante che: “accertata la giusta causa , aspetta quindi al lavoratore ai sensi e per gli effetti degli artt 2119 e 2118 2 co c.c. e 13 CCNL AUTOFERROTRAVIERI a) l'indennità di mancato preavviso così determinata: - retribuzione più ratei tredicesima e quattordicesima: Euro 2089,88; - giorni di preavviso previsti per il profilo del lavoratore con anzianità superiore ai 10 anni: giorni 75 -totale Euro 6028,50 b) diritto risarcimento danni, alla luce di quella che è la più recente interpretazione fornita dalla Cassazione virgola che ha sancito detto riconoscimento nel caso in cui vengano accertati gli atteggiamenti vessatori e comunque sia legittimanti le dimissioni che giusta causa (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445 ; Trib. Pistoia, 12 ottobre 2001, in Foro toscano, 2002, 63). Il lavoratore, in particolare, ha subito un forte contraccolpo psicologico, causato proprio dalle invettive datoriali, dalla privazione di diritti fondamentali, e disapplicazione della sentenza Da ultimo lo stesso ricorrente avrà diritto alle differenze retributive delineati nello svolgimento nazioni superiori dalla sentenza fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il danno non patrimoniale può essere determinato dal magistrato applicando i canoni dell'art 1226 c.c.”.
Invero, con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 571/2019 fu condannata l , CP_1 ad
I testi escussi nel giudizio di primo grado hanno fatto le seguenti dichiarazioni: : “Non sono parente del ricorrente. Ho lavorato come dipendente Testimone_3 per la resistente dal 2007 fino al luglio 2022, quando c'è stata una cessione del ramo di azienda. Non ho cause pendenti contro la resistente. Ho lavorato insieme con il ricorrente nello stesso reparto. In ordine al capitolo 16 del ricorso posso dire che la pausa pranzo non era prevista, ma poiché il lavoro finiva alle ore 14,15, iniziando alle ore 6.00, durante la giornata mangiavamo un panino, o qualcosa così, arrangiandoci al meglio;
il nostro ruolo era quello di fare interventi e se dovevamo fare un intervento urgente aspettavamo di finirlo prima di mangiare qualcosa. E' capitato che al ricorrente è stato detto che siccome non gli spettava la pausa pranzo, non poteva mangiare;
ricordo che è capitato che abbia detto cose come quelle del Tes_2 capitolo 16 al ricorrente;
non mi ricordo con precisione il tenore delle discussioni ma il senso era che il ricorrente non poteva fare la pausa pranzo. Non mi ricordo le cose che gli sono state dette, ma discussioni per la pausa pranzo ci sono state. Tali discussioni ci sono state solo con perché lui pretendeva che fosse rispetta la sua Pt_1 mansione avendo già vinto una causa per il parametro 160, e non voleva svolgere le mansioni superiori. Siccome lui non volgeva svolgere tale mansione superiore allora gli veniva impedito di fare la pausa pranzo. La mansione superiore comportava delle responsabilità che il ricorrente non voleva prendersi. Tale mansione la doveva svolgere perché quando in turno era il più anziano, a parità di parametro, tale mansione la doveva svolgere lui. Quando c'erano le discussioni fra i capi operai e allora a Pt_1 tutti veniva impedito fare pausa per mangiare qualcosa;
quando invece le discussioni non c'erano, o quando si erano appagate, allora la pausa veniva consentita. Mi ricordo che il ricorrente fece la domanda di trasferimento, ma poi non venne trasferito, credo perché eravamo sotto organico. In ordine al capitolo 20 del ricorso, mi ricordo di quel fonogramma, ed ho assistito alla discussione che c'è stata tra e il Tes_1 ricorrente;
il ricorrente non voleva andare a fare l'intervento perché era fuori dell'orario del fonogramma e insisteva perché invece lo andasse a fare. Tes_1
Non mi ricorso se gli ha detto che doveva lavorare fino alle ore 22.00. Adr Tes_1
Io avevo il parametro 160, come il ricorrente;
egli pur lamentandosi, per come ho già detto, poi però eseguiva quello che gli veniva detto di fare. Io e il ricorrente facevamo le stesse mansioni”. : “Ho lavorato come dipendente per la resistente fino al Testimone_1 dicembre 2022, dal 1 gennaio 2023 sono in pensione. Nel 2021 ero capo operaio. Conosco il ricorrente da circa venti anni. Confermo che il 14.12.2021 il ricorrente si è rifiutato di fare un intervento che consisteva nel cambio di un lampadina che poi ho fatto io perché il ricorrente si era rifiutato. Ogni settimana arrivava il programma delle lavorazioni che dovevano svolgere tutti i reparti addetti a settori operativi . Il programma settimanale prevedeva degli orari in cui eseguire gli interventi, ma riguarda le dite che dovevano fare tali interventi, per i quali si doveva quindi aspettare che non ci fossero treni in transito per poter lavorare. I nostri orari di lavoro erano diversi, nel senso che cominciavamo alle ore 6.00 di mattina fino alle ore 14.00, oppure dalle 13.30 fino alle ore 22.00 per gli operai;
io come capo operaio finivo invece alle ore 21.00; se capitava la segnalazione di un guasto urgente si doveva andare subito a ripararlo, ma se si trattava di qualcosa di no urente, ci si poteva andare in qualsia momento all'interno dell'orario di lavoro. L'intervento che avevo chiesto di eseguire al ricorrente non era legato agli orari del fonogramma, i quali riguardavano le ditte esterne, le quali però operavano soprattutto nel settore armamento e linee aere, e di meno nel nostro settore del segnalamento, che si occupava di deviatoi e passaggi a livello. Confermo che quando ho chiesto a di andare a fare l'intervento, lui mi Pt_1 ha risposto che ci si doveva andare dopo le ore 17.00 perché sul programma settimanale l'orario dei lavori era fino alle ore 17.00; tale programma arriva tutte le settimane. Per evitare che la discussione si prolungasse sono andato io a fare l'intervento e sono rientrato alle ore 16.20, ho fatto presto. L'intervento è consistito nella sostituzione di una lampadina, al quale si trovava fuori del binario, e quindi poteva essere cambiata non appena fosse passato il treno. Non mi ricordo a che ora c'è stata la discussione;
mi ricordo che mi sono anche un po' alterato e ciò mi dispiace perché conosco a una vita;
quando sono tornato dall'intervento on c'era; la Pt_1 Pt_1 sera mi ha detto che ra andato via a casa, e non era tornato più. Non Tes_3 Pt_1 ricordo se il ricorrente era andato a lavorare con ma quando sono tornato lui Tes_3 Per_ non c'era. Dopo che il ricorrente ha presentato reclamo l'ing. mi ha detto che ci avrebbe convocato tutti e due per parlarci, ma poi ciò non è avvenuto perché Pt_1
è andato via, e non c'era più al lavoro. In ordine all'episodio del 20 dicembre posso dire che il ricorrente non si è mai rifiutato di fare manutenzioni, non ricordo l'episodio specifico di cui mi vien chiesto. Adr Non è vero che io ho vietato al ricorrente di mangiare qualcosa durante il turno di lavoro. La pausa pranzo non era prevista, ma non ho mai impedito agli operai di mangiare qualcosa. , tipo un panino o altro. Solo se c'era da fare una lavorazione urgente allora si doveva portarla a termine prima di fermarsi per mangiare;
se si stavano facendo lavori che coinvolgevano deviatoi o passaggi a livello che rimanevano aperti, le lavorazioni dovevano terminare prima possibile e quindi non si poteva aspettare per fare la pausa per mangiare. La pausa pranzo era prevista solo per il capo operaio, che poteva fermarsi mezz'ora, e poi doveva timbrare di nuovo. Io non ne ho mai usufruito, preferendo lavorare di continuo. Io mi sono opposto alle pause del ricorrente solo quando lui andava fuori del reparto senza avvertirmi;
io in quanto capo operaio ero responsabile, e quindi dovevo sapere dove andava e dove stava;
io parecchie volte gli ho consentito di usciere per andare a mangiare e qualche volta abbiamo mangiato anche insieme. Adr Il ricorrente si è sempre lamentato di dover svolgere mansioni di responsabile quando si trovava ad essere, a parità di livello, il più anziano di altri nello stesso turno;
io a tal riguardo non ho mai ricevuto indicazioni dall'azienda e pertanto io gli consigliavo di scrivere all'azienda per far presenti le sue rimostranze;
in ogni caso io non l'ho mai lasciato solo, e non gli ho mai detto fai come ti pare”. : “Non sono parente Controparte_2 del ricorrente. Ho lavorato come dipendente per la resistente fino al luglio 2022, quando c'è stata una cessione del ramo dia azienda. Non ho cause pendenti contro la resistente. Ha lavorato insieme con il ricorrente nello stesso reparto. Confermo che ha minacciato sanzioni disciplinari per la pausa pranzo, ma non solo al Tes_1 ricorrente, un po' a tutti: io ho avuto episodi brutti con i superiori, e cioè con e Tes_2
,, ma non per la pausa pranzo;
io sapevo che la pausa non era prevista Tes_1
e quindi io mi arrangiavo con qualcosa da mangiare che mi portavo;
non mi hanno detto che non potevo mangiare qualcosa mentre lavoravo, né sono stato rimproverato perché mi ero portato qualcosa da mangiare, però non volevano che ci si fermasse per mangiare perché non era prevista la pausa pranzo. Io mangiavo mentre lavoravo, con le mani sporche. La pausa non veniva fatta fare a nessuno perché non era prevista dall'azienda, non ci hanno detto che la vietavano per colpa di Confermo il capitolo 18. Mi ricordo di un fonogramma che dettava le regole Pt_1 da osservare, ma ci è stato detto a tutti che non dovevamo badarci. Ci sono stati diversi fonogrammi, gli ultimi tempi ne sono usciti un paio importanti;
il ricorrente chiedeva spesso spiegazioni sulle ragioni perché doveva ottemperare alle richieste del capo operario quando c'erano delle disposizioni scritte, come quelle dei fonogrammi, che andavano a cozzare con quelle date dai capi operai, i quali ci dicevano che se si badava ai fonogrammi non si sarebbe potuto mai lavorare. Erano fonogrammi che leggevamo tutti perché erano le nostre disposizioni operative. Tali disposizioni dovevano essere rispettate per ragioni di sicurezza ed erano dettate soprattutto per noi che andavamo fisicamente sui binari. Adr la mattina ad inizio turno i capi operai di dicevano cosa bisogna fare;
se però ci dicevano di andare a fare interventi in orari che non erano previsti dai fonogrammi o dalle disposizioni operative che perché passavano i treni, allora si poteva creare un problema;
i capi operai ci dicevano che il lavoro doveva comunque essere svolto, perché se si teneva conto degli orari in questione il lavoro non si sarebbe potuto svolgere mai. Adr avevamo due capì operai, uno era previsto per la mattina, e l'altro per il turno di pomeriggio;
ma spesso quello del pomeriggio faceva il turno insieme a quello della mattina e i quindi ci venivano date disposizioni la mattina per tutto il giorno;
in ogni caso era difficile che i capi operai venissero con noi durante lo svolgimento del lavoro, in quanto essi rimanevano prevalentemente in ufficio a fare altre cose, oppure andavano a fare lavori di cui si occupavano loro;
noi eseguivamo i lavori che erano indicati nel foglio elle manutenzioni. Spesso di pomeriggio il capo operaio non era quindi presente fisicamente. Adr dal 2020 i capi operai sono stati quasi sempre e . Tes_1 Tes_2
Adr in assenza del capo operaio, il responsabile è il più anziano o i chi aveva il parametro più altro, ma noi abbiamo sempre fatto tutto, prendendoci le nostre responsabilità. Il ricorrente voleva espettare le mansioni proprie del suo livello, e più di altri si opponeva a fare cose che non rientravano in tali mansioni, e cioè prendere decisioni quando c'era una persona di anzianità inferiore, prendere decisioni se c'era da mettere fuori servizio o meno un passaggio a livello o un deviatoio;
lo ha fatto quando era il più anziano in turno , ma ciò non gli competeva;
tali decisioni non spettavano ad un operaio qualificato quale era il ricorrente e quali eravamo tutti noi. Tali decisioni dovevano essere prese almeno da un operaio tecnico, credo cioè uno con il parametro 170. Adr Io sono diventato parametro 170 a giugno 2021. Dal giugno 2021 ho lavorato con il ricorrente, non avendo cambiato reparto;
non c'erano altri operai tecnici in quel momento in reparto e tuttora sono l'unico operario tecnico”. : “Lavoro come dipendente per la resistente dal 2003. Nell'agosto 2021 Tes_4 sono stato nominato responsabile dell'Unità organizzativa sistemi di controllo circolazione e Ict viaggiatori Metrofer. Non ho avuto modo di conoscere il ricorrente, forse ci siamo incrociati, qualche volta. Mi era giunta una segnalazione di Tes_1 in ordine al rifiuto del ricorrente di effettuare un intervento ordinatogli. Mi era giunta anche una comunicazione da parte di che mi pare fosse denominata reclamo Pt_1 gerarchico. Io chiesi a di venire a parlarmene;
sentii le conclusioni di Tes_1
e chiesi alla segreteria di convocare per parlare anche con lui, in Tes_1 Pt_1 quanto le cose erano state esposte da ciascuno di loro in maniera diversa. Dopo la mia richiesta di convocare il mi è stato detto che lui non era rintracciabile. Io in Pt_1 un primo momento ho chiesto se fosse in ferie o fosse malato e mi hanno detto di no. Me lo ha detto sia la segreteria che che il ricorrente non era presente. Tes_1
Ho investito allora l'ufficio del personale ed ho saputo che si era dimesso. Non mi pare di ricordare l'episodio del 20 dicembre 2021, anche perché, a distanza di tempo non so dire se riguardava o no le stesse circostanze dell'episodio del 14.11.2021. Adr sia che dipendevano da me. Il fatto del 14.12.2021 mi era stato Pt_1 Tes_1 rappresentato da loro in maniera diversa. , quando l'ho sentito, mi ha Tes_1 detto che c'era un fonogramma che rappresentava l'attività manutentiva da svolgere durante la giornata;
durante la giornata si era creata poi un'ulteriore situazione di intervento non programmato, ma di manutenzione correttiva, e che il era stato chiamato ad intervenire per gestire il guasto e che si era rifiutato di Pt_1 farlo;
io volevo sentire perché mi interessava conoscere le ragioni del mancato Pt_1 intervento, e mi sono posto il problema se il dipendente fosse a conoscenza o meno dei regolamenti ferroviari e delle procedure, interessandomi che ciò non influisse sulla continuità del servizio pubblico. Adr Il fonogramma del 14.12.2021 disciplina l'attività manutentiva programmata che deve essere messa in atto durante l'orario di servizio, e concerne tutti quanti;
nello specifico il reparto di opera durante l'arco Parte_2 della giornata;
in buona sostanza in tale fonogramma il responsabile d'esercizio evidenzia che se si deve fare manutenzione ordinaria essa deve essere svolta in certi orari durante i quali il traffico di treni è meno inteso, o durante i quali il problema del traffico poteva essere mitigato con disposizioni per rallentare i treni, proprio per consentire gli interventi manutentivi. Cosa diversa è l'intervento di manutenzione correttiva che, per sua stessa definizione e disciplina dettata dalle disposizioni in materia di sicurezza ferroviaria, deve essere effettuato sempre, perché potrebbe creare problemi per l'utenza e per la sua sicurezza;
in tal caso, il capo operaio deve mandare qualcuno a verificare di cosa si tratta per ragioni di sicurezza ferroviaria;
una volta fatta l'analisi del problema e verificato di cosa si tratta, il capo operaio decide se e come agire, e comanda cosa deve essere fatto;
di ciò ne risponde anche penalmente. Se l'intervento è necessario esso si deve fare anche oltre l'orario di lavoro delle 22.00; se necessario può anche essere fermata la circolazione o rallentata. Adr Al momento dell'insediamento ho riunito tutti i capi operai e non ho ravvisato problemi nel reparto del ricorrente, salvo che non era previsto un turno h24 e ma due turni spezzati e che il numero di operai addetti non era sufficiente, e di ciò ne scrissi all'ufficio del personale reparto;
in altri reparti ho ravvisato tensioni e allora ho provveduto a fare spostamenti. e farina non mi hanno detto di problemi Tes_1 con nemmeno legati a vertenze pregresse. Adr per un periodo tra la mia figura Pt_1
e quella dei capi operai c'è stata quella del capo tecnico che faceva da filtro, ma da quando è andato via questo capo tecnico, due anni prima del mio arrivo, non c'è stata alcuna posizione intermedia;
con i capi operai ho sempre avuto quindi un rapporto diretto senza intermediari. Non ho mai avuta chiara coscienza del fatto, che mi viene riferito oggi, che i due capi operai si concentrassero entrambi la mattina. Ipotizzo che ciò possa essere avvenuto per l'assenza del capo tecnico e così uno dei due ricopriva tale ruolo, essendo un ruolo che gestisce tutti i capi operai, e stabilisce le lavorazioni da farsi nell'arco della giornata;
i capi operai operano secondo loro scienza e coscienza, anche perché c'è una distanza anche fisica tra Civita castellana, dove operavano loro, e dove lavoro io”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di primo grado non emerge una giusta causa di dimissioni. Emerge, piuttosto, che “la pausa pranzo non era prevista, ma poiché il lavoro finiva alle ore 14,15, iniziando alle ore 6.00, durante la giornata mangiavamo un panino, o qualcosa così, arrangiandoci al meglio;
il nostro ruolo era quello di fare interventi e se dovevamo fare un intervento urgente aspettavamo di finirlo prima di mangiare qualcosa”, così il teste Tes_3
Né si può dire che vi sia stato un comportamento vessatorio nei confronti dell'appellante neppure rinvenibile nell'episodio in cui egli si rifiutò di effettuare un intervento richiestogli perché non ritenuto rientrante nel divieto giudizialmente acclarato di svolgimento di mansioni superiori ovvero al di fuori dell'orario stabilito per fonogramma in caso di emergenza. A parte la considerazione per cui all'emergenza vi ha provveduto altra persona, non giova alla posizione dell'appellante il suo essersi reso irreperibile a seguito della discussione avuta con il proprio capo reparto né emergono ulteriori episodi di concreta individuale vessazione del medesimo, costretto al di fuori della sua volontà, a contravvenire al dettato giudiziale. Del resto, è noto che “In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità' dell'art.2103 cod. civ. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14496 del 11/07/2005. Inoltre, è altrettanto noto che “E' configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12437 del 21/05/2018. Ne consegue che, stante la mancanza di prova di una pluralità di condotte eventualmente persecutorie, la sentenza impugnata deve essere confermata. Stante la soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2311/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1489/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), Via Rio Fratta n. 4, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sciarrini, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina Controparte_1
n. 45, presso l'Avv. Laura Cortelli, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così ricostruiva la vicenda il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza indicata in oggetto: “Con ricorso depositato in modalità telematica il 13 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe n.d.r.] ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento CP_1 della sussistenza di una giusta causa di recesso ex art. 2118 e 2119 c.c. con riferimento alle dimissioni rassegnate in data 21 dicembre 2021 e la conseguente condanna della parte datoriale a erogare in suo favore l'indennità di mancato preavviso, pari a € 6.028,55, o la minore o maggiore ritenuta di giustizia, nonché la condanna della medesima resistente al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 1.500,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre il danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, nei limiti del valore di € 10.000,00, o in quella maggiore o minore somma da ritenersi congrua secondo giustizia. A sostegno della domanda il ricorrente, premesso che con sentenza n. 571/2019, resa in un precedente giudizio tra le parti, il Tribunale di Viterbo ha già accolto la sua domanda volta ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori al livello di inquadramento (Operatore tecnico con parametro retributivo 170, Area professionale 3^, in luogo di operatore qualificato, parametro 160) per il periodo dal 21 febbraio 2012 al 2 marzo 2018, con condanna del datore di lavoro sia al pagamento delle conseguenti differenze retributive, che ad adibirlo al corretto profilo di inquadramento, ha lamentato non soltanto il perdurante inadempimento del datore di lavoro, che lo ha continuato ad assegnare a mansioni implicanti un grado di responsabilità che non gli competeva e che non voleva avere, ma anche una serie reiterata di vessazioni, specificamente la negazione della pausa pranzo, il mancato accoglimento di una domanda di trasferimento, le angherie dei superiori gerarchici (da ultimo, gli operatori tecnici e Testimone_1 Tes_2
), i quali gli impartivano anche ordini di servizio, anche contrastanti con i
[...] fonogrammi trasmessi dall'azienda in cui erano indicati gli interventi di manutenzione da effettuare. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza della domanda e, segnatamente, di una giusta causa di dimissioni, nonché, in ogni caso, la quantificazione dell'emolumento richiesto operata dal lavoratore nell'atto introduttivo”. Il Tribunale rigettava il ricorso, dando atto che “L'oggetto della controversia, invero, concerne la ravvisabilità di una ipotesi di giusta causa nelle dimissioni del prestatore di lavoro” e che “nella fattispecie di “peggioramento delle condizioni lavorative”, per quanto la giurisprudenza si sia sostanzialmente soffermata sul caso del demansionamento (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 330 del 10 gennaio 2018) non si può escludere che la medesima situazione possa ricorrente nel caso in cui il lavoratore sia adibito, senza la sua volontà, a mansioni superiori, le quali comportino assunzione di responsabilità cui il dipendente non vuole essere assoggettato”. Rilevava, infine, che “L'istruzione espletata, tuttavia, non ha comprovato gli assunti attorei in ordine alla sussistenza di una giusta causa di recesso”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 6.8.2024. Si è costituita l chiedendo, di “respingere il ricorso in quanto del CP_1 tutto generico e non sostanziato da alcuna circostanza di fatto e comunque privo di ogni e qualunque fondamento in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda del ricorrente trovasse accoglimento, considerare la minor somma di cui ai conteggi prodotti”.
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata, per Parte_1 1. “ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E/O ERRONEA VALUATZIONE DELLE PROVE”. Dice l'appellante: “Orbene, sulla scorta delle allegazioni di questa difesa, in merito all'organico ed ai turni di lavoro, su due turni lavorativi al giorno per una settimana è capitato almeno 1/ 2 volte la settimana che il ricorrente svolgesse quelle mansioni che il giudice del Tribunale di Viterbo aveva interdetto con sentenza nell'anno 2018. Pertanto le conclusioni a cui giunge il magistrato di prime cure, attraverso un processo logico esclusivamente presuntivo ed apodittico è confutato da quelle che sono le risultanze istruttorie lette ed analizzate nella loro completezza . E di palmare evidenza che quanto statuito dal tribunale di Viterbo, che ha riconosciuto al lavoratore il diritto di non svolgere mansioni superiori e quindi il rispetto delle condizioni lavorative di assunzione conferisce al mancato rispetto del provvedimento quella connotazione tipica della giusta causa che ha legittimato il lavoratore a rassegnare le dimissioni … dichiarazioni [dei testi n.d.r.], lette così come sono senza voli pindarici, vanno logicamenet verso verso la direzione della conferma piuttosto che della negazione di atteggiamenti prevaricatori, poiché espressamente mettono in evidenza una volontà r i ritorsiva de i superiori verso il evidentemente non ben visto per i precedenti di causa … Il magistrato Pt_1 quanto all'episodio del 14 dicembre 2021 fa riferimento alle dichiarazioni Per_ dell'ingegner nonché a quelle del asserendo che gli Tes_1 interventi richiesti in data 14 dicembre 2021 esulavano da quelli programmati, trattandosi di del cambio di una lampadina, a loro dire loro urgente che Pt_1 si è rifiutato di fare. Di fatto il come dedotto anche nel ricorso, ha Pt_1 sostanzialmente rilevato che si sarebbe andati fuori orario rispetto a quello previsto , cosa che è stata sottovalutata da , Orbene la Tes_1 considerazione che fa il magistrato di primo grado in merito alle illuminanti Per_ argomentazioni dlell'Ng , che non è presente ai fatti, sono contraddittorie con quanto dichiarato da – che riferisce il fonogramma a lavori Tes_1 riservate alle ditte di altro reparto- non già a lavori programmati. Pertanto l'interpretazione del magistrato è frutto di una ipovalutazione delle circostanze poiché omette di scrutinare quanto riferito dagli altri testimoni”;
2. “ERRATA INTERPRETAZIONE DI NORME”. Sostiene l'appellante che: “accertata la giusta causa , aspetta quindi al lavoratore ai sensi e per gli effetti degli artt 2119 e 2118 2 co c.c. e 13 CCNL AUTOFERROTRAVIERI a) l'indennità di mancato preavviso così determinata: - retribuzione più ratei tredicesima e quattordicesima: Euro 2089,88; - giorni di preavviso previsti per il profilo del lavoratore con anzianità superiore ai 10 anni: giorni 75 -totale Euro 6028,50 b) diritto risarcimento danni, alla luce di quella che è la più recente interpretazione fornita dalla Cassazione virgola che ha sancito detto riconoscimento nel caso in cui vengano accertati gli atteggiamenti vessatori e comunque sia legittimanti le dimissioni che giusta causa (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445 ; Trib. Pistoia, 12 ottobre 2001, in Foro toscano, 2002, 63). Il lavoratore, in particolare, ha subito un forte contraccolpo psicologico, causato proprio dalle invettive datoriali, dalla privazione di diritti fondamentali, e disapplicazione della sentenza Da ultimo lo stesso ricorrente avrà diritto alle differenze retributive delineati nello svolgimento nazioni superiori dalla sentenza fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Il danno non patrimoniale può essere determinato dal magistrato applicando i canoni dell'art 1226 c.c.”.
Invero, con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 571/2019 fu condannata l , CP_1 ad
I testi escussi nel giudizio di primo grado hanno fatto le seguenti dichiarazioni: : “Non sono parente del ricorrente. Ho lavorato come dipendente Testimone_3 per la resistente dal 2007 fino al luglio 2022, quando c'è stata una cessione del ramo di azienda. Non ho cause pendenti contro la resistente. Ho lavorato insieme con il ricorrente nello stesso reparto. In ordine al capitolo 16 del ricorso posso dire che la pausa pranzo non era prevista, ma poiché il lavoro finiva alle ore 14,15, iniziando alle ore 6.00, durante la giornata mangiavamo un panino, o qualcosa così, arrangiandoci al meglio;
il nostro ruolo era quello di fare interventi e se dovevamo fare un intervento urgente aspettavamo di finirlo prima di mangiare qualcosa. E' capitato che al ricorrente è stato detto che siccome non gli spettava la pausa pranzo, non poteva mangiare;
ricordo che è capitato che abbia detto cose come quelle del Tes_2 capitolo 16 al ricorrente;
non mi ricordo con precisione il tenore delle discussioni ma il senso era che il ricorrente non poteva fare la pausa pranzo. Non mi ricordo le cose che gli sono state dette, ma discussioni per la pausa pranzo ci sono state. Tali discussioni ci sono state solo con perché lui pretendeva che fosse rispetta la sua Pt_1 mansione avendo già vinto una causa per il parametro 160, e non voleva svolgere le mansioni superiori. Siccome lui non volgeva svolgere tale mansione superiore allora gli veniva impedito di fare la pausa pranzo. La mansione superiore comportava delle responsabilità che il ricorrente non voleva prendersi. Tale mansione la doveva svolgere perché quando in turno era il più anziano, a parità di parametro, tale mansione la doveva svolgere lui. Quando c'erano le discussioni fra i capi operai e allora a Pt_1 tutti veniva impedito fare pausa per mangiare qualcosa;
quando invece le discussioni non c'erano, o quando si erano appagate, allora la pausa veniva consentita. Mi ricordo che il ricorrente fece la domanda di trasferimento, ma poi non venne trasferito, credo perché eravamo sotto organico. In ordine al capitolo 20 del ricorso, mi ricordo di quel fonogramma, ed ho assistito alla discussione che c'è stata tra e il Tes_1 ricorrente;
il ricorrente non voleva andare a fare l'intervento perché era fuori dell'orario del fonogramma e insisteva perché invece lo andasse a fare. Tes_1
Non mi ricorso se gli ha detto che doveva lavorare fino alle ore 22.00. Adr Tes_1
Io avevo il parametro 160, come il ricorrente;
egli pur lamentandosi, per come ho già detto, poi però eseguiva quello che gli veniva detto di fare. Io e il ricorrente facevamo le stesse mansioni”. : “Ho lavorato come dipendente per la resistente fino al Testimone_1 dicembre 2022, dal 1 gennaio 2023 sono in pensione. Nel 2021 ero capo operaio. Conosco il ricorrente da circa venti anni. Confermo che il 14.12.2021 il ricorrente si è rifiutato di fare un intervento che consisteva nel cambio di un lampadina che poi ho fatto io perché il ricorrente si era rifiutato. Ogni settimana arrivava il programma delle lavorazioni che dovevano svolgere tutti i reparti addetti a settori operativi . Il programma settimanale prevedeva degli orari in cui eseguire gli interventi, ma riguarda le dite che dovevano fare tali interventi, per i quali si doveva quindi aspettare che non ci fossero treni in transito per poter lavorare. I nostri orari di lavoro erano diversi, nel senso che cominciavamo alle ore 6.00 di mattina fino alle ore 14.00, oppure dalle 13.30 fino alle ore 22.00 per gli operai;
io come capo operaio finivo invece alle ore 21.00; se capitava la segnalazione di un guasto urgente si doveva andare subito a ripararlo, ma se si trattava di qualcosa di no urente, ci si poteva andare in qualsia momento all'interno dell'orario di lavoro. L'intervento che avevo chiesto di eseguire al ricorrente non era legato agli orari del fonogramma, i quali riguardavano le ditte esterne, le quali però operavano soprattutto nel settore armamento e linee aere, e di meno nel nostro settore del segnalamento, che si occupava di deviatoi e passaggi a livello. Confermo che quando ho chiesto a di andare a fare l'intervento, lui mi Pt_1 ha risposto che ci si doveva andare dopo le ore 17.00 perché sul programma settimanale l'orario dei lavori era fino alle ore 17.00; tale programma arriva tutte le settimane. Per evitare che la discussione si prolungasse sono andato io a fare l'intervento e sono rientrato alle ore 16.20, ho fatto presto. L'intervento è consistito nella sostituzione di una lampadina, al quale si trovava fuori del binario, e quindi poteva essere cambiata non appena fosse passato il treno. Non mi ricordo a che ora c'è stata la discussione;
mi ricordo che mi sono anche un po' alterato e ciò mi dispiace perché conosco a una vita;
quando sono tornato dall'intervento on c'era; la Pt_1 Pt_1 sera mi ha detto che ra andato via a casa, e non era tornato più. Non Tes_3 Pt_1 ricordo se il ricorrente era andato a lavorare con ma quando sono tornato lui Tes_3 Per_ non c'era. Dopo che il ricorrente ha presentato reclamo l'ing. mi ha detto che ci avrebbe convocato tutti e due per parlarci, ma poi ciò non è avvenuto perché Pt_1
è andato via, e non c'era più al lavoro. In ordine all'episodio del 20 dicembre posso dire che il ricorrente non si è mai rifiutato di fare manutenzioni, non ricordo l'episodio specifico di cui mi vien chiesto. Adr Non è vero che io ho vietato al ricorrente di mangiare qualcosa durante il turno di lavoro. La pausa pranzo non era prevista, ma non ho mai impedito agli operai di mangiare qualcosa. , tipo un panino o altro. Solo se c'era da fare una lavorazione urgente allora si doveva portarla a termine prima di fermarsi per mangiare;
se si stavano facendo lavori che coinvolgevano deviatoi o passaggi a livello che rimanevano aperti, le lavorazioni dovevano terminare prima possibile e quindi non si poteva aspettare per fare la pausa per mangiare. La pausa pranzo era prevista solo per il capo operaio, che poteva fermarsi mezz'ora, e poi doveva timbrare di nuovo. Io non ne ho mai usufruito, preferendo lavorare di continuo. Io mi sono opposto alle pause del ricorrente solo quando lui andava fuori del reparto senza avvertirmi;
io in quanto capo operaio ero responsabile, e quindi dovevo sapere dove andava e dove stava;
io parecchie volte gli ho consentito di usciere per andare a mangiare e qualche volta abbiamo mangiato anche insieme. Adr Il ricorrente si è sempre lamentato di dover svolgere mansioni di responsabile quando si trovava ad essere, a parità di livello, il più anziano di altri nello stesso turno;
io a tal riguardo non ho mai ricevuto indicazioni dall'azienda e pertanto io gli consigliavo di scrivere all'azienda per far presenti le sue rimostranze;
in ogni caso io non l'ho mai lasciato solo, e non gli ho mai detto fai come ti pare”. : “Non sono parente Controparte_2 del ricorrente. Ho lavorato come dipendente per la resistente fino al luglio 2022, quando c'è stata una cessione del ramo dia azienda. Non ho cause pendenti contro la resistente. Ha lavorato insieme con il ricorrente nello stesso reparto. Confermo che ha minacciato sanzioni disciplinari per la pausa pranzo, ma non solo al Tes_1 ricorrente, un po' a tutti: io ho avuto episodi brutti con i superiori, e cioè con e Tes_2
,, ma non per la pausa pranzo;
io sapevo che la pausa non era prevista Tes_1
e quindi io mi arrangiavo con qualcosa da mangiare che mi portavo;
non mi hanno detto che non potevo mangiare qualcosa mentre lavoravo, né sono stato rimproverato perché mi ero portato qualcosa da mangiare, però non volevano che ci si fermasse per mangiare perché non era prevista la pausa pranzo. Io mangiavo mentre lavoravo, con le mani sporche. La pausa non veniva fatta fare a nessuno perché non era prevista dall'azienda, non ci hanno detto che la vietavano per colpa di Confermo il capitolo 18. Mi ricordo di un fonogramma che dettava le regole Pt_1 da osservare, ma ci è stato detto a tutti che non dovevamo badarci. Ci sono stati diversi fonogrammi, gli ultimi tempi ne sono usciti un paio importanti;
il ricorrente chiedeva spesso spiegazioni sulle ragioni perché doveva ottemperare alle richieste del capo operario quando c'erano delle disposizioni scritte, come quelle dei fonogrammi, che andavano a cozzare con quelle date dai capi operai, i quali ci dicevano che se si badava ai fonogrammi non si sarebbe potuto mai lavorare. Erano fonogrammi che leggevamo tutti perché erano le nostre disposizioni operative. Tali disposizioni dovevano essere rispettate per ragioni di sicurezza ed erano dettate soprattutto per noi che andavamo fisicamente sui binari. Adr la mattina ad inizio turno i capi operai di dicevano cosa bisogna fare;
se però ci dicevano di andare a fare interventi in orari che non erano previsti dai fonogrammi o dalle disposizioni operative che perché passavano i treni, allora si poteva creare un problema;
i capi operai ci dicevano che il lavoro doveva comunque essere svolto, perché se si teneva conto degli orari in questione il lavoro non si sarebbe potuto svolgere mai. Adr avevamo due capì operai, uno era previsto per la mattina, e l'altro per il turno di pomeriggio;
ma spesso quello del pomeriggio faceva il turno insieme a quello della mattina e i quindi ci venivano date disposizioni la mattina per tutto il giorno;
in ogni caso era difficile che i capi operai venissero con noi durante lo svolgimento del lavoro, in quanto essi rimanevano prevalentemente in ufficio a fare altre cose, oppure andavano a fare lavori di cui si occupavano loro;
noi eseguivamo i lavori che erano indicati nel foglio elle manutenzioni. Spesso di pomeriggio il capo operaio non era quindi presente fisicamente. Adr dal 2020 i capi operai sono stati quasi sempre e . Tes_1 Tes_2
Adr in assenza del capo operaio, il responsabile è il più anziano o i chi aveva il parametro più altro, ma noi abbiamo sempre fatto tutto, prendendoci le nostre responsabilità. Il ricorrente voleva espettare le mansioni proprie del suo livello, e più di altri si opponeva a fare cose che non rientravano in tali mansioni, e cioè prendere decisioni quando c'era una persona di anzianità inferiore, prendere decisioni se c'era da mettere fuori servizio o meno un passaggio a livello o un deviatoio;
lo ha fatto quando era il più anziano in turno , ma ciò non gli competeva;
tali decisioni non spettavano ad un operaio qualificato quale era il ricorrente e quali eravamo tutti noi. Tali decisioni dovevano essere prese almeno da un operaio tecnico, credo cioè uno con il parametro 170. Adr Io sono diventato parametro 170 a giugno 2021. Dal giugno 2021 ho lavorato con il ricorrente, non avendo cambiato reparto;
non c'erano altri operai tecnici in quel momento in reparto e tuttora sono l'unico operario tecnico”. : “Lavoro come dipendente per la resistente dal 2003. Nell'agosto 2021 Tes_4 sono stato nominato responsabile dell'Unità organizzativa sistemi di controllo circolazione e Ict viaggiatori Metrofer. Non ho avuto modo di conoscere il ricorrente, forse ci siamo incrociati, qualche volta. Mi era giunta una segnalazione di Tes_1 in ordine al rifiuto del ricorrente di effettuare un intervento ordinatogli. Mi era giunta anche una comunicazione da parte di che mi pare fosse denominata reclamo Pt_1 gerarchico. Io chiesi a di venire a parlarmene;
sentii le conclusioni di Tes_1
e chiesi alla segreteria di convocare per parlare anche con lui, in Tes_1 Pt_1 quanto le cose erano state esposte da ciascuno di loro in maniera diversa. Dopo la mia richiesta di convocare il mi è stato detto che lui non era rintracciabile. Io in Pt_1 un primo momento ho chiesto se fosse in ferie o fosse malato e mi hanno detto di no. Me lo ha detto sia la segreteria che che il ricorrente non era presente. Tes_1
Ho investito allora l'ufficio del personale ed ho saputo che si era dimesso. Non mi pare di ricordare l'episodio del 20 dicembre 2021, anche perché, a distanza di tempo non so dire se riguardava o no le stesse circostanze dell'episodio del 14.11.2021. Adr sia che dipendevano da me. Il fatto del 14.12.2021 mi era stato Pt_1 Tes_1 rappresentato da loro in maniera diversa. , quando l'ho sentito, mi ha Tes_1 detto che c'era un fonogramma che rappresentava l'attività manutentiva da svolgere durante la giornata;
durante la giornata si era creata poi un'ulteriore situazione di intervento non programmato, ma di manutenzione correttiva, e che il era stato chiamato ad intervenire per gestire il guasto e che si era rifiutato di Pt_1 farlo;
io volevo sentire perché mi interessava conoscere le ragioni del mancato Pt_1 intervento, e mi sono posto il problema se il dipendente fosse a conoscenza o meno dei regolamenti ferroviari e delle procedure, interessandomi che ciò non influisse sulla continuità del servizio pubblico. Adr Il fonogramma del 14.12.2021 disciplina l'attività manutentiva programmata che deve essere messa in atto durante l'orario di servizio, e concerne tutti quanti;
nello specifico il reparto di opera durante l'arco Parte_2 della giornata;
in buona sostanza in tale fonogramma il responsabile d'esercizio evidenzia che se si deve fare manutenzione ordinaria essa deve essere svolta in certi orari durante i quali il traffico di treni è meno inteso, o durante i quali il problema del traffico poteva essere mitigato con disposizioni per rallentare i treni, proprio per consentire gli interventi manutentivi. Cosa diversa è l'intervento di manutenzione correttiva che, per sua stessa definizione e disciplina dettata dalle disposizioni in materia di sicurezza ferroviaria, deve essere effettuato sempre, perché potrebbe creare problemi per l'utenza e per la sua sicurezza;
in tal caso, il capo operaio deve mandare qualcuno a verificare di cosa si tratta per ragioni di sicurezza ferroviaria;
una volta fatta l'analisi del problema e verificato di cosa si tratta, il capo operaio decide se e come agire, e comanda cosa deve essere fatto;
di ciò ne risponde anche penalmente. Se l'intervento è necessario esso si deve fare anche oltre l'orario di lavoro delle 22.00; se necessario può anche essere fermata la circolazione o rallentata. Adr Al momento dell'insediamento ho riunito tutti i capi operai e non ho ravvisato problemi nel reparto del ricorrente, salvo che non era previsto un turno h24 e ma due turni spezzati e che il numero di operai addetti non era sufficiente, e di ciò ne scrissi all'ufficio del personale reparto;
in altri reparti ho ravvisato tensioni e allora ho provveduto a fare spostamenti. e farina non mi hanno detto di problemi Tes_1 con nemmeno legati a vertenze pregresse. Adr per un periodo tra la mia figura Pt_1
e quella dei capi operai c'è stata quella del capo tecnico che faceva da filtro, ma da quando è andato via questo capo tecnico, due anni prima del mio arrivo, non c'è stata alcuna posizione intermedia;
con i capi operai ho sempre avuto quindi un rapporto diretto senza intermediari. Non ho mai avuta chiara coscienza del fatto, che mi viene riferito oggi, che i due capi operai si concentrassero entrambi la mattina. Ipotizzo che ciò possa essere avvenuto per l'assenza del capo tecnico e così uno dei due ricopriva tale ruolo, essendo un ruolo che gestisce tutti i capi operai, e stabilisce le lavorazioni da farsi nell'arco della giornata;
i capi operai operano secondo loro scienza e coscienza, anche perché c'è una distanza anche fisica tra Civita castellana, dove operavano loro, e dove lavoro io”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di primo grado non emerge una giusta causa di dimissioni. Emerge, piuttosto, che “la pausa pranzo non era prevista, ma poiché il lavoro finiva alle ore 14,15, iniziando alle ore 6.00, durante la giornata mangiavamo un panino, o qualcosa così, arrangiandoci al meglio;
il nostro ruolo era quello di fare interventi e se dovevamo fare un intervento urgente aspettavamo di finirlo prima di mangiare qualcosa”, così il teste Tes_3
Né si può dire che vi sia stato un comportamento vessatorio nei confronti dell'appellante neppure rinvenibile nell'episodio in cui egli si rifiutò di effettuare un intervento richiestogli perché non ritenuto rientrante nel divieto giudizialmente acclarato di svolgimento di mansioni superiori ovvero al di fuori dell'orario stabilito per fonogramma in caso di emergenza. A parte la considerazione per cui all'emergenza vi ha provveduto altra persona, non giova alla posizione dell'appellante il suo essersi reso irreperibile a seguito della discussione avuta con il proprio capo reparto né emergono ulteriori episodi di concreta individuale vessazione del medesimo, costretto al di fuori della sua volontà, a contravvenire al dettato giudiziale. Del resto, è noto che “In tema di mansioni del lavoratore, ai fini dell'applicabilità' dell'art.2103 cod. civ. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all'incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale, e, con riguardo al dirigente, altresì alla rilevanza del ruolo. La valutazione della idoneità della condotta del datore di lavoro sotto il profilo del demansionamento a costituire giusta causa di dimissioni del lavoratore ex art. 2119 cod. civ. si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14496 del 11/07/2005. Inoltre, è altrettanto noto che “E' configurabile il "mobbing" lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio del datore medesimo”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12437 del 21/05/2018. Ne consegue che, stante la mancanza di prova di una pluralità di condotte eventualmente persecutorie, la sentenza impugnata deve essere confermata. Stante la soccombenza, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 1.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste