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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2558/2019
TRA
, nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in VIA NAZIONALE n. Parte_1
172, CORIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. Francesco Orofino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2019, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della CP_ determinazione dell' che, con missiva datata 28.2.2018, ha richiesto la restituzione della somma di euro 409,36 erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2014. Ha dedotto che in tale anno ha prestato attività lavorativa per n. 59 giornate. Previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad CP_2
agire e per inutile decorso del termine decadenziale ai sensi dell'art. 22, comma1, del d.l.
3.2.1970 n. 7 e, nel merito, ha dedotto che la somma posta a recupero è derivata da una riliquidazione della prestazione regolarmente erogata per l'anno 2014, in conseguenza della parziale cancellazione delle giornate denunciate da 102 a 95. Ha chiesto, pertanto, il rigetto per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
In via assorbente, nel merito, la domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949 è così disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
Segnatamente, i requisiti del diritto alla prestazione temporanea dedotta si ravvisano nei seguenti: ✓ il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni (compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
✓ un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Nel caso di specie, l'allegazione e la richiesta di prova del rapporto di lavoro svolto nel 2014 per n. 59 giornate non è sufficiente al riconoscimento della provvidenza in contesa
(disoccupazione agricola 2014), mancando l'indicazione e la richiesta di prova degli elementi costitutivi con riferimento al biennio 2013/2014 e limitandosi parte ricorrente a sostenere di non aver subito cancellazioni in questi anni.
Per contro, l' ha allegato e dimostrato che con riferimento all'anno 2014 risulta un parziale CP_2
disconoscimento delle giornate lavorative denunciate con riduzione da 102 a 95. Pertanto, ha fondato la propria pretesa creditoria sulla conseguente riliquidazione, a seguito della variazione contributiva, della prestazione regolarmente liquidata per l'anno di competenza.
Parte ricorrente, dal canto suo, non ha allegato il numero delle giornate vantate per l'anno 2013
e non ha neppure contestato -come era suo onere in ossequio al principio di circolarità degli
CP_ oneri di allegazione e prova- il disconoscimento delle giornate effettuato dall' nel 2014 e dedotto da controparte alla base dell'azione di ripetizione dell'istituto.
La circostanza in questione deve, di conseguenza, essere considerata pacifica (ex art. 115, comma 1, c.p.c.).
Né giova alla ricorrente assumere di aver lavorato per un numero pari a 59 giornate nell'anno in questione – e di modulare i mezzi istruttori su tale circostanza – posto che la documentazione in atti attesta un requisito contributivo pari a 95 giornate per l'anno 2014 (cfr. estratto contributivo in allegati ). Ed invero, non è in discussione l'an della provvidenza già, CP_2
peraltro, corrisposta a titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia, ma la determinazione del quantum. E sul punto parte ricorrente non ha offerto elementi istruttori in grado di neutralizzare le argomentazioni fornite dall'istituto previdenziale.
CP_ Pertanto, risulta fondata la pretesa dell' di chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia nei limiti dell'importo risultato in eccedenza per l'anno 2014, divenuto indebito per la riduzione delle giornate di lavoro agricolo denunciate nello stesso anno.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla per le spese stante la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2558/2019
TRA
, nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in VIA NAZIONALE n. Parte_1
172, CORIGLIANO, presso lo studio dell'Avv. Francesco Orofino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.7.2019, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità della CP_ determinazione dell' che, con missiva datata 28.2.2018, ha richiesto la restituzione della somma di euro 409,36 erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia per l'anno 2014. Ha dedotto che in tale anno ha prestato attività lavorativa per n. 59 giornate. Previo esperimento di ricorso amministrativo, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento negativo dell'indebito.
Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad CP_2
agire e per inutile decorso del termine decadenziale ai sensi dell'art. 22, comma1, del d.l.
3.2.1970 n. 7 e, nel merito, ha dedotto che la somma posta a recupero è derivata da una riliquidazione della prestazione regolarmente erogata per l'anno 2014, in conseguenza della parziale cancellazione delle giornate denunciate da 102 a 95. Ha chiesto, pertanto, il rigetto per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
In via assorbente, nel merito, la domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 32 L. n. 264/1949 è così disposto:
<L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta
l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue;
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
Segnatamente, i requisiti del diritto alla prestazione temporanea dedotta si ravvisano nei seguenti: ✓ il requisito assicurativo ovvero l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno 2 anni (compreso quello per il quale è richiesta l'indennità);
✓ un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente.
Nel caso di specie, l'allegazione e la richiesta di prova del rapporto di lavoro svolto nel 2014 per n. 59 giornate non è sufficiente al riconoscimento della provvidenza in contesa
(disoccupazione agricola 2014), mancando l'indicazione e la richiesta di prova degli elementi costitutivi con riferimento al biennio 2013/2014 e limitandosi parte ricorrente a sostenere di non aver subito cancellazioni in questi anni.
Per contro, l' ha allegato e dimostrato che con riferimento all'anno 2014 risulta un parziale CP_2
disconoscimento delle giornate lavorative denunciate con riduzione da 102 a 95. Pertanto, ha fondato la propria pretesa creditoria sulla conseguente riliquidazione, a seguito della variazione contributiva, della prestazione regolarmente liquidata per l'anno di competenza.
Parte ricorrente, dal canto suo, non ha allegato il numero delle giornate vantate per l'anno 2013
e non ha neppure contestato -come era suo onere in ossequio al principio di circolarità degli
CP_ oneri di allegazione e prova- il disconoscimento delle giornate effettuato dall' nel 2014 e dedotto da controparte alla base dell'azione di ripetizione dell'istituto.
La circostanza in questione deve, di conseguenza, essere considerata pacifica (ex art. 115, comma 1, c.p.c.).
Né giova alla ricorrente assumere di aver lavorato per un numero pari a 59 giornate nell'anno in questione – e di modulare i mezzi istruttori su tale circostanza – posto che la documentazione in atti attesta un requisito contributivo pari a 95 giornate per l'anno 2014 (cfr. estratto contributivo in allegati ). Ed invero, non è in discussione l'an della provvidenza già, CP_2
peraltro, corrisposta a titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia, ma la determinazione del quantum. E sul punto parte ricorrente non ha offerto elementi istruttori in grado di neutralizzare le argomentazioni fornite dall'istituto previdenziale.
CP_ Pertanto, risulta fondata la pretesa dell' di chiedere la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia nei limiti dell'importo risultato in eccedenza per l'anno 2014, divenuto indebito per la riduzione delle giornate di lavoro agricolo denunciate nello stesso anno.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla per le spese stante la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Castrovillari, 13/03/2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.