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Sentenza 21 febbraio 2024
Sentenza 21 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11776 R.G.L. 2022, promossa
D A
n. q. di erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita CAMMARATA, Addì ______________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. studio della medesima, in Palermo, Via Francesco Maurolico 53;
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_1 ______________________
CP_2 ______________________
- Convenuto non costituito – Il Cancelliere
-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi del ricorrente.
All'udienza del 21/02/2024, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si CP_1 dichiara;
In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
n. q. di erede di dichiara che quest'ultimo possedeva i Persona_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Novembre
2022.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e relativi ad entrambe le fasi, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/03/2022, , in contraddittorio con Persona_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(27/05/2021).
L' nonostante la rituale notifica del ricorso non si costituiva nella prima fase del CP_1
giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
16/11/2022, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso in opposizione, non si costituiva in CP_1
questa fase del giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, nelle more del giudizio, a causa del decesso del ricorrente, avvenuto il 18/08/2023, si costituiva in giudizio l'erede, Parte_1
, con lo stesso procuratore del suo dante causa, il quale insisteva nel ricorso e
[...] chiedeva procedersi alla consulenza tramite esame della documentazione già prodotta.
All'udienza del 21/02/2024, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, sulla base della documentazione in atti, ha accertato che era affetto da un quadro stabilizzato di cancro-cirrosi Persona_1
con quadro ascitico ricorrente, trombosi suboccludente della vena porta e trombosi non occludente
della vms, encefalopatia portosistemica con esacerbazioni ricorrenti, cardiopatia ischemico ipertensiva
con disfusione sisto diastolica (fe 28-30%) ad evoluzione dilatativo ipocinetica in fase di scompenso,
portatore di aicd bicamerale, bpco enfisemigena, aterosclerosi carotidea, trombosi dell'arteria ialiaca
comune dx e arteriopatia obliterante arti inferiori, diabete mellito tipo 2° con complicanze macro
angiopatiche, diverticolosi del colon, linfoadenopatia ileo mediastinica in fase evolutiva, diverticoli
del discendente e del sigma e sospetta gammopatia monoclonale e ha rilevato che l'impegnativo
quadro pluripatologico in particolare cardiologico, cirrogeno, pneumologico, comportante cicliche fasi
di scompenso che hanno richiesto molteplici ricoveri in ambiente nosocomiale, non ha presentato,
almeno fino all'epoca della CTU effettuata in fase di a.t.p., un quadro funzionale secondario tale da
determinare condizioni sanitarie stabili e utili per la concessione della pretesa fatta valere.
Diversa la situazione clinica determinatasi, circa un anno dopo, nei due successivi ricoveri
dal 26.6 al 3.8.2023, dapprima nel reparto di Medicina della Orestano e successivamente presso
l'U.O. del : nel corso di detti ricoveri, infatti, veniva posta Controparte_3 Controparte_4
diagnosi di cancro-cirrosi che avrebbe portato, verosimilmente, al successivo exitus del sig. . Per_1
Alla luce di tali considerazioni il c.t.u. ha concluso che abbisognava di Persona_1
assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita, in via presuntiva, a
far data dal Novembre 2022, epoca nella quale si può ritenere, in relazione all'evolutività delle
patologie presentate, in particolare quella epatologica, che si siano determinate condizioni cliniche
stabilizzate, idonee alla concessione dell'indennità d'accompagnamento. Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che possedeva i requisiti sanitari Persona_1
per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Novembre 2022.
L'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza,
successiva al ricorso per a.t.p. giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe le fasi.
Attesa l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Persona_1
Stato, vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/02/2024.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11776 R.G.L. 2022, promossa
D A
n. q. di erede di , Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita CAMMARATA, Addì ______________ giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. studio della medesima, in Palermo, Via Francesco Maurolico 53;
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________
Controparte_1 ______________________
CP_2 ______________________
- Convenuto non costituito – Il Cancelliere
-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO. INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi del ricorrente.
All'udienza del 21/02/2024, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si CP_1 dichiara;
In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
n. q. di erede di dichiara che quest'ultimo possedeva i Persona_1 requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Novembre
2022.
Rigetta la domanda per il periodo anteriore.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e relativi ad entrambe le fasi, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/03/2022, , in contraddittorio con Persona_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa
(27/05/2021).
L' nonostante la rituale notifica del ricorso non si costituiva nella prima fase del CP_1
giudizio.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
16/11/2022, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' nonostante la rituale notifica del ricorso in opposizione, non si costituiva in CP_1
questa fase del giudizio e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, nelle more del giudizio, a causa del decesso del ricorrente, avvenuto il 18/08/2023, si costituiva in giudizio l'erede, Parte_1
, con lo stesso procuratore del suo dante causa, il quale insisteva nel ricorso e
[...] chiedeva procedersi alla consulenza tramite esame della documentazione già prodotta.
All'udienza del 21/02/2024, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, sulla base della documentazione in atti, ha accertato che era affetto da un quadro stabilizzato di cancro-cirrosi Persona_1
con quadro ascitico ricorrente, trombosi suboccludente della vena porta e trombosi non occludente
della vms, encefalopatia portosistemica con esacerbazioni ricorrenti, cardiopatia ischemico ipertensiva
con disfusione sisto diastolica (fe 28-30%) ad evoluzione dilatativo ipocinetica in fase di scompenso,
portatore di aicd bicamerale, bpco enfisemigena, aterosclerosi carotidea, trombosi dell'arteria ialiaca
comune dx e arteriopatia obliterante arti inferiori, diabete mellito tipo 2° con complicanze macro
angiopatiche, diverticolosi del colon, linfoadenopatia ileo mediastinica in fase evolutiva, diverticoli
del discendente e del sigma e sospetta gammopatia monoclonale e ha rilevato che l'impegnativo
quadro pluripatologico in particolare cardiologico, cirrogeno, pneumologico, comportante cicliche fasi
di scompenso che hanno richiesto molteplici ricoveri in ambiente nosocomiale, non ha presentato,
almeno fino all'epoca della CTU effettuata in fase di a.t.p., un quadro funzionale secondario tale da
determinare condizioni sanitarie stabili e utili per la concessione della pretesa fatta valere.
Diversa la situazione clinica determinatasi, circa un anno dopo, nei due successivi ricoveri
dal 26.6 al 3.8.2023, dapprima nel reparto di Medicina della Orestano e successivamente presso
l'U.O. del : nel corso di detti ricoveri, infatti, veniva posta Controparte_3 Controparte_4
diagnosi di cancro-cirrosi che avrebbe portato, verosimilmente, al successivo exitus del sig. . Per_1
Alla luce di tali considerazioni il c.t.u. ha concluso che abbisognava di Persona_1
assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita, in via presuntiva, a
far data dal Novembre 2022, epoca nella quale si può ritenere, in relazione all'evolutività delle
patologie presentate, in particolare quella epatologica, che si siano determinate condizioni cliniche
stabilizzate, idonee alla concessione dell'indennità d'accompagnamento. Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u.
nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va Parte_1
parzialmente accolta, dichiarando che possedeva i requisiti sanitari Persona_1
per l'indennità di accompagnamento, a decorrere da Novembre 2022.
L'esito globale del giudizio e l'epoca di decorrenza dello stato di non autosufficienza,
successiva al ricorso per a.t.p. giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambe le fasi.
Attesa l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Persona_1
Stato, vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/02/2024.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)