Art. 35.
Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell' articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412 , hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 , le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.
Per provvedere al completamento di opere di edilizia scolastica, tanto per le opere trasferite alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera c) punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , quanto per le opere di residua competenza statale, finanziate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e precedenti, ivi compresi gli oneri maturati o maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giudiziaria ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di 245 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1979, 1980 e 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici riconosce alle regioni che, ai sensi dell' articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412 , hanno provveduto ad inserire nel programma di edilizia scolastica, previsto all'articolo 3 della stessa legge, il completamento di opere finanziate dalla legge 28 luglio 1967, n. 641 , le somme a tal uopo impiegate ai fini della utilizzazione della spesa sopra indicata.
Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di assumere impegni fino a concorrenza del predetto complessivo importo di 245 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare la somma di 100 miliardi in ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di 45 miliardi nell'anno 1981.