Articolo 96 della Legge 27 luglio 1967, n. 658
Articolo 95Articolo 97
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1 settembre 1967
Art. 96. La decadenza dell'azione giudiziaria: la risoluzione delle controversie riguardanti la inidoneita' alla navigazione

Per le controversie che abbiano per oggetto le materie indicate nel precedente articolo 94, l'azione giudiziaria non puo' essere piu' proposta trascorso il termine di 5 anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto nel primo comma del precedente articolo 95, nel caso che non sia intervenuta la decisione amministrativa.
La risoluzione delle controversie riguardanti l'accertamento della inidoneita' alla navigazione e' devoluta alla competenza delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo il ricorso all'Autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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