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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/07/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati, nella causa civile iscritta al N.R.G. 12866 / 2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 dife C.F._2
AZ ed OÀ RO presso il cui studio in Torino, Via Lamarmora, n. 16 sono elettivamente domiciliati;
contro
(C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Procuratore Dott.ssa P.IVA_2 CP_3 rappr fesa dall'Avv. Federica Binocoli, nel Genova, Via Maragliano 5/6 è elettivamente domiciliata;
sentiti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 615 co. 2 e 618 c.p.c. del 19/12/2024 gli opponenti instauravano la presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione n. R.E. 53/2021, citando la quale si Controparte_1 costituiva con comparsa del 31/01/2025. Con l'atto di citazione parte attrice deduceva che il contratto di mutuo fondiario Rep. 25168 Racc. 3563 del 29/4/2002 non costituiva titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri e;
che tale contratto di mutuo veniva Pt_1 Pt_2 stipulato tra i ric che con atto di Controparte_4 precetto del 22/10/2020 la nella qualità di Controparte_2 procuratrice di tori al pagamento Controparte_4
1 della somma dovuta alla suddetta data derivante dal contratto di mutuo;
che successivamente veniva sottoposto a pignoramento l'immobile sito in Frazione San Pietro Novella, Rapallo (GE), Via Privata Cardona n. 12, di proprietà dei e nella misura del 50% ciascuno;
che in Pt_1 Pt_2 data 3/07/202 eniva nella suddetta procedura di CP_1 pignoramento immob er un credito pari ad euro 57.938,18; che il contratto di mutuo in forza del quale la interveniva non costituiva CP_1 titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata, e ciò in ragione della mancata disponibilità per i mutuatari della somma oggetto di dazione, subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel contratto medesimo;
che quindi non poteva considerarsi il mutuo suddetto valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Inoltre, gli opponenti contestavano l'indeterminatezza del credito azionato da deducendo che esso non veniva supportato Controparte_1 da alcun d io;
che infatti non poteva ritenersi tale la produzione di controparte qualificata come “Dettaglio credito”, considerata priva di valore probatorio;
che, in ogni caso, non risultava determinata la quantificazione degli interessi richiesti da parte opposta, i quali pertanto rimanevano indeterminati;
che peraltro ciò sarebbe avvalorato dall'indice EURIBOR 365/360, preso di riferimento dai tassi di interesse contemplati nel contratto di mutuo e rimasto negativo dal 2017 al 2021; che pertanto emergeva l'indeterminatezza del credito azionato dalla e, per l'effetto, l'illegittimità dell'esecuzione nei CP_1 confronti dei ricorrenti. Inoltre, con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., gli opponenti presentavano istanza istruttoria di c.t.u., evocandone la necessità al fine di determinare con esattezza l'ammontare effettivamente dovuto. Per le ragioni sopra esposte, parte attrice presentava le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE I. ACCERTARE E DICHIARE che il contratto di mutuo fondiario Rep. 25168 Racc. 3563 del 29/4/2002 non costituisce titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri e . NEL Pt_1 Pt_2
MERITO Nella denegata e non creduta ipo n ve eccezione preliminare e pregiudiziale svolta nei confronti di si chiede di I. Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'indeter azionato da parte della nei confronti dei signori e Controparte_1 Pt_2 Pt_3
. e per IERE la presente op l'e fronti della in quanto illegittima per i motivi esposti in fatto Controparte_1 ed in diritto Con il favore delle spese legali, oltre rimborso
2 forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”. Si costituiva la contestando tutto quando ex adverso Controparte_1 dedotto. In particolare, affermava di aver acquistato da a Controparte_4 seguito di contratto di cessione di credito stipul 0, la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali era compreso quello oggetto della presente controversia. Parte opposta inoltre deduceva che interveniva nella procedura esecutiva RE 53/2021, radicata su istanza di per ottenere il Controparte_4 pagamento della somma complessi ro 57.983,18 a titolo di rate scadute, capitale a scadere ed interessi, oltre interessi e spese successive;
che controparte proponeva ricorso in opposizione al suddetto intervento;
che il GE respingeva l'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti, con assegnazione del termine per l'introduzione della presente causa di merito. Con riferimento ai motivi di opposizione proposti dagli attori, la CP_1 deduceva che il contratto di mutuo costituiva valido ed efficace esecutivo in forza dell'art. 474 c.p.c. e che la giurisprudenza richiamata da controparte risultava inconferente rispetto al caso di specie;
che, sulla quantificazione e determinazione delle somme richieste, doveva ritenersi esaustivo l'estratto conto dettagliato del dovuto al 14/06/2024; che dunque, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, il credito vantato doveva ritenersi certo liquido ed esigibile, oltre che correttamente determinato. Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In via Preliminare/Pregiudiziale: Rigettare, per i motivi esposti e in virtù del provvedimento dell'Ill.mo GE del 24.10.2024 sul punto, la domanda di inefficacia ed illegittimità del contratto di mutuo fondiario Rep. 25168, Racc. 3563 del 29.04.2002 in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la piena validità del titolo di cui sopra Nel Merito: Dichiarare l'inammissibilità e non fondatezza della domanda e conseguentemente Rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, secondo comma, cpc proposta dai signori e alla Parte_1 Parte_2 stregua dei motivi sopra esposti ed, in a arti opponenti di indeterminatezza del credito azionato in quanto liquido, certo ed esigibile e documentalmente determinato nel suo importo. Con riserva di ogni produzione documentale nonché di ogni più ampia difesa e replica, sia merito che in via istruttoria, anche quali conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove ex adverso formulate. Vinte le spese”.
3 Questo Giudice, con ordinanza del 20/03/2025, rigettava la richiesta di c.t.u. proposta da parte attrice e fissava udienza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 2/07/2025, lette le memorie conclusionali e le note scritte in sostituzione dell'udienza, tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi sostanzialmente in ordine a due questioni sollevate da parte opponente, vale a dire la possibilità di considerare il contratto di mutuo fondiario Rep. 25168 Racc. 3563 del 29/4/2002 quale titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, nonché la misura del credito azionato dalla e, in particolare, la sua Controparte_1 determinatezza o meno, ice deriva l'illegittimità della procedura esecutiva. Analizzando la prima questione richiamata, si ritiene che la medesima non possa trovare accoglimento. Infatti, gli opponenti sostengono che il contratto di mutuo stipulato con nella cui posizione è poi succeduta l'odierna parte Controparte_4 vo degli elementi integranti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e che ciò sarebbe avvalorato dalla sentenza n. 12007 del 03/05/2024 della Corte di Cassazione civile. Secondo quest'ultima pronuncia “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge
– per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore
4 della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”. Tuttavia, deve rilevarsi come la fattispecie oggetto della decisione richiamata non sia pienamente sovrapponibile a quella oggetto di giudizio. Invero, la giurisprudenza citata riguardava un caso in cui la somma oggetto di dazione veniva “immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante”, con l'accordo di svincolarla al verificarsi di determinate condizioni, cosicché non poteva ritenersi sussistente in capo al mutuatario l'obbligazione di restituzione della somma medesima, in quanto la stessa si configura una volta che il soggetto ne abbia ricevuto nuovamente la disponibilità, ossia allorquando la somma rientri nel suo patrimonio. Si trattava, dunque, di un'ipotesi di c.d. mutuo condizionato. Al contrario, una situazione siffatta non si configura nel caso in esame, ove il mutuatario ha acquisito nel proprio patrimonio la somma erogata col mutuo fin dalla conclusione del contratto, senza poi subire variazioni di sorta (art. 2 contratto di mutuo). Invece, è l'utilizzabilità della somma che viene condizionata al verificarsi di certe condizioni e, in particolare, l'art. 1 delle condizioni generali del contratto impone taluni incombenti quali l'iscrizione di ipoteca sull'immobile costituito in garanzia, la stipula di polizza assicurativa e il rilascio di copia esecutiva del contratto, la realizzazione dei quali determina la concreta utilizzabilità della somma da parte del mutuatario. Quest'ultimo, si ribadisce, a differenza della pronuncia citata dagli opponenti, ha acquisito nel proprio patrimonio da subito quanto mutuato, non configurandosi pertanto una fattispecie di mutuo condizionato. Alla luce di quanto esposto, deve dunque rilevarsi come il contratto di mutuo tra le parti in causa costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non necessitando di ulteriori atti finalizzati ad attestare lo svincolo della somma mutuata, essendosi questa effettivamente trasferita al mutuatario con la conclusione del contratto. Peraltro, tale conclusione risulta coerente con la stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass. n. 1714, 27/08/2015).
5 Con riguardo al secondo motivo sollevato dagli opponenti, deve rilevarsi che già con ordinanza del 20/03/2025 si rigettava la richiesta di c.t.u. finalizzata a determinare con esattezza l'ammontare effettivamente dovuto alla in quanto ritenuta esplorativa. CP_1
Tale decisi va qui conferma e parimenti non trova accoglimento il motivo suddetto riguardante la misura del credito azionato da parte opposta. Infatti, deve ritenersi che il credito azionato dalla sia quantificato e CP_1 determinato, sia sulla base del contratto di mutu . 3 e 5 contratto di mutuo) sia in virtù dei documenti bancari di estratto conto del dovuto al 14/06/2024 e al 14/02/2025 prodotti dall'opposta (doc. 13 comparsa di costituzione e doc. 15 memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.). Rispetto alle doglianze esposte dagli opponenti, invece, se ne rileva la genericità, non offrendo la parte elementi probatori a sostegno delle stesse. Occorre sottolineare che spetta alla parte fornire la prova di quanto assume, non potendo al contrario giovare di una mera prospettazione non supportata da un quadro fattuale sufficientemente specifico. Se così fosse, si determinerebbe un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio, comportando l'effetto di gravare la convenuta della prova che quanto meramente allegato da controparte non corrisponde al vero. Tale conclusione non viene meno avuto riguardo alla clausola c.d. euribor nella determinazione dell'interesse moratorio. Devono infatti valere le stesse considerazioni sopra riportate, in quanto parte attrice si limita ad affermare l'indeterminatezza del credito azionato in ragione di un periodo, dal 2017 al 2021, nel quale il tasso euribor risultava negativo, ma senza ulteriormente argomentare circa l'incidenza di questa circostanza sulla quantificazione della somma dovuta a Al CP_1 contrario, appare persuasiva la deduzione di parte opposta uale afferma che l'euribor è uno dei parametri di calcolo degli interessi previsto da contratto e, dunque, l'applicazione integrale di quanto previsto nel mutuo per la quantificazione degli interessi comprende anche l'applicazione di tale tasso, qualunque sia la sua individuazione numerica. Con riferimento alla richiesta di c.t.u., deve ribadirsi che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto sostenuto, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa
6 alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (per tutte Cass. Civ. n. 26048/2023). Quanto affermato in ordine al secondo motivo dell'opposizione trova conforto altresì nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato […] era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria [...] l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto” (Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 77/2024 del 19.5.2024). Per tali ragioni, anche il secondo motivo sollevato dagli opponenti deve respingersi. In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Considerato il valore della presente controversia rientrante nello scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000 di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022, riguardando l'atto di intervento di per Controparte_1 circa euro 57.983,18 e considerata altresì la non complessità della stessa, si ritiene che le spese di decurtare tutte le voci di compenso del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
e iscritta al N.RG. 12866/20
[...] Parte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al rim di Controparte_1
7 che si quantificano in euro 7.051,50 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge.
Genova, 23.07.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Tommaso Sdogati, nella causa civile iscritta al N.R.G. 12866 / 2024 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 dife C.F._2
AZ ed OÀ RO presso il cui studio in Torino, Via Lamarmora, n. 16 sono elettivamente domiciliati;
contro
(C.F. ) rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del Procuratore Dott.ssa P.IVA_2 CP_3 rappr fesa dall'Avv. Federica Binocoli, nel Genova, Via Maragliano 5/6 è elettivamente domiciliata;
sentiti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN FATTO
Con atto di citazione ex art. 615 co. 2 e 618 c.p.c. del 19/12/2024 gli opponenti instauravano la presente fase di merito dell'opposizione all'esecuzione n. R.E. 53/2021, citando la quale si Controparte_1 costituiva con comparsa del 31/01/2025. Con l'atto di citazione parte attrice deduceva che il contratto di mutuo fondiario Rep. 25168 Racc. 3563 del 29/4/2002 non costituiva titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri e;
che tale contratto di mutuo veniva Pt_1 Pt_2 stipulato tra i ric che con atto di Controparte_4 precetto del 22/10/2020 la nella qualità di Controparte_2 procuratrice di tori al pagamento Controparte_4
1 della somma dovuta alla suddetta data derivante dal contratto di mutuo;
che successivamente veniva sottoposto a pignoramento l'immobile sito in Frazione San Pietro Novella, Rapallo (GE), Via Privata Cardona n. 12, di proprietà dei e nella misura del 50% ciascuno;
che in Pt_1 Pt_2 data 3/07/202 eniva nella suddetta procedura di CP_1 pignoramento immob er un credito pari ad euro 57.938,18; che il contratto di mutuo in forza del quale la interveniva non costituiva CP_1 titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata, e ciò in ragione della mancata disponibilità per i mutuatari della somma oggetto di dazione, subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel contratto medesimo;
che quindi non poteva considerarsi il mutuo suddetto valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. Inoltre, gli opponenti contestavano l'indeterminatezza del credito azionato da deducendo che esso non veniva supportato Controparte_1 da alcun d io;
che infatti non poteva ritenersi tale la produzione di controparte qualificata come “Dettaglio credito”, considerata priva di valore probatorio;
che, in ogni caso, non risultava determinata la quantificazione degli interessi richiesti da parte opposta, i quali pertanto rimanevano indeterminati;
che peraltro ciò sarebbe avvalorato dall'indice EURIBOR 365/360, preso di riferimento dai tassi di interesse contemplati nel contratto di mutuo e rimasto negativo dal 2017 al 2021; che pertanto emergeva l'indeterminatezza del credito azionato dalla e, per l'effetto, l'illegittimità dell'esecuzione nei CP_1 confronti dei ricorrenti. Inoltre, con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., gli opponenti presentavano istanza istruttoria di c.t.u., evocandone la necessità al fine di determinare con esattezza l'ammontare effettivamente dovuto. Per le ragioni sopra esposte, parte attrice presentava le seguenti conclusioni: “IN VIA PREGIUDIZIALE I. ACCERTARE E DICHIARE che il contratto di mutuo fondiario Rep. 25168 Racc. 3563 del 29/4/2002 non costituisce titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dei sig.ri e . NEL Pt_1 Pt_2
MERITO Nella denegata e non creduta ipo n ve eccezione preliminare e pregiudiziale svolta nei confronti di si chiede di I. Controparte_1
ACCERTARE E DICHIARARE l'indeter azionato da parte della nei confronti dei signori e Controparte_1 Pt_2 Pt_3
. e per IERE la presente op l'e fronti della in quanto illegittima per i motivi esposti in fatto Controparte_1 ed in diritto Con il favore delle spese legali, oltre rimborso
2 forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”. Si costituiva la contestando tutto quando ex adverso Controparte_1 dedotto. In particolare, affermava di aver acquistato da a Controparte_4 seguito di contratto di cessione di credito stipul 0, la titolarità di un portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali era compreso quello oggetto della presente controversia. Parte opposta inoltre deduceva che interveniva nella procedura esecutiva RE 53/2021, radicata su istanza di per ottenere il Controparte_4 pagamento della somma complessi ro 57.983,18 a titolo di rate scadute, capitale a scadere ed interessi, oltre interessi e spese successive;
che controparte proponeva ricorso in opposizione al suddetto intervento;
che il GE respingeva l'istanza di sospensione avanzata dagli opponenti, con assegnazione del termine per l'introduzione della presente causa di merito. Con riferimento ai motivi di opposizione proposti dagli attori, la CP_1 deduceva che il contratto di mutuo costituiva valido ed efficace esecutivo in forza dell'art. 474 c.p.c. e che la giurisprudenza richiamata da controparte risultava inconferente rispetto al caso di specie;
che, sulla quantificazione e determinazione delle somme richieste, doveva ritenersi esaustivo l'estratto conto dettagliato del dovuto al 14/06/2024; che dunque, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, il credito vantato doveva ritenersi certo liquido ed esigibile, oltre che correttamente determinato. Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: In via Preliminare/Pregiudiziale: Rigettare, per i motivi esposti e in virtù del provvedimento dell'Ill.mo GE del 24.10.2024 sul punto, la domanda di inefficacia ed illegittimità del contratto di mutuo fondiario Rep. 25168, Racc. 3563 del 29.04.2002 in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la piena validità del titolo di cui sopra Nel Merito: Dichiarare l'inammissibilità e non fondatezza della domanda e conseguentemente Rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, secondo comma, cpc proposta dai signori e alla Parte_1 Parte_2 stregua dei motivi sopra esposti ed, in a arti opponenti di indeterminatezza del credito azionato in quanto liquido, certo ed esigibile e documentalmente determinato nel suo importo. Con riserva di ogni produzione documentale nonché di ogni più ampia difesa e replica, sia merito che in via istruttoria, anche quali conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove ex adverso formulate. Vinte le spese”.
3 Questo Giudice, con ordinanza del 20/03/2025, rigettava la richiesta di c.t.u. proposta da parte attrice e fissava udienza di decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 2/07/2025, lette le memorie conclusionali e le note scritte in sostituzione dell'udienza, tratteneva la causa in decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi sostanzialmente in ordine a due questioni sollevate da parte opponente, vale a dire la possibilità di considerare il contratto di mutuo fondiario Rep. 25168 Racc. 3563 del 29/4/2002 quale titolo esecutivo valido ed efficace per procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti, nonché la misura del credito azionato dalla e, in particolare, la sua Controparte_1 determinatezza o meno, ice deriva l'illegittimità della procedura esecutiva. Analizzando la prima questione richiamata, si ritiene che la medesima non possa trovare accoglimento. Infatti, gli opponenti sostengono che il contratto di mutuo stipulato con nella cui posizione è poi succeduta l'odierna parte Controparte_4 vo degli elementi integranti i requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e che ciò sarebbe avvalorato dalla sentenza n. 12007 del 03/05/2024 della Corte di Cassazione civile. Secondo quest'ultima pronuncia “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge
– per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore
4 della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”. Tuttavia, deve rilevarsi come la fattispecie oggetto della decisione richiamata non sia pienamente sovrapponibile a quella oggetto di giudizio. Invero, la giurisprudenza citata riguardava un caso in cui la somma oggetto di dazione veniva “immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante”, con l'accordo di svincolarla al verificarsi di determinate condizioni, cosicché non poteva ritenersi sussistente in capo al mutuatario l'obbligazione di restituzione della somma medesima, in quanto la stessa si configura una volta che il soggetto ne abbia ricevuto nuovamente la disponibilità, ossia allorquando la somma rientri nel suo patrimonio. Si trattava, dunque, di un'ipotesi di c.d. mutuo condizionato. Al contrario, una situazione siffatta non si configura nel caso in esame, ove il mutuatario ha acquisito nel proprio patrimonio la somma erogata col mutuo fin dalla conclusione del contratto, senza poi subire variazioni di sorta (art. 2 contratto di mutuo). Invece, è l'utilizzabilità della somma che viene condizionata al verificarsi di certe condizioni e, in particolare, l'art. 1 delle condizioni generali del contratto impone taluni incombenti quali l'iscrizione di ipoteca sull'immobile costituito in garanzia, la stipula di polizza assicurativa e il rilascio di copia esecutiva del contratto, la realizzazione dei quali determina la concreta utilizzabilità della somma da parte del mutuatario. Quest'ultimo, si ribadisce, a differenza della pronuncia citata dagli opponenti, ha acquisito nel proprio patrimonio da subito quanto mutuato, non configurandosi pertanto una fattispecie di mutuo condizionato. Alla luce di quanto esposto, deve dunque rilevarsi come il contratto di mutuo tra le parti in causa costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., non necessitando di ulteriori atti finalizzati ad attestare lo svincolo della somma mutuata, essendosi questa effettivamente trasferita al mutuatario con la conclusione del contratto. Peraltro, tale conclusione risulta coerente con la stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass. n. 1714, 27/08/2015).
5 Con riguardo al secondo motivo sollevato dagli opponenti, deve rilevarsi che già con ordinanza del 20/03/2025 si rigettava la richiesta di c.t.u. finalizzata a determinare con esattezza l'ammontare effettivamente dovuto alla in quanto ritenuta esplorativa. CP_1
Tale decisi va qui conferma e parimenti non trova accoglimento il motivo suddetto riguardante la misura del credito azionato da parte opposta. Infatti, deve ritenersi che il credito azionato dalla sia quantificato e CP_1 determinato, sia sulla base del contratto di mutu . 3 e 5 contratto di mutuo) sia in virtù dei documenti bancari di estratto conto del dovuto al 14/06/2024 e al 14/02/2025 prodotti dall'opposta (doc. 13 comparsa di costituzione e doc. 15 memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.). Rispetto alle doglianze esposte dagli opponenti, invece, se ne rileva la genericità, non offrendo la parte elementi probatori a sostegno delle stesse. Occorre sottolineare che spetta alla parte fornire la prova di quanto assume, non potendo al contrario giovare di una mera prospettazione non supportata da un quadro fattuale sufficientemente specifico. Se così fosse, si determinerebbe un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio, comportando l'effetto di gravare la convenuta della prova che quanto meramente allegato da controparte non corrisponde al vero. Tale conclusione non viene meno avuto riguardo alla clausola c.d. euribor nella determinazione dell'interesse moratorio. Devono infatti valere le stesse considerazioni sopra riportate, in quanto parte attrice si limita ad affermare l'indeterminatezza del credito azionato in ragione di un periodo, dal 2017 al 2021, nel quale il tasso euribor risultava negativo, ma senza ulteriormente argomentare circa l'incidenza di questa circostanza sulla quantificazione della somma dovuta a Al CP_1 contrario, appare persuasiva la deduzione di parte opposta uale afferma che l'euribor è uno dei parametri di calcolo degli interessi previsto da contratto e, dunque, l'applicazione integrale di quanto previsto nel mutuo per la quantificazione degli interessi comprende anche l'applicazione di tale tasso, qualunque sia la sua individuazione numerica. Con riferimento alla richiesta di c.t.u., deve ribadirsi che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto sostenuto, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa
6 alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (per tutte Cass. Civ. n. 26048/2023). Quanto affermato in ordine al secondo motivo dell'opposizione trova conforto altresì nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato […] era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria [...] l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale, sia al controllo di meritevolezza del contratto” (Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 77/2024 del 19.5.2024). Per tali ragioni, anche il secondo motivo sollevato dagli opponenti deve respingersi. In definitiva, l'opposizione risulta infondata e, per l'effetto, va rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Considerato il valore della presente controversia rientrante nello scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000 di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022, riguardando l'atto di intervento di per Controparte_1 circa euro 57.983,18 e considerata altresì la non complessità della stessa, si ritiene che le spese di decurtare tutte le voci di compenso del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
e iscritta al N.RG. 12866/20
[...] Parte_2 provvede:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- condanna e , in solido tra Parte_1 Parte_2 loro, al rim di Controparte_1
7 che si quantificano in euro 7.051,50 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Ci come per legge.
Genova, 23.07.2025
Il Giudice Dott. Tommaso Sdogati
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