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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/02/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1099/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Antonia Russo che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 febbraio 2024 ha adito questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere dipendente dell' con Controparte_1
qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere in servizio presso il P.O. “San
Vincenzo” di Taormina, ha lamentato di non aver mai usufruito, per la particolare articolazione dell'orario di lavoro in turni superiori alle 6 ore consecutive - dalla 7 alle 14:20 la mattina, dalle
14 alle 21:20 il pomeriggio e dalle 21 alle 7 la notte, per complessive 36 ore settimanali -, e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa, del servizio mensa (garantito dall'Azienda ai soli dipendenti con articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani con accesso al servizio di ristorazione aziendale solo dalle ore 11 circa fino alle ore
15, e solo previo pagamento di propria tasca del valore del singolo buono pasto, vale a dire 5,16 euro, né delle relative modalità sostitutive (buono pasto). Ha chiesto pertanto, essendo rimasta inevasa la richiesta formulata con pec del 7 febbraio 2024, il riconoscimento del proprio diritto alla mensa o alla sua esplicazione con modalità sostitutive o all'erogazione dei buoni pasto o al pagamento del loro controvalore in denaro, pari a 4,13 per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, e la condanna dell'Azienda al pagamento in proprio favore della somma complessiva di
5.038,60 (20 turni mensili per 61 mesi) per il periodo febbraio 2019 - febbraio 2024.
Nella contumacia della convenuta, sostituita l'udienza del 25 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n.
9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del ccnl 20 settembre 2001, integrativo del ccnl Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del ccnl 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in
2 atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto.
Il pasto non è monetizzabile.”.
La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del CCNL sanità 1998/2001 del 7 aprile
1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29 CCNI, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma
4, dispone che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro;
lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009.
3 Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CCNL 2001 come modificato dall'articolo 4 del
CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
3.- Ciò posto, dai fogli presenza allegati emerge che l'istante nel periodo considerato ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell' con Controparte_1
mansioni di collaboratore professionale sanitario - infermiere presso il reparto di Chirurgia
Generale svolgendo 671 turni eccedenti le 6 ore.
Tenuto conto che per le esigenze della resistente e la peculiarità della prestazione lavorativa l' non ha potuto usufruire del servizio mensa (peraltro garantito solo ai dipendenti con Pt_1
articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani), ha diritto ai buoni pasto, utilizzabili per la ristorazione esterna al termine dell'orario di lavoro o per acquistare un pasto da consumare nei momenti di attesa.
L va quindi condannata a riconoscergli il diritto all'erogazione dei buoni Controparte_1
pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso che l'art. 29, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto, e a risarcirgli il danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nel periodo indicato. Tale danno, alla luce del costo del pasto stabilito dal CCNL (di 4,13 euro a carico del datore di lavoro, detratti 1,03 a carico del lavoratore)
e del numero di turni suindicato (671), può essere quantificato in 2.771,23 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n.
13624/2020).
4.- L'accoglimento non integrale della pretesa, in ragione del diverso importo del credito accertato rispetto a quello richiesto, giustifica la compensazione per 1/2 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e della limitata attività svolta, applicati i minimi per la serialità, in 681 euro, di cui 24,5 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
4 2) dichiara il diritto di alla pausa mensa, ovvero alla garanzia ed esplicazione Parte_1
delle relative modalità sostitutive, ovvero all'erogazione di buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore;
3) condanna l' al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma complessiva di 2.771,23 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione eccedente le 6 ore nel periodo febbraio 2019 – febbraio 2024 (671 turni);
4) condanna altresì detta al pagamento di ¾ delle spese del giudizio, liquidati in CP_1
681 euro, oltre spese generali, iva e cpa distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 26.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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