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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Caterina Greco Presidente relatore
2) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 20/2024 R.G.L. promossa D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Limblici Parte_1
Ricorrente C O N T R O
Controparte_1
Resistente - contumace All'udienza del giorno 13 febbraio 2025 il procuratore del ricorrente ha concluso come in atti. FATTO e MOTIVI Con l'ordinanza n. 28243/2023 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n. 1402/2021 con la quale questa Corte, in altra composizione, aveva confermato la sentenza n. 253/2020 del Tribunale di Agrigento che aveva accolto, per quanto qui ancora occupa, la domanda con la quale , Parte_1 dirigente medico dipendente dell' , titolare di incarico Parte_2 professionale di alta specializzazione, aveva chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno per avere ritardato, nel periodo antecedente al 2013, la graduazione delle funzioni necessaria al fine di determinare la misura della parte variabile dell'indennità di posizione. La Corte di Cassazione in accoglimento del solo terzo motivo, con il quale la aveva denunciato “la violazione o falsa applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro ed in particolare dell'art. 50, co. 5, CCNL dell'Area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998-2001, per non essersi la Corte di merito pronunciata sulla doglianza intesa a detrarre, dalla somma calcolata a
Pag.1 titolo risarcitorio, quanto percepito in più dal dirigente per effetto della medesima dinamica che aveva portato alla domanda risarcitoria, in ragione del fatto che l'omessa graduazione aveva comportato l'inutilizzo dei fondi per la retribuzione di posizione che erano quindi confluiti in quelli per la retribuzione di risultato, determinando un incremento di quest'ultima”, ha ritenuto che i maggiori importi della retribuzione di risultato per effetto dell'incremento del relativo fondo determina una ipotesi di compensatio lucri cum damno e pertanto, entro tali limiti, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva omesso di statuire sul punto, e ha demandato al giudizio di rinvio “di accertare con compiutezza se l'incremento sia stato in effetti disposto e a quanto ammontino i maggior importi erogati per effetto della predetta dinamica e detrarre gli stessi da quanto calcolato, nei termini di cui si sé detto, a titolo risarcitorio, stabilendo su tale base se effettivamente danno sia residuato e in quale misura.” La causa è stata ritualmente riassunta da che ha chiesto, Parte_1 sul punto, la conferma della sentenza di primo grado. L' , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è Parte_2 costituita
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' , non Parte_2 costituitasi sebbene ritualmente evocata in giudizio. La Corte di Cassazione ha demandato al giudizio di rinvio “di accertare con compiutezza se l'incremento sia stato in effetti disposto e a quanto ammontino i maggior importi erogati per effetto della predetta dinamica e detrarre gli stessi da quanto calcolato, nei termini di cui si sé detto, a titolo risarcitorio, stabilendo su tale base se effettivamente danno sia residuato e in quale misura”; ciò sul presupposto che, ai sensi dell'art. 50, co. 5, del menzionato CCNL, i fondi per la retribuzione di posizione “devono essere integralmente utilizzati” e tuttavia “eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo”. Ebbene, nel precedente grado di appello l si è limitata a dedurre che “è stato documentalmente provato dall' tramite la produzione in giudizio delle Parte_2 deliberazioni di liquidazione del saldo premiante per gli anni in questione tutte prodotte in giudizio fascicolo di primo grado dell'asp di da n. 10 a n. 19) con cui sono stati Parte_2 distribuiti in egual misura i residui attivi derivanti dal fondo contrattuale relativo all'indennità di posizione variabile confluiti nel fondo per il salario di risultato” attribuendo così globalmente a tali dirigenti una più cospicua somma a titolo di saldo premiante le cui componenti che la costituivano non possono essere distinte in quanto complessivamente attribuite”.
Pag.2 Tali documenti (indicati nella memoria di costituzione di primo grado nelle determinazioni portanti i nn. 382/2008 – 370/2009 – 421/2010 – 463/2011 – 850/2011 - 1240/2013 – 1515/2014 e 759/2016) non risultano agli atti del fascicolo d'ufficio, nel quale non è dato rinvenire la produzione dell' non essendosi la stessa costituita in questo grado di rinvio. In ogni caso, dalla stessa prospettazione dell relativa al contenuto di tali delibere, emerge che esse hanno ad oggetto, tutt'al più, l'impegno assunto con le OOSS “a redistribuire come salario di risultato i residui attivi derivanti dal fondo di retribuzione di posizione variabile” e non la determinazione dei maggiori importi eventualmente erogati a ciascun dirigente medico e, specificamente, al;
né, Parte_1 peraltro, l'erogazione di tale retribuzione aggiuntiva, che il ricorrente ha fermamente contestato, emerge dai relativi cedolini paga, prodotti dal ricorrente. Pertanto l' come era già avvenuto nei precedenti gradi del giudizio, non ha dimostrato le attribuzioni di utilità compensabili e comunque non ha offerto concreti elementi che ne consentano l'accertamento del quantum onde portarlo in detrazione a determinazione del danno per il cui risarcimento ha agito il . Parte_1
Essendo a ciò circoscritto l'ambito dell'accertamento demandato a questo giudice di rinvio e tenuto conto del giudicato sulle restanti statuizioni contenute nella sentenza di questa Corte all'esito del giudizio di Cassazione (anche in ordine alla regolazione delle spese processuali), deve qui statuirsi sul solo risarcimento del danno che va liquidato nella misura già determinata dalla sentenza di primo grado. Le spese di questo grado e di quello del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui Parte_2 dichiarata, su rinvio dalla Corte di Cassazione, conferma la sentenza n. 253/2020 resa il 3.03.2020 dal Tribunale di Agrigento. Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di cassazione e del presente grado di rinvio, che liquida rispettivamente in euro 1.541,00 ed in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 13.02.2025.
Il Presidente estensore
Caterina Greco
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