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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO AT, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marchese Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello
NO, UM FE e IA TI
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Denaro
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 17.03.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' proponendo opposizione avverso CP_1 Controparte_2 due intimazioni di pagamento:
a) n. 03420219002893206000 notificata in data 13.12.2021, recante, tra gli altri, l'avviso di addebito n. 33420150000732473000, notificato in data 22.09.2015, relativo al mancato pagamento di contributi (IVS); CP_1
b) n. 03420199011366045000, notificata in data 14.02.2022, recante, tra gli altri, diversi avvisi di addebito di cognizione del giudice del lavoro, relativi al mancato pagamento di contributi segnatamente: CP_3
- n. 33420112000307151000, notificato in data 4/10/2011;
- n. 33420120000395308000, notificato in data 20/04/2012;
- n. 33420120003420030000, notificato in data 6/12/2012;
- n. 33420130000078376000, notificato in data 5/04/2013;
- n. 33420130002233249000, notificato in data 13/12/2013;
- n. 33420150000732473000, notificato in data 22/09/2015 (già oggetto della intimazione n. 03420219002893206000, congiuntamente impugnata nel presente giudizio);
- n. 33420160000438904000, notificato in data 8/04/2016.
Orbene, parte opponente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito successiva alla notifica degli avvisi indicati nelle intimazioni di pagamento opposte, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima delle richieste di pagamento opposte. Pertanto, concludeva chiedendo, l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta prescrizione del credito fatto valere nonché la dichiarazione di nullità, annullamento, e inesigibilità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle/avvisi ivi contenuti.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
In particolare, l' eccepiva la notifica di ulteriori Controparte_4 intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito opposti.
2 Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, acquisita la documentazione offerta dalle parti (in particolare, deve essere acquisito al presente giudizio - in quanto prova indispensabile ai fini dell'accertamento della validità delle notifiche delle intimazioni di pagamento allegate dall'esattore - anche il Certificato di residenza storico depositato dal ricorrente in data 10.01.2023) e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Tanto premesso, alla luce della documentazione offerta dalle parti in questo giudizio,
c'è da sottolineare che le uniche intimazioni di pagamento effettivamente notificate al ricorrente, al proprio indirizzo di residenza risultante dal Certificato storico (cfr. documento versato in atti dal ricorrente), e, dunque, astrattamente idonee ad interrompere il termine prescrizionale, sono le: n. 03420139048375812000 e n.
03420139048375913000 notificate in Diamante alla via Botticelli n. 13 ( il ricorrente vi ha risieduto dal 03.07.2000 al 09.01.2019); n. 03420219002893206000 e n.
03420199011366045000 notificate in Piazza Aldo Moro n. 10 (ultima ed attuale residenza del ricorrente).
Quanto alle altre intimazioni di pagamento (cfr. all.ti 5,7,8 e 9 memoria di costituzione
, delle stesse si è tentata infruttuosamente la notifica in Diamante alla via Piane – CP_2 luogo che, però, non risulta avere alcun collegamento con la parte ricorrente (in questo giudizio le parti resistenti non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo) – e, dalla
3 documentazione versata in atti dall'esattore, non risulta neppure che il ricorrente le abbia mai ricevute, sicché le stesse non sono idonee ad interrompere il corso della prescrizione.
4. Tanto precisato, nel merito l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito previdenziale successiva alla data di notifica degli avvisi di addebito è fondata (per completezza si aggiunge che tali avvisi di addebito sono stati correttamente notificati dall' in Diamante alla via Botticelli n. 13, cfr. all. 3 memoria di costituzione ). CP_1 CP_1
4.1. In particolare, quanto agli avvisi di addebito:
- n. 33420112000307151000, notificato in data 4/10/2011;
- n. 33420120000395308000, notificato in data 20/04/2012.
Dalla documentazione versata in atti dall'esattore risulta che il termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto per il primo avviso di addebito con l'intimazione di pagamento n. 03420139048375812000, notificata al ricorrente il 10.7.2013, e per il secondo avviso di addebito con l'intimazione di pagamento n. 03420139048375913000, notificata il 10.7.2013 (cfr. all. 4 ricorso); da tale data (10.7.2013) ha iniziato a decorrere nuovamente il termine prescrizionale quinquennale regolarmente interrotto solamente dall'intimazione oggi opposta n. 03420199011366045000, del 14.02.2022, quando, ormai, i crediti previdenziali recati dai citati avvisi di addebito si erano estinti per intervenuta prescrizione.
4.2. Quanto a tutti gli agli avvisi di addebito, si ricorda che al naturale termine di prescrizione quinquennale devono aggiungersi ulteriori 311 giorno derivante dalla doppia sospensione prevista da leggi speciali.
In particolare, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali. Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma
2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere
4 dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
4.3. Orbene, se queste sono le premesse, tutti i crediti previdenziali recati dai seguenti avvisi di addebito si sono estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
4.3.1. In particolare, quanto all'avviso di addebito n. 33420150000732473000, notificato in data 22/09/2015, la prescrizione è maturata il 30.07.2021 (termine naturale di estinzione del diritto di credito 22.09.2020 + 311 giorni): primo atto interruttivo,
l'intimazione di pagamento n. 03420219002893206000 notificata in data 13.12.2021, è successivo al 30.07.2021.
4.3.2. Quanto ai crediti previdenziali di cui agli avvisi di addebito:
- n. 33420120003420030000, notificato in data 6/12/2012;
- n. 33420130000078376000, notificato in data 5/04/2013;
5 - n. 33420130002233249000, notificato in data 13/12/2013;
- n. 33420160000438904000, notificato in data 8/04/2016,
recati dall'intimazione di pagamento n. 03420199011366045000 - notificata in data
14.02.2022 - sono, anch'essi, tutti prescritti.
In particolare, i crediti previdenziali recati dall'avviso di addebito più recente, n.
33420160000438904000 -notificato in data 8/04/2016 - si sono prescritti in data
13.02.2022 (termine naturale di estinzione del diritto di credito 08.04.2021 + 311 giorni): primo atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n. 03420199011366045000 notificata in data 14.02.2022, è successivo al 13.02.2022.
4.4. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, tutti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito opposti essendosi estinti per intervenuta prescrizione.
5. Le spese di lite devono essere compensate tra parte ricorrente e Controparte_5
e vengono poste a carico dell' quale parte soccombente e si liquidano
[...] CP_1 come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione € 5.201 –
26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto:
a) dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dagli avvisi di addebito:
- n. 33420112000307151000; 1 Cfr. Cass.19985/2024: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”.
6 - n. 33420120000395308000;
- n. 33420120003420030000;
- n. 33420130000078376000;
- n. 33420130002233249000;
- n. 33420150000732473000;
- n. 33420160000438904000.
b) annulla i citati avvisi di addebito e, consequenzialmente, annulla le intimazioni di pagamento n. 03420219002893206000 e n. 03420199011366045000 nelle parti in cui ad essi si riferiscono;
2) Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e CP_2
3) Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € CP_1
1.865,00 per onorari, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
12.10.2025. Pt_2
Il Giudice
IO AT
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