Versione
20 agosto 1997
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Versione
22 novembre 1998
22 novembre 1998
Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' della legge;
nomina dei giudici onorari aggregati 1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 . Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali)) ;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)) . ((c-bis) i notai anche in pensione.)) 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici
onorari aggregati gia' nominati."
nomina dei giudici onorari aggregati 1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per i quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 . Si applica anche ai procedimenti gia' assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procedera', nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo ((o iscritti negli albi speciali)) ;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)) . ((c-bis) i notai anche in pensione.)) 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276 , come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici
onorari aggregati gia' nominati."
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/2005, n. 7650Provvedimento: […] ossia dal GOA della Sezione Stralcio avente funzione giurisdizionale limitata (come disposto dall'articolo 1 della legge 276 del 1997) con esclusione dei giudizi sottoposti alla […] Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1 legge 276/1997 deducendo che detta norma individua rigorosamente l'ambito di applicazione e le finalità delle sezioni stralcio istituite presso i tribunali per la definizione del procedimenti civili pendenti alla data del 30/4/1995 con esclusione di quelli già assunti in decisione e di quelli riservati al collegio ed indicati nel secondo comma dell'articolo 48 del R.D. n. 12 del 1941 (come modificato dall'articolo 88 legge 353/90). […]Leggi di più...
- istituzione del giudice unico di primo grado ex d.lgs n. 51/1998·
- conseguenze·
- configurabilità·
- monocratica·
- composizione·
- esclusione·
- giudizi pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale alla data di efficacia del citato d.lgs·
- necessità·
- disciplina transitoria·
- collegiale·
- procedimento civile·
- giudice