Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 dicembre 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 giugno 2016 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15052 del 22https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 22/06/2010), n.15052 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente – Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere – Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 25236-2007 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati …
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Giurisprudenza • +500
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- sanzione amministrativa·
- responsabilità amministrativa·
- art. 18 l. 689/1981·
- art. 17 l. 689/1981·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- art. 16 l. 689/1981·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 6 l. 689/1981·
- art. 3 l. 689/1981·
- onere della prova
Versioni del testo
- Chp i : <br> in attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:<br> a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell'
- Art. 1.
In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale il Ministero dell'interno e' autorizzato, per l'anno 1979, a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari:
a) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 9 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
b) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 10 e 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 , al netto dell'aumento del 16 o del 22 per cento di cui alla precedente lettera a);
c) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione degli articoli 7 , 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
d) all'ammontare delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 , aumentate del 16 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno, del 22 per cento;
e) all'ammontare pari al 70 per cento delle erogazioni disposte per l'anno 1978 in applicazione dell' articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
Il versamento di tali importi agli enti locali avra' luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1979; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 . - Art. 2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze dell'ANCI e dell'UPI e la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sara' provveduto alla determinazione e alla ripartizione delle somme da destinare al finanziamento delle funzioni gia' di competenza regionale e attribuite ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .