Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 22/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9937/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avvocato Alvaro Di Paola;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Marta Odorizzi;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, esponeva: che in data Parte_1
7.03.2024, ha ricevuto il provvedimento RI-EREDI-MAV dell'1.3.2024 con oggetto
“Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. SO n.20001571 della
IG.ra , madre della stessa ricorrente deceduta il 21.12.2022, con il quale PE
l' ha richiesto il rimborso della somma non dovuta di €.3.575,89 già corrisposta a CP_1
(c.f. ) a titolo di pensione di reversibilità del PE C.F._1 coniuge per il periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019 con la motivazione “revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera c) della
Legge n.122/2010”; che in seguito alla comunicazione di tale provvedimento di rimborso, l'attuale ricorrente ha appreso che l' con una precedente CP_1
comunicazione di ugual tenore avente data 19.10.2021, indirizzata alla madre Per_1 aveva richiesto alla stessa il rimborso dell'indebita somma di €.4.706,65 per
[...]
rideterminazione della pensione ai superstiti SO n.003-2100020001571 dovuta a
“revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 35 comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. In Legge n.14/2009, per asserito inadempimento all'onere di comunicazioni relative alla situazione reddituale dell'anno 2018”; che dalla data di tale provvedimento fino al decesso della IG.ra avvenuto il PE
21.12.2022, l' al fine di recuperare la somma di €.4.706,65 a suo dire CP_1
indebitamente corrisposta, aveva effettuato trattenute mensili sulla quota di pensione di reversibilità per complessivi €.1.130,76, residuando la somma sopra indicata di
€.3.575,89 richiesta all'attuale ricorrente;
che in sostanza l' ha richiesto alla CP_1
IG.ra e, dopo il decesso, sta richiedendo alla figlia attuale ricorrente PE
, in qualità di erede legittimo, il rimborso delle somme corrisposte a Parte_1 titolo di pensione di reversibilità nell'anno 2019 nella misura di €.4.706,65, avendola rideterminata al minimo di legge, per omessa presentazione nel 2019 della dichiarazione reddituale mod. 730 oppure per omessa presentazione del modello Red rappresentante i redditi percepiti nell'anno 2018 dalla beneficiaria;
che va rilevato che nell'anno 2019 le condizioni generali di salute della IG.ra prima colpita da ictus e più volte Per_1
ricoverata in ospedale e, infine, trasferita in un ospice privato, non le hanno consentito di effettuare gli adempimenti delle scadenze fiscali;
che né tantomeno i figli ne erano a conoscenza, non avendo contezza dell'amministrazione dei redditi della madre;
che invero, la IG.ra ebbe a patire una grave encefalopatia, un ictus cerebrale e uno Per_1
scompenso cardiaco durante il 2017 che già le avevano comporto serie difficoltà per sostenere l'amministrazione dei propri redditi;
che nel 2020 subì un secondo ictus con ischemia cerebrale che la rese paralitica con necessità di trasporto con sedia a rotelle;
che da tale data la sig.ra non tornò più nella propria abitazione subendo diversi Per_1
ricoveri per riabilitazione ed infine quello definitivo in una casa di riposo specializzata fino alla data del decesso del 21.12.2022; che tali condizioni di salute e i vari ricoveri subiti, in conseguenza dei quali la pensionata non era in grado di comprendere l'ammontare e l'origine dei propri redditi, hanno impedito alla stessa, di interessarsi di CP_ segnalare all' come sempre aveva fatto in passato, tramite presentazione nel 2019 del modello Red riferito ai redditi del 2018, la propria situazione reddituale annuale con le eventuali variazioni e di conoscere le comunicazioni, ivi compresa quella di richiesta rimborso indebito dell' che le venivano inviate all'indirizzo della casa di CP_1 residenza in Catania, Via Plebiscito, n.444, rimasta chiusa e abbandonata;
che l' CP_1
pertanto, con il provvedimento del 19.10.2021 sopracitato comunicato a e a PE
questa tuttavia mai pervenuto per i contingenti motivi di salute sopra elencati, provvedeva alla revoca delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (integrazione 3
al minimo e maggiorazione sociale) e, quindi, alla rideterminazione della pensione di reversibilità SO 210020001571, corrisposta nell'anno 2019, richiedendo la restituzione dell'eccedenza pari a €.4.706,65 mediante trattenuta sul rateo mensile di pensione, in quanto l'istituto “è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge n.14/2009”, cioè per difetto di comunicazione del reddito per l'anno 2018 mediante presentazione modello Red o modello 730; che dopo il decesso della titolare della pensione avvenuto il 21.12.2021, l' ha cessato ovviamente le trattenute CP_1 sulla pensione ai superstiti fino a tale data effettuate per complessivi €.1.130,76, comunicando all'attuale ricorrente, erede di il provvedimento PE dell'1.3.2024 con richiesta di rimborso della residua somma di €.3.575,89 indebitamente corrisposta alla pensionata per i motivi di cui al precedente avviso;
che il provvedimento di richiesta di rimborso dell'I.n.p.s. impugnato, comunicato a Parte_1
quale erede legittimo della titolare del trattamento pensionistico di
[...] reversibilità per quanto corrisposto nell'anno 2019 alla titolare della pensione GI
RO, è ingiusto ed illegittimo e va annullato e/o revocato, con restituzione delle somme in precedenza trattenute;
che nel caso in specie le somme riguardanti la corresponsione della pensione di reversibilità n. SO 2100.20001571 e le annesse prestazioni assistenziali connesse al reddito (maggiorazione sociale ed integrazione al minimo) a madre dell'attuale ricorrente, per l'anno 2019, sono state ritenute PE dall' indebitamente percepite per un aspetto puramente formale, ma non per il CP_1
venir meno del requisito sostanziale reddituale;
che i redditi complessivi della IG.ra vedova e senza figli a carico, tanto nell'anno 2018, cui fa riferimento il PE
difetto di comunicazione reddituale, quanto per gli anni precedenti e cioè dalla data dell'erogazione, erano costituiti dalla predetta pensione di reversibilità, dall'integrazione al minimo e dalla maggiorazione sociale;
che questi stessi benefici assistenziali e trattamenti pensionistici sono stati corrisposti alla titolare del trattamento dall' ovviamente anche per l'anno 2018 di riferimento (come del resto per gli CP_1
anni precedenti e per quelli successivi); che la IG.ra non ha mai avuti altri Per_1
redditi, tanto pensionistici quanto patrimoniali, né avrebbe potuto accrescere altrimenti il suo patrimonio ed il suo reddito all'età di 78 anni e nelle condizioni di salute in cui versava;
che inoltre, il suo nucleo famigliare non è variato essendone stata sempre l'unica componente;
che l' pertanto, conosceva –e ha sempre conosciuto- i CP_1
redditi della IG.ra quanto nella loro titolarità tanto nel loro preciso ammontare, Per_1 essendo l'ente previdenziale erogatore di queste prestazioni, quale uniche componenti 4
del reddito della pensionata;
che le pensioni di reversibilità e le prestazioni assistenziali descritte sopra sono prestazioni collegate al reddito, nel senso che, in base al reddito ulteriore percepito dal pensionato, la legge prevede una decurtazione percentuale progressiva;
che il massimo decurtabile è pari al 50% della pensione, la restante metà è intangibile per legge, e infatti l' , nell'operare la revoca della prestazione per CP_1
mancata comunicazione del modello Red, agisce su quel 50% decurtabile, praticamente la parte della pensione di reversibilità collegata al reddito;
che. in ogni caso, il più generale orientamento della giurisprudenza di legittimità è quello che, in materia di ripetizione di indebito, premia la condotta non colposa dell'accipiens nell'ipotesi in cui non è preordinata a conseguire immeritati benefici patrimoniali;
che detto orientamento costituisce la regola di settore, valida per le prestazioni previdenziali, dell'irripetibilità delle somme elargite sine titulo in assenza di dolo dell'accipiens, come nel caso di CP_ specie, per cui le somme richieste dall' sono, comunque, irripetibili.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: ritenere e dichiarare, per quanto meglio e ampiamente esposto in ricorso, l'illegittimità della rideterminazione al minimo della pensione cat. SO n.20001571 della IG.ra (madre e dante PE causa della ricorrente), erroneamente effettuata dall'istituto convenuto sulla pensione corrisposta nell'anno 2019 sulla scorta del mancato invio del modello Red per redditi
2018 o della dichiarazione dei redditi del 2019 per redditi 2018; ritenere e dichiarare, per i motivi sopra spiegati, l'irripetibilità della somma complessiva di €.4.706,65
CP_ (comprensiva dell'importo di €.1.130,75 già trattenuto mensilmente dall' sui ratei della stessa pensione ai superstiti corrisposta a nell'anno 2021-2022 fino PE
alla data del decesso di questa avvenuto il 21.12.2022) costituita dalla differenza fra l'ammontare della pensione di reversibilità cat. SO n.20001571 della IG.ra PE
(madre e dante causa della ricorrente) percepita nel 2019 e l'importo erroneamente rideterminato alla luce della mancata presentazione dei redditi 2018; ritenere e dichiarare, pertanto, illegittimo e quindi annullare/revocare il provvedimento dell' con data 1.3.2024, comunicato il 7.3.2024, di accertamento di somme CP_1
indebitamente corrisposte sulla pensione ai superstiti SO n.21002000571 della IG.ra madre della attuale ricorrente, per i motivi sopra specificati;
condannare di PE conseguenza l' in persona del suo legale rappresentante, a pagare alla ricorrente, CP_1 in qualità di erede legittimo della sig.ra la somma di €.1.130,75, quale PE
restituzione della complessiva somma di pari importo trattenuta mensilmente dall' sui ratei di pensione di reversibilità della stessa dal gennaio CP_1 PE
2019 a dicembre 2019, ivi compresa 13^ mensilità, in ragione del riconoscimento 5
dell'illegittimità dell'accertamento dell'indebito comunicato dall' , come sopra CP_1
specificato. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 22.04.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto di indebito, nel caso in esame, è una prestazione di
CP_ natura assistenziale, asseritamente secondo l' non spettante nella misura effettivamente erogata in ragione dell'omessa comunicazione della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2018.
Osserva il decidente che occorre stabilire se la ricorrente era effettivamente tenuta ad effettuare la comunicazione della propria situazione reddituale a fronte di quanto previsto dalla normativa invocata dall'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dall'art. 13 comma 6, lett. c) D.L.
78/2010, convertito dalla L. 122/2010, prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Alla luce della interpretazione letterale della norma appena citata, si ritiene che essa preveda un obbligo di comunicazione della situazione reddituale solo per quei soggetti 6
titolari di una prestazione assistenziale legata al reddito che non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi ai fini impositivi, ma che percepiscano un reddito tale da incidere sulla prestazione di cui godono, con esclusione, invece, di quei soggetti che non percepiscono alcun reddito, cioè a reddito zero.
Invero, se con tale norma si fosse voluto prevedere un obbligo di comunicazione generalizzato non si sarebbe fatto riferimento solo ed esclusivamente a quei soggetti che hanno una situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento e che, quindi, può comportare la riduzione o la perdita della prestazione, ma si sarebbe previsto che tutti indistintamente i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti a comunicare la propria situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno percepito un reddito.
Come già osservato dalla giurisprudenza di merito (v. Corte d'Appello di Genova, sent.
18/07/2019, n. 257), l'interpretazione letterale della norma in esame è in linea con la sua finalità, che è quella di porre l'ente che eroga la prestazione nelle condizioni di venire tempestivamente a conoscenza di variazioni della situazione reddituale del beneficiario della prestazione, onde poter provvedere all'adozione tempestiva dei conseguenti provvedimenti.
CP_ Quanto ora evidenziato trova conferma nella stessa circolare dell' n. 195 del
30/11/2015 riguardante proprio l'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010. In detta circolare si legge: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 CP_ sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da CP_ pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nell'archivio dei pensionati). […] Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali CP_ all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RE. 7
deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale. […] Inoltre, nel caso in cui, ai fini della CP_ comunicazione all' della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori
CP_ rispetto alla/e pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni CP_ presenti nell'archivio dei pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad
CP_ effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'
CP_ Ne consegue che l' non poteva revocare l'assegno in questione e, a maggior ragione, non poteva pretendere la restituzione di quanto percepito dalla assistita in relazione all'anno 2019 per il solo fatto di non avere provveduto alla comunicazione dei dati
CP_ reddituali, trattandosi di un obbligo che, contrariamente a quanto sostenuto dall' non CP_ sussiste per chi non sia titolare di altri redditi oltre alla pensione erogata dall' stesso.
Non sussistendo alcun obbligo generalizzato della comunicazione non assume alcun
CP_ rilievo l'eccezione indicata dall' secondo cui l'esenzione dalla comunicazione riguarda solo i soggetti che negli ultimi due anni hanno dichiarato per sé o per i familiari di non possedere nulla oltre alle pensioni in godimento. Tale ricostruzione peraltro non ha alcun sostegno normativo e viene smentita dalla circolare prima citata.
CP_ Va peraltro sottolineato che l' non ha mai provato la non veridicità della circostanza dedotta in punto di fatto dalla ricorrente, secondo cui in relazione al periodo di imposta
2018 la signora non ha percepito altri redditi oltre a quelli assistenziali erogati Per_1
CP_ dall'
In ogni caso, quand'anche non si volesse accedere all'interpretazione della norma sopra delineata e si volesse ritenere che l'assegno sia stato indebitamente erogato per l'anno
2019 per violazione dell'obbligo di comunicazione avente portata generalizzata, diretta a tutti i beneficiari di prestazioni legate al reddito, esso non avrebbe potuto comunque essere soggetto a recupero, posto che può ravvisarsi nella fattispecie un legittimo affidamento dell'accipiens determinato dal tenore della circolare sopra richiamata.
Rileva, poi, il decidente che vertendo la lite in materia di indebito assistenziale, non trova applicazione la normativa regolante la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale per il quale rileva la speciale disciplina contenuta nell'art. 52 L. 88/1989
e nell'art. 13 L. n. 412/1991 di interpretazione autentica.
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, 8
tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Deve quindi rilevarsi che anche secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Ebbene, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve ritenersi
CP_ insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme intimate.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
9
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara che nessun indebito assistenziale è stato perpetrato da parte della signora atteso che questa non era obbligata a comunicare PE
alcun reddito considerato che ha goduto, ai fini reddituali, sia per il 2018 che fino a CP_ quando è vissuta, delle sole prestazioni assistenziali erogate dall' della sola CP_ pensione
CP_ dichiara, inoltre, che le somme richieste dall' sarebbero state, in ogni caso, irripetibili stante la condizione di assenza di dolo e di sostanziale buona fede nella quale versava l'accipiens;
In conseguenza, dichiara l'irripetibilità della somma complessiva di €.4.706,65 CP_ (comprensiva dell'importo di €.1.130,75 già trattenuto mensilmente dall' sui ratei della stessa pensione ai superstiti corrisposta a nell'anno 2021-2022 fino PE
alla data del decesso di questa avvenuto il 21.12.2022) costituita dalla differenza fra l'ammontare della pensione di reversibilità cat. SO n.20001571 della IG.ra PE
(madre e dante causa della ricorrente) percepita nel 2019 e l'importo erroneamente rideterminato alla luce della mancata presentazione dei redditi 2018; per l'effetto dichiara, pertanto, illegittimo e quindi inefficace il provvedimento dell' con data 1.3.2024, comunicato il 7.3.2024, di accertamento di somme CP_1
indebitamente corrisposte sulla pensione ai superstiti SO n.21002000571 della IG.ra madre della attuale ricorrente, per i motivi sopra specificati;
PE condannare l' in persona del suo legale rappresentante, a pagare alla ricorrente, CP_1 in qualità di erede legittimo della sig.ra la somma di €.1.130,75, quale PE
restituzione della complessiva somma di pari importo trattenuta mensilmente dall' sui ratei di pensione di reversibilità della stessa dal gennaio CP_1 PE
2019 a dicembre 2019, ivi compresa 13^ mensilità, in ragione del riconoscimento dell'illegittimità dell'accertamento dell'indebito comunicato dall' , come sopra CP_1
specificato; CP_ condanna, inoltre, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.875,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario
Catania, 22 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta