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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.I. FR ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Marco Lopez de Gonzalo, Pietro Sanna e Francesco Gasparini e
Nicola Nardi ed elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 14 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Vigevano, Via Manara Negrone n. 46/50, presso lo studio dell'avv. Gianni Piccolo che la rappresenta ed assiste giusta procura speciale alle liti in atti pagina 1 di 13 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, adversis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 468/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 6.3.2024 e notificata in data 26.3.2024,
- previo occorrendo deferimento al legale rappresentante di del Controparte_1
giuramento decisorio in merito alla circostanza del ricevimento della notifica del procedimento di Expertise Judiciaire disposto dal Tribunal de Commerce di Reims, come risultante dalla documentazione prodotta dall'esponente;
- previa ammissione delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado e non ammesse;
- accertare la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1
[...]
- conseguentemente condannarla al pagamento in favore di Controparte_2
, per i titoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione, della somma di Euro
[...]
247.800,00, o altra meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano
Contrariis reiectis,
NEL MERITO previe le declaratorie tutte del caso, rigettare comunque le domande tutte contenute nell'atto di appello notificato, perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata. pagina 2 di 13 Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito Iva e 4% Cpa.
In via istruttoria ci si oppone fermamente alle richieste istruttorie di parte appellante perché inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti di Controparte_1
deducendo quanto segue.
La società AR aveva acquistato da un lotto del prodotto denominato CP_1
Bioriz, costituito da lolla (scorza) di riso, da utilizzarsi come materiale di filtraggio nella produzione di birra.
Il prodotto venne spedito in data 8 luglio 2020 e consegnato a AR il 10 luglio presso il magazzino di proprietà Parte_2
Il 24 agosto 2020 venne scoperta una massiccia infestazione di insetti nella lolla di riso, poi propagatasi nel magazzino, che colpiva anche merci di proprietà di Parte_2
L'evento venne denunciato ad CP_1
AR e promossero una procedura di accertamento tecnico preventivo Parte_2
presso il Tribunal de Commerce de Reims, che nominò quale “expert CP_3
judiciare” (c.t.u.). non partecipava a detto accertamento. CP_1
L'esperto concludeva identificando quattro specie di insetti ed evidenziando che i cereali costituiscono l'ambiente di sviluppo di tali insetti.
La fonte dell'infestazione era stata ricondotta alla partita di Bioriz fornita da e CP_1
più precisamente l'infestazione si era diffusa dalla scaffalatura contenente il Bioriz al resto del magazzino e dal basso verso l'alto.
pagina 3 di 13 In conseguenza dell'infestazione, la partita di Bioriz ed una grande quantità di materiale di Pelliconi, anch'esso ivi stivato, venivano distrutte.
Era stato inoltre necessario spostare parte del materiale in altri locali, essendo quelli contaminati inutilizzabili.
In seguito ai fatti oggetto di causa chiedeva a AR il risarcimento del Parte_2
Parte danno subito e AR, a sua volta, chiedeva ad nella sua qualità di assicuratrice di AR, di provvedere all'indennizzo direttamente a favore di Parte_2
Parte Tra le parti veniva stipulato un accordo trilaterale in virtù del quale corrispondeva a l'importo di € 247.800,00, rendendosi cessionaria dei diritti di e di Parte_2 Parte_2
AR nei confronti dei terzi responsabili.
Sulla base di tali presupposti l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale di con conseguente condanna al Controparte_1
pagamento,della somma di euro 247.800,00.
Nel giudizio così incardinato si è costituita la società contestando la domanda CP_1
avversaria e chiedendone la reiezione.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Pavia ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone: accertata la legittimazione attiva di in surroga della Controparte_4
posizione di Controparte_5
rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_3
Parte Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 14.0103,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a.,
(se dovuta) e c.p.a.”.
pagina 4 di 13 Parte In particolare, il primo giudice ha riconosciuto la legittimazione attiva di soltanto con riferimento alla posizione di non risultando dagli atti di causa che Parte_2
Parte AR abbia surrogato nella sua posizione.
Nel merito, dopo aver premesso che, trattandosi di un'azione di responsabilità extracontrattuale, era onere dell'attore provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, ha evidenziato che la perizia prodotta da parte attrice assumeva soltanto il valore di perizia di parte, in quanto il procedimento di expertise judiciaire svoltosi dinanzi al Tribunale del Commercio di Reims non era stato notificato ad CP_1
Ciò premesso, ha ravvisato l'inidoneità della perizia a dimostrare i fatti contestati, non avendo il perito chiarito gli argomenti utilizzati per pervenire alle conclusioni rassegnate.
Nessun elemento di prova, inoltre, era stato addotto con riferimento al quantum debeatur.
Contro la pronuncia del Tribunale di Pavia, che ha deciso nei termini di cui sopra, ha proposto appello svolgendo i seguenti Parte_1
motivi di censura:
1. Legittimazione attiva di e qualificazione della domanda. Parte Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che potesse far valere solo i diritti risarcitori di avendo agito in primo grado nei confronti di quale Parte_2 CP_1
avente causa di AR e di Parte_2
Secondo la tesi dell'appellante il Tribunale avrebbe ignorato la struttura trilaterale del Parte rapporto / AR / e non avrebbe attribuito rilevanza alle seguenti Parte_2
circostanze: che quale venditore era responsabile verso AR per i CP_1
vizi della merce venduta ed i danni da essa cagionati alla stessa AR;
tali danni comprendono, in particolare, la responsabilità insorta in capo a AR nei
Part Part confronti di tale responsabilità era assicurata da AR con Parte_2
pagina 5 di 13 ha indennizzato in ragione di una responsabilità di AR ed in forza Parte_2
della copertura assicurativa da essa prestata a AR” (così pag. 5 atto d'appello).
Il Tribunale avrebbe invece confuso il beneficiario del pagamento ( con il Parte_2
Parte suo titolo (il rapporto assicurativo tra e AR).
Ne consegue che con il pagamento dell'indennità assicurativa - non importa se Parte all'assicurato (AR) o al terzo danneggiato ( - si sarebbe Parte_2
surrogata (come previsto dal 1° comma dell'art. 1916 cod. civ.) nei diritti dell'assicurato (AR) nei confronti del terzo responsabile . CP_1
2. Onere della prova.
Gli errori nella ricostruzione dei rapporti e in punto di legittimità attiva avrebbero condotto il Tribunale a disconoscere uno dei due possibili titoli di responsabilità di
- quello contrattuale, in quanto venditore - nei confronti di AR, con le CP_1
conseguenze in merito alla disciplina applicabile, in particolare in tema di onere della prova.
Difatti, secondo la ricostruzione dell'appellante, a venire in gioco non sarebbe soltanto la responsabilità extracontrattuale di nei confronti di ma - CP_1 Parte_2
in primo luogo - la responsabilità contrattuale di quale venditore di beni CP_1
difettosi, nei confronti d AR.
La disciplina di tale responsabilità non sarebbe quindi quella di cui all'art. 2043 cod. civ., ma quella di cui agli artt. 1218 e 1494 cod. civ. Parte Dunque, doveva ritenersi sufficiente per fornire la prova dell'inadempimento, restando poi la prova liberatoria a carico di CP_1
3. La procedura di Expertise Judiciaire
Dalla lettura della sentenza sembrerebbe, a dire dell'appellante, che il Tribunale, errando, dubiti della stessa esistenza di una procedura di “expertise judiciaire”.
pagina 6 di 13 Ciò sarebbe errato in quanto non avrebbe mai contestato (cfr. comparsa di CP_1
risposta di in primo grado, pag. 3) “(i) che una procedura di expertise CP_1
judiciare sia stata instaurata di fronte al Tribunale di Reims, (ii) che il Tribunale di
Reims abbia nominato l'Expert Thierry Blaise, (iii) che questi abbia svolto le indagini affidategli e depositato la sua relazione nell'ambito del suddetto procedimento”.
4. Asserita violazione del contraddittorio
Il Tribunale, avrebbe errato nel richiamare il Regolamento (CE) n. 1393/2007, per poi concludere che “Costituisce principio immanente del processo civile italiano e, si presume, anche di quello francese, quello connesso al rispetto del contraddittorio, il quale non può ritenersi sanato con una mera comunicazione a mezzo mail di un soggetto che si assume consulente del tribunale, mail peraltro intervenuta quando sembra che le operazioni peritali siano state da tempi in corso”.
È principio generale del nostro ordinamento processuale quello, espresso nel 3° comma dell'art. 156 cod. proc. civ., secondo il quale non può essere pronunciata la nullità di un atto se questo ha raggiunto il suo scopo.
Nel caso in esame sarebbe pacifico che abbia ricevuto la comunicazione CP_1
dell'Expert del 15 febbraio 2021 e che abbia risposto;
la lettera CP_1
raccomandata è comunque in atti e la relativa ricevuta di ritorno è riprodotta nella relazione dell'Expert.
Nemmeno sarebbe contestata da parte di la ricezione della successiva CP_1
Parte comunicazione in data 3 gennaio 2022; il documento è stato prodotto da con la
1° memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ. e nulla ha obiettato nella sua 2° CP_1
memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ..
Come visto, il Tribunale, proprio sulla base di tali comunicazioni, afferma che “La risulta essere stata a conoscenza della nomina dell'esperto”. CP_1
pagina 7 di 13 Sostiene, di conseguenza, che non vi sia stata alcuna violazione del contradittorio, dal momento che è stata messa in grado -se solo avesse voluto- di partecipare CP_1
alla procedura di expertise judiciaire.
5. Valore probatorio dell'Expertise Judiciaire.
Una volta accolti il quarto e il quinto motivo di appello, la relazione dell'Expert, secondo la tesi dell'appellante, deve essere considerata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, come del tutto equivalente ad una CTU, con ciò che ne consegue quanto al suo valore probatorio. Tale valore probatorio non può essere messo in discussione dal comportamento di che, benché debitamente CP_1
informata della procedura, avrebbe deliberatamente scelto di non parteciparvi.
In ogni caso il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere le prove orali, articolate sul punto da parte attrice e reiterate in questa sede.
Nel merito l'appellante censura la valutazione dell'Expertice, compiuta dal primo giudice, ritenendo che gli accertamenti compiuti dal perito trovano riscontro nei documenti in atti.
6. Sul quantum
Lamenta al riguardo l'appellante che il primo Giudice aveva omesso di considerare che “l'esponente ha prodotto [prod. 12 fascicolo primo grado] tutta la documentazione sottoposta da a supporto del suo reclamo. Parte_2
Tale documentazione era stata dettagliatamente esaminata dall'Expert, che aveva anche risposto alla richieste di chiarimenti dei consulenti di parte.
Un secondo vaglio del quantum è stato poi verificato nella fase di liquidazione del Part danno nell'ambito dell'accordo trilaterale AR / / ove l'importo Parte_2
determinato dall'Expert in € 268.450 è stato ridotto a € 250.000” (così pag. 15 atto d'appello). si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
nonché il rigetto delle istanze istruttorie della controparte. pagina 8 di 13 Nel corso del presente giudizio l'appellante ha depositato documentazione, diretta a dimostrare l'avvenuta notifica ad del provvedimento del Tribunale di CP_1
Commercio di Reims che disponeva l'Expertise Judiciaire.
Ha poi richiesto, nelle sue conclusioni definitive, il giuramento decisorio sulla circostanza della suddetta notifica.
All'udienza del 17.09.2024 il consigliere istruttore, riservato al Collegio ogni decisione sulle istanze istruttorie formulate, ha assegnato alle parti i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
14.01.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
14.01.2025 e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la documentazione prodotta dall'appellante nel corso del giudizio d'appello, diretta a dimostrare l'avvenuta notifica ad del CP_1
provvedimento del Tribunale di Commercio di Reims che disponeva l'Expertise
Judiciaire, non può essere ammessa, non avendo la parte dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di produrre tempestivamente tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, secondo quanto disposto dall'art. 345 terzo comma c.p.c.
Appare altresì inammissibile la richiesta di giuramento decisorio, volto a dimostrare l'avvenuta notifica del procedimento di expertise, in quanto il giuramento decisorio è ammissibile e rilevante nei limiti in cui sia idoneo a definire il giudizio, senza che sia necessario alcun ulteriore incombente istruttorio (così art. 2736 c.c.).
pagina 9 di 13 Neppure è condivisibile la tesi di parte appellante, diretta a sostenere di agire in giudizio sia a titolo contrattuale (quale cessionaria di AR) sia a titolo extracontrattuale
(quale cessionaria di . Parte_2
Infatti, dalla lettura dell'accordo transattivo prodotto nel giudizio di primo grado (v. doc. Parte_ 8) risulta che l'importo di euro 247.800,00 è stato versato da a in Parte_2
relazione ai danni dalla medesima subiti, conseguenti alla presenza, nel proprio magazzino, di una partita di Bioriz contaminata.
Parte Pertanto, il pagamento effettuato da ha determinato la surrogazione di quest'ultima, ex art. 1916 c.c., nei diritti vantati da a titolo di responsabilità extracontrattuale Parte_2
nei confronti del terzo responsabile, e non già nei diritti vantati da AR CP_1
nei confronti della parte venditrice.
Di conseguenza, in considerazione della posizione di terzo danneggiato, rivestita da nei confronti di la natura dell'azione giudiziaria qui proposta è Parte_2 CP_1
riconducibile esclusivamente all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Nel merito si osserva quanto segue.
La perizia espletata da parte appellante che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, assume valore di perizia tecnica di parte, non essendo stata svolta nel contradditorio delle parti in causa, non ha permesso di accertare la riconducibilità dell'infestazione, propagatasi nel magazzino alla partita di Bioriz, venduta da Parte_2
in quanto il perito non è stato in grado di verificare la presenza di confezioni di CP_1
Bioriz contaminate all'interno del magazzino A;
si legge infatti a pag. 28 della perizia
(v. doc. 7 bis di parte attrice) quanto segue: “Notiamo che i pallet di prodotto Bioriz erano già stati portati fuori dal Magazzino A molto prima del mio intervento”.
pagina 10 di 13 In ogni caso, dalla lettura della perizia non si comprende l'iter logico seguito dal perito per affermare che la merce contaminata provenisse da dal momento che – CP_1
come correttamente evidenziato dal primo giudice - il perito non ha affermato di aver visionato documenti riconducibili ad né ha verificato che la merce presentasse CP_1
caratteristiche tali da confermare la sua provenienza.
Inoltre non sono state prodotte fotografie, dal quale potersi evincere la provenienza della merce, né vi sono foto del magazzino ove sono state eseguite le indagini.
Occorre poi considerare che a pagina 24 della perizia il perito ha espressamente affermato che il magazzino dove le merci venivano stivate non è termoregolato e ha aggiunto a pag. 25 che le temperature che si sono registrate in loco nel mese di luglio e di agosto del 2020 erano molto elevate, raggiungendo punte massime di 36/38°.
Di conseguenza, appare senz'altro condivisibile la pronuncia impugnata anche laddove ha affermato che lo stivaggio di beni deteriorabili all'interno di magazzini non termoregolati, nel periodo estivo, con temperature elevate costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità.
Si osserva infine che l'appellante non ha offerto nessuna prova del danno subito, dal momento che il perito incaricato ha quantificato il danno basandosi esclusivamente su dichiarazioni unilaterali della parte Parte_2
Quanto alle prove testimoniali, reiterate nel presente giudizio, si osserva che i capitoli sono soltanto diretti a dimostrare la presenza di infestazione di insetti nel magazzino ma nulla consentono di desumere in merito al contestato nesso di causalità con Parte_2
la partita di Bioriz proveniente da sicché appaiono irrilevanti ai fini del CP_1
giudizio.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
pagina 11 di 13 Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 468/2024 pubblicata il 06/03/2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante a rifondere ad le spese del grado, che Controparte_1
liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.I. FR ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Marco Lopez de Gonzalo, Pietro Sanna e Francesco Gasparini e
Nicola Nardi ed elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 14 giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Vigevano, Via Manara Negrone n. 46/50, presso lo studio dell'avv. Gianni Piccolo che la rappresenta ed assiste giusta procura speciale alle liti in atti pagina 1 di 13 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, adversis reiectis, in riforma della sentenza impugnata n. 468/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data 6.3.2024 e notificata in data 26.3.2024,
- previo occorrendo deferimento al legale rappresentante di del Controparte_1
giuramento decisorio in merito alla circostanza del ricevimento della notifica del procedimento di Expertise Judiciaire disposto dal Tribunal de Commerce di Reims, come risultante dalla documentazione prodotta dall'esponente;
- previa ammissione delle istanze istruttorie articolate nel giudizio di primo grado e non ammesse;
- accertare la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale di Controparte_1
[...]
- conseguentemente condannarla al pagamento in favore di Controparte_2
, per i titoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione, della somma di Euro
[...]
247.800,00, o altra meglio vista;
- in ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano
Contrariis reiectis,
NEL MERITO previe le declaratorie tutte del caso, rigettare comunque le domande tutte contenute nell'atto di appello notificato, perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata. pagina 2 di 13 Il tutto con vittoria di spese e competenze di rito Iva e 4% Cpa.
In via istruttoria ci si oppone fermamente alle richieste istruttorie di parte appellante perché inammissibili e comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Pavia nei confronti di Controparte_1
deducendo quanto segue.
La società AR aveva acquistato da un lotto del prodotto denominato CP_1
Bioriz, costituito da lolla (scorza) di riso, da utilizzarsi come materiale di filtraggio nella produzione di birra.
Il prodotto venne spedito in data 8 luglio 2020 e consegnato a AR il 10 luglio presso il magazzino di proprietà Parte_2
Il 24 agosto 2020 venne scoperta una massiccia infestazione di insetti nella lolla di riso, poi propagatasi nel magazzino, che colpiva anche merci di proprietà di Parte_2
L'evento venne denunciato ad CP_1
AR e promossero una procedura di accertamento tecnico preventivo Parte_2
presso il Tribunal de Commerce de Reims, che nominò quale “expert CP_3
judiciare” (c.t.u.). non partecipava a detto accertamento. CP_1
L'esperto concludeva identificando quattro specie di insetti ed evidenziando che i cereali costituiscono l'ambiente di sviluppo di tali insetti.
La fonte dell'infestazione era stata ricondotta alla partita di Bioriz fornita da e CP_1
più precisamente l'infestazione si era diffusa dalla scaffalatura contenente il Bioriz al resto del magazzino e dal basso verso l'alto.
pagina 3 di 13 In conseguenza dell'infestazione, la partita di Bioriz ed una grande quantità di materiale di Pelliconi, anch'esso ivi stivato, venivano distrutte.
Era stato inoltre necessario spostare parte del materiale in altri locali, essendo quelli contaminati inutilizzabili.
In seguito ai fatti oggetto di causa chiedeva a AR il risarcimento del Parte_2
Parte danno subito e AR, a sua volta, chiedeva ad nella sua qualità di assicuratrice di AR, di provvedere all'indennizzo direttamente a favore di Parte_2
Parte Tra le parti veniva stipulato un accordo trilaterale in virtù del quale corrispondeva a l'importo di € 247.800,00, rendendosi cessionaria dei diritti di e di Parte_2 Parte_2
AR nei confronti dei terzi responsabili.
Sulla base di tali presupposti l'attrice ha chiesto di accertare la responsabilità in via contrattuale e/o extracontrattuale di con conseguente condanna al Controparte_1
pagamento,della somma di euro 247.800,00.
Nel giudizio così incardinato si è costituita la società contestando la domanda CP_1
avversaria e chiedendone la reiezione.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Pavia ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone: accertata la legittimazione attiva di in surroga della Controparte_4
posizione di Controparte_5
rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_3
Parte Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte le spese di lite, CP_1
che si liquidano in € 14.0103,00 per compenso, oltre 15,00 % per spese generali, i.v.a.,
(se dovuta) e c.p.a.”.
pagina 4 di 13 Parte In particolare, il primo giudice ha riconosciuto la legittimazione attiva di soltanto con riferimento alla posizione di non risultando dagli atti di causa che Parte_2
Parte AR abbia surrogato nella sua posizione.
Nel merito, dopo aver premesso che, trattandosi di un'azione di responsabilità extracontrattuale, era onere dell'attore provare tutti gli elementi costitutivi della domanda, ha evidenziato che la perizia prodotta da parte attrice assumeva soltanto il valore di perizia di parte, in quanto il procedimento di expertise judiciaire svoltosi dinanzi al Tribunale del Commercio di Reims non era stato notificato ad CP_1
Ciò premesso, ha ravvisato l'inidoneità della perizia a dimostrare i fatti contestati, non avendo il perito chiarito gli argomenti utilizzati per pervenire alle conclusioni rassegnate.
Nessun elemento di prova, inoltre, era stato addotto con riferimento al quantum debeatur.
Contro la pronuncia del Tribunale di Pavia, che ha deciso nei termini di cui sopra, ha proposto appello svolgendo i seguenti Parte_1
motivi di censura:
1. Legittimazione attiva di e qualificazione della domanda. Parte Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che potesse far valere solo i diritti risarcitori di avendo agito in primo grado nei confronti di quale Parte_2 CP_1
avente causa di AR e di Parte_2
Secondo la tesi dell'appellante il Tribunale avrebbe ignorato la struttura trilaterale del Parte rapporto / AR / e non avrebbe attribuito rilevanza alle seguenti Parte_2
circostanze: che quale venditore era responsabile verso AR per i CP_1
vizi della merce venduta ed i danni da essa cagionati alla stessa AR;
tali danni comprendono, in particolare, la responsabilità insorta in capo a AR nei
Part Part confronti di tale responsabilità era assicurata da AR con Parte_2
pagina 5 di 13 ha indennizzato in ragione di una responsabilità di AR ed in forza Parte_2
della copertura assicurativa da essa prestata a AR” (così pag. 5 atto d'appello).
Il Tribunale avrebbe invece confuso il beneficiario del pagamento ( con il Parte_2
Parte suo titolo (il rapporto assicurativo tra e AR).
Ne consegue che con il pagamento dell'indennità assicurativa - non importa se Parte all'assicurato (AR) o al terzo danneggiato ( - si sarebbe Parte_2
surrogata (come previsto dal 1° comma dell'art. 1916 cod. civ.) nei diritti dell'assicurato (AR) nei confronti del terzo responsabile . CP_1
2. Onere della prova.
Gli errori nella ricostruzione dei rapporti e in punto di legittimità attiva avrebbero condotto il Tribunale a disconoscere uno dei due possibili titoli di responsabilità di
- quello contrattuale, in quanto venditore - nei confronti di AR, con le CP_1
conseguenze in merito alla disciplina applicabile, in particolare in tema di onere della prova.
Difatti, secondo la ricostruzione dell'appellante, a venire in gioco non sarebbe soltanto la responsabilità extracontrattuale di nei confronti di ma - CP_1 Parte_2
in primo luogo - la responsabilità contrattuale di quale venditore di beni CP_1
difettosi, nei confronti d AR.
La disciplina di tale responsabilità non sarebbe quindi quella di cui all'art. 2043 cod. civ., ma quella di cui agli artt. 1218 e 1494 cod. civ. Parte Dunque, doveva ritenersi sufficiente per fornire la prova dell'inadempimento, restando poi la prova liberatoria a carico di CP_1
3. La procedura di Expertise Judiciaire
Dalla lettura della sentenza sembrerebbe, a dire dell'appellante, che il Tribunale, errando, dubiti della stessa esistenza di una procedura di “expertise judiciaire”.
pagina 6 di 13 Ciò sarebbe errato in quanto non avrebbe mai contestato (cfr. comparsa di CP_1
risposta di in primo grado, pag. 3) “(i) che una procedura di expertise CP_1
judiciare sia stata instaurata di fronte al Tribunale di Reims, (ii) che il Tribunale di
Reims abbia nominato l'Expert Thierry Blaise, (iii) che questi abbia svolto le indagini affidategli e depositato la sua relazione nell'ambito del suddetto procedimento”.
4. Asserita violazione del contraddittorio
Il Tribunale, avrebbe errato nel richiamare il Regolamento (CE) n. 1393/2007, per poi concludere che “Costituisce principio immanente del processo civile italiano e, si presume, anche di quello francese, quello connesso al rispetto del contraddittorio, il quale non può ritenersi sanato con una mera comunicazione a mezzo mail di un soggetto che si assume consulente del tribunale, mail peraltro intervenuta quando sembra che le operazioni peritali siano state da tempi in corso”.
È principio generale del nostro ordinamento processuale quello, espresso nel 3° comma dell'art. 156 cod. proc. civ., secondo il quale non può essere pronunciata la nullità di un atto se questo ha raggiunto il suo scopo.
Nel caso in esame sarebbe pacifico che abbia ricevuto la comunicazione CP_1
dell'Expert del 15 febbraio 2021 e che abbia risposto;
la lettera CP_1
raccomandata è comunque in atti e la relativa ricevuta di ritorno è riprodotta nella relazione dell'Expert.
Nemmeno sarebbe contestata da parte di la ricezione della successiva CP_1
Parte comunicazione in data 3 gennaio 2022; il documento è stato prodotto da con la
1° memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ. e nulla ha obiettato nella sua 2° CP_1
memoria ex art. 171-ter cod. proc. civ..
Come visto, il Tribunale, proprio sulla base di tali comunicazioni, afferma che “La risulta essere stata a conoscenza della nomina dell'esperto”. CP_1
pagina 7 di 13 Sostiene, di conseguenza, che non vi sia stata alcuna violazione del contradittorio, dal momento che è stata messa in grado -se solo avesse voluto- di partecipare CP_1
alla procedura di expertise judiciaire.
5. Valore probatorio dell'Expertise Judiciaire.
Una volta accolti il quarto e il quinto motivo di appello, la relazione dell'Expert, secondo la tesi dell'appellante, deve essere considerata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, come del tutto equivalente ad una CTU, con ciò che ne consegue quanto al suo valore probatorio. Tale valore probatorio non può essere messo in discussione dal comportamento di che, benché debitamente CP_1
informata della procedura, avrebbe deliberatamente scelto di non parteciparvi.
In ogni caso il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ammettere le prove orali, articolate sul punto da parte attrice e reiterate in questa sede.
Nel merito l'appellante censura la valutazione dell'Expertice, compiuta dal primo giudice, ritenendo che gli accertamenti compiuti dal perito trovano riscontro nei documenti in atti.
6. Sul quantum
Lamenta al riguardo l'appellante che il primo Giudice aveva omesso di considerare che “l'esponente ha prodotto [prod. 12 fascicolo primo grado] tutta la documentazione sottoposta da a supporto del suo reclamo. Parte_2
Tale documentazione era stata dettagliatamente esaminata dall'Expert, che aveva anche risposto alla richieste di chiarimenti dei consulenti di parte.
Un secondo vaglio del quantum è stato poi verificato nella fase di liquidazione del Part danno nell'ambito dell'accordo trilaterale AR / / ove l'importo Parte_2
determinato dall'Expert in € 268.450 è stato ridotto a € 250.000” (così pag. 15 atto d'appello). si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1
nonché il rigetto delle istanze istruttorie della controparte. pagina 8 di 13 Nel corso del presente giudizio l'appellante ha depositato documentazione, diretta a dimostrare l'avvenuta notifica ad del provvedimento del Tribunale di CP_1
Commercio di Reims che disponeva l'Expertise Judiciaire.
Ha poi richiesto, nelle sue conclusioni definitive, il giuramento decisorio sulla circostanza della suddetta notifica.
All'udienza del 17.09.2024 il consigliere istruttore, riservato al Collegio ogni decisione sulle istanze istruttorie formulate, ha assegnato alle parti i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
14.01.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del
14.01.2025 e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la documentazione prodotta dall'appellante nel corso del giudizio d'appello, diretta a dimostrare l'avvenuta notifica ad del CP_1
provvedimento del Tribunale di Commercio di Reims che disponeva l'Expertise
Judiciaire, non può essere ammessa, non avendo la parte dimostrato di essersi trovata nell'impossibilità di produrre tempestivamente tale documentazione nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, secondo quanto disposto dall'art. 345 terzo comma c.p.c.
Appare altresì inammissibile la richiesta di giuramento decisorio, volto a dimostrare l'avvenuta notifica del procedimento di expertise, in quanto il giuramento decisorio è ammissibile e rilevante nei limiti in cui sia idoneo a definire il giudizio, senza che sia necessario alcun ulteriore incombente istruttorio (così art. 2736 c.c.).
pagina 9 di 13 Neppure è condivisibile la tesi di parte appellante, diretta a sostenere di agire in giudizio sia a titolo contrattuale (quale cessionaria di AR) sia a titolo extracontrattuale
(quale cessionaria di . Parte_2
Infatti, dalla lettura dell'accordo transattivo prodotto nel giudizio di primo grado (v. doc. Parte_ 8) risulta che l'importo di euro 247.800,00 è stato versato da a in Parte_2
relazione ai danni dalla medesima subiti, conseguenti alla presenza, nel proprio magazzino, di una partita di Bioriz contaminata.
Parte Pertanto, il pagamento effettuato da ha determinato la surrogazione di quest'ultima, ex art. 1916 c.c., nei diritti vantati da a titolo di responsabilità extracontrattuale Parte_2
nei confronti del terzo responsabile, e non già nei diritti vantati da AR CP_1
nei confronti della parte venditrice.
Di conseguenza, in considerazione della posizione di terzo danneggiato, rivestita da nei confronti di la natura dell'azione giudiziaria qui proposta è Parte_2 CP_1
riconducibile esclusivamente all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Nel merito si osserva quanto segue.
La perizia espletata da parte appellante che, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, assume valore di perizia tecnica di parte, non essendo stata svolta nel contradditorio delle parti in causa, non ha permesso di accertare la riconducibilità dell'infestazione, propagatasi nel magazzino alla partita di Bioriz, venduta da Parte_2
in quanto il perito non è stato in grado di verificare la presenza di confezioni di CP_1
Bioriz contaminate all'interno del magazzino A;
si legge infatti a pag. 28 della perizia
(v. doc. 7 bis di parte attrice) quanto segue: “Notiamo che i pallet di prodotto Bioriz erano già stati portati fuori dal Magazzino A molto prima del mio intervento”.
pagina 10 di 13 In ogni caso, dalla lettura della perizia non si comprende l'iter logico seguito dal perito per affermare che la merce contaminata provenisse da dal momento che – CP_1
come correttamente evidenziato dal primo giudice - il perito non ha affermato di aver visionato documenti riconducibili ad né ha verificato che la merce presentasse CP_1
caratteristiche tali da confermare la sua provenienza.
Inoltre non sono state prodotte fotografie, dal quale potersi evincere la provenienza della merce, né vi sono foto del magazzino ove sono state eseguite le indagini.
Occorre poi considerare che a pagina 24 della perizia il perito ha espressamente affermato che il magazzino dove le merci venivano stivate non è termoregolato e ha aggiunto a pag. 25 che le temperature che si sono registrate in loco nel mese di luglio e di agosto del 2020 erano molto elevate, raggiungendo punte massime di 36/38°.
Di conseguenza, appare senz'altro condivisibile la pronuncia impugnata anche laddove ha affermato che lo stivaggio di beni deteriorabili all'interno di magazzini non termoregolati, nel periodo estivo, con temperature elevate costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità.
Si osserva infine che l'appellante non ha offerto nessuna prova del danno subito, dal momento che il perito incaricato ha quantificato il danno basandosi esclusivamente su dichiarazioni unilaterali della parte Parte_2
Quanto alle prove testimoniali, reiterate nel presente giudizio, si osserva che i capitoli sono soltanto diretti a dimostrare la presenza di infestazione di insetti nel magazzino ma nulla consentono di desumere in merito al contestato nesso di causalità con Parte_2
la partita di Bioriz proveniente da sicché appaiono irrilevanti ai fini del CP_1
giudizio.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
pagina 11 di 13 Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 468/2024 pubblicata il 06/03/2024 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante a rifondere ad le spese del grado, che Controparte_1
liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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