Art. 10. ((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi))
Versione
3 settembre 1949
3 settembre 1949
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Versione
2 settembre 1954
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Versione
25 agosto 1961
25 agosto 1961
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/1972, n. 3383Provvedimento: Anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n 719, avente carattere innovativo e non interpretativo e che ha concesso agevolazioni tributarie per gli Atti e contratti relativi al rifacimento ed al potenziamento degli impianti pubblici di illuminazione elettrica gia esistenti, le agevolazioni medesime non erano applicabili alla stregua degli artt 10 e 18 della legge 3 agosto 1949 n 589 e 2 della legge 9 agosto 1954 n 649, riguardanti esclusivamente la costruzione ed il completamento delle opere occorrenti per fornire per la prima volta di energia elettrica i comuni, le frazioni e le borgate che ne fossero sprovvisti totalmente. ( Conf 704'69, mass n 338974; 1124'69, …Leggi di più...
- questione sulla spettanza di esse ad un determinato soggetto·
- epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n 719 del 1961·
- parziale·
- acquiescenza parziale·
- stato ed amministrazioni assimilate·
- impugnazioni in generale·
- tributi erariali indiretti·
- acquiescenza alla seconda·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere·
- tributi (in generale)·
- inapplicabilita·
- agevolazioni previste dagli artt 10 e 18 della legge n 589 del 1949·
- preliminarita rispetto a quella sulla sussistenza dei presupposti obiettivi·
- configurabilita·
- impugnazione limitata alla prima questione