Articolo 10 della Legge 3 agosto 1949, n. 589
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 settembre 1949
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Versione
2 settembre 1954
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Versione
25 agosto 1961
Art. 10. ((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi))
Entrata in vigore il 25 agosto 1961
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