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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3628/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3628/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Battipaglia (SA), alla Via Tr dell'avv. Roberto Bove dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 15 febbraio 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di scioglimento del matrimonio, i avere contratto matrimonio civile con in data 14 febbraio 2019 nel Comune di Controparte_1
LE (SA) e ch gale, non erano nati figli, precisando altresì che il Tribunale di Salerno con sentenza del n. 4846/2024 del 14.10.2024 aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. In data 7 ottobre 2025, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citata, non si e costituita in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste avanzate dal ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1 come indicato in epigrafe, così provvede: A) dichiara la contumacia di Controparte_1
B) pronunzia lo sciogliment ntratto in data 14 febbraio 2019 nel Comune di LE (SA) tra nato in [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1 Controparte_1
C.F.: s tti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2
EL , Atto n.2, Parte I); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE (SA) per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3628/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Battipaglia (SA), alla Via Tr dell'avv. Roberto Bove dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLA PARTE: come da verbali e atti di causa
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 15 febbraio 2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di scioglimento del matrimonio, i avere contratto matrimonio civile con in data 14 febbraio 2019 nel Comune di Controparte_1
LE (SA) e ch gale, non erano nati figli, precisando altresì che il Tribunale di Salerno con sentenza del n. 4846/2024 del 14.10.2024 aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la sola pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio. In data 7 ottobre 2025, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di domande accessorie. 2. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citata, non si e costituita in giudizio. Tanto premesso, in via preliminare occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, deve emettersi unicamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza alcuna statuizione di carattere accessorio in conformita alle richieste avanzate dal ricorrente. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1 come indicato in epigrafe, così provvede: A) dichiara la contumacia di Controparte_1
B) pronunzia lo sciogliment ntratto in data 14 febbraio 2019 nel Comune di LE (SA) tra nato in [...] il [...], Parte_1
C.F.: e , nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1 Controparte_1
C.F.: s tti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2
EL , Atto n.2, Parte I); C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LE (SA) per la trascrizione, nel registro Atto n. 3, Parte I, Anno 2015, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) Spese di giudizio compensate. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi