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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2984/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2984/2025 R.G. V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna, via Tagliata n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Calandrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Ricci n. 29, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
(RA) in via 4 Novembre n. 37/b, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Emilia Bellosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Le Corbusier n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Per_
“1) Confermare l'affido in forma condivisa dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi come previsto e disposto all'art. 337-ter c.c., concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni pagina 1 di 5 di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione dei minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) Confermare la collocazione abitativa dei figli minori presso la madre nell'ex abitazione familiare sita in Ravenna, fraz. Piangipane, Via Tagliata n.48, attualmente di esclusiva proprietà di quest'ultima;
3) Disporre che, nell'interesse di un sano equilibrio psico-fisico dei figli, entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a rispettare le loro esigenze ed a fare tutto quanto in loro potere per aiutarli a superare l'attuale stato di disagio psicologico, ricorrendo anche al supporto di un terapeuta dell'età evolutiva infantile: Per_ 3a) la figlia , di anni 15, sarà libera di decidere se e quando restare con e presso il padre;
quest'ultimo resterà comunque obbligato a rendersi disponibile a tenerla presso di sé, qualora ella lo desideri e ad accompagnarla a scuola e/o andare a riprenderla qualora si rendesse necessario, così come ad accompagnarla e/o andare a riprenderla in ogni altra circostanza in cui ciò si rendesse necessario o anche solo opportuno;
3b) il figlio di anni 10, resterà con il padre a settimane alterne: - il lunedì e il mercoledì dal Per_1 termine delle lezioni scolastiche sin dopo cena, nonché per il week-end dal venerdì dopo cena sino alla domenica dopo cena (cfr. sub. 3c); - il martedì e il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sin dopo cena (cfr. sub. 3c). Nei giorni di pertinenza, il padre si occuperà integralmente del trasporto e trasferimento del bambino, anche in riferimento alle attività extrascolastiche praticate da quest'ultimo.
3c) In ragione dei turni lavorativi della madre, l'orario ed il luogo di rientro dei figli, al termine delle permanenze presso il padre, verranno previamente individuati di volta in volta;
invero: - quando il turno lavorativo della sig.ra ha termine entro le ore 21.00, l'orario di rientro dei minori dovrà Pt_1 rispettare e coincidere con quello del rientro a casa di quest'ultima; - quando, invece, il turno lavorativo della madre ha termine oltre le ore 21.00 e/o avrà inizio alle ore 7.00 del mattino seguente, il padre dovrà accompagnare i minori alle ore 21.00 presso i nonni materni, o presso altri adulti responsabili e idonei, di fiducia dei genitori (ad esempio genitori di un compagno di scuola), che si occuperanno di accompagnarli a scuola il mattino seguente. Infine, e comunque, entrambi i genitori si rendono vicendevolmente disponibili a sostituire l'altro nell'accudimento dei figli qualora, nei rispettivi tempi di permanenza con questi ultimi, vi siano impossibilitati per ragioni oggettive e comprovate di lavoro o di salute. Nel caso in cui l'altro genitore non sia disponibile, il genitore che dovrebbe tenere i figli farà ricorso a terze persone di fiducia da individuarsi preferibilmente nella propria sfera famigliare e di amicizia e in caso di indisponibilità e/o inadeguatezza delle stesse, egli pagina 2 di 5 dovrà fare ricorso alla figura di una baby-sitter sopportandone integralmente il costo. Durante le vacanze natalizie, i figli resteranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo
Stefano. Nell'arco delle vacanze invernali, i minori sono soliti, altresì, a trascorrere alcuni giorni continuativi in un campo Scout. In tali giorni, entrambi i genitori devono prestare la propria disponibilità per suddividere equamente tra loro l'impegno di accompagnare i ragazzi alla località dei campi scout e andarli a riprendere. Durante le vacanze pasquali, i figli resteranno con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. In tutti gli altri giorni di vacanza dalla scuola, in entrambi i periodi natalizio e pasquale, si osserverà la consueta calendarizzazione delle permanenze dei minori presso l'uno e l'altro genitore (sub 3) con l'obbligo del padre, tuttavia, di rendersi disponibile a tenere presso di sé i figli per periodi maggiori e continuativi qualora gli stessi ne manifestino il desiderio;
Durante le vacanze estive, fermo restando i periodi da trascorrere presso i
CRE e Campi Scout, i figli resteranno con il padre per 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi se, in particolare, questi ultimi non desiderassero trascorrere col padre l'intero periodo continuativo di quindici giorni. Il periodo di vacanza dovrà essere reciprocamente comunicato tra i genitori ogni anno con un anticipo di almeno due mesi. Tenuto conto del particolare contratto di lavoro della madre, in base al quale non è scontato che le vengano riconosciute le ferie estive e, nel caso, poiché dette ferie -oltre ad avere una durata complessiva non superiore ad una settimana- le vengono comunicate con scarso anticipo, il padre si impegna a privilegiare la madre nella scelta del periodo di vacanza da trascorrere con i figli. Per le imminenti vacanze estive 2025: ▪ il figlio frequenterà Per_1
5 settimane di CRE, ovvero due settimane dal 16 al 29 giugno presso il Crearti Piangipane, 1 settimana dal 12 al 19 di luglio a Premilcuore con gli SCOUT, oltre ad un ulteriore periodo in agosto presso altra struttura. Resterà con la madre dal 28 luglio al 03 agosto e con il padre dal 09 al 24 Per_ agosto 2025; ▪ la figlia : frequenterà il Campo Scout dal 12 al 19 luglio;
resterà con la madre e il fratello dal 28 luglio al 03 agosto (unica settimana di ferie della madre nel periodo estivo 2025); frequenterà un Campo estivo di equitazione dal 17 al 24 agosto (con costi a carico della madre) e, solo se lo desidererà, resterà col padre dal 9 al 24 agosto. Poiché la madre non può disporre di ferie estive superiori ad una sola settimana, ella terrà presso di sé i figli continuativamente nella settimana di ferie a lei concessa dal datore di lavoro dal 13 al 19 ottobre 2025, con conseguenziale sospensione della ordinaria calendarizzazione delle permanenze padre/figli in detto periodo.
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario per i figli entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo complessivo di € 650,00 da rivalutarsi annualmente ex indici Istat come per Legge, da versarsi sul conto corrente della medesima i cui estremi sono già noti, con disposizione di ordine di bonifico permanente in favore della sig.ra Pt_1
pagina 3 di 5 5) a titolo di arretrati rivalutazione Istat dell'assegno mantenimento figli, sono dovuti alla madre €
647,48 che l'onerato, sig. ha iniziato a corrispondere ratealmente e che dovrà aver saldato CP_1 entro e non oltre il 31.07.2025 quale termine essenziale nell'interesse della madre creditrice;
6) le spese straordinarie per i figli, come individuate nel protocollo siglato tra il Tribunale di Ravenna
e il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015, resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, specificando che le parti hanno già espresso il consenso a sostenere pro/quota anche le spese per le lezioni private si rendessero necessarie per entrambi i figli, per la loro iscrizione al CRE per un periodo pari ad un intero mese e per un'attività sportiva ciascuno.
La scelta dei CRE a cui iscrivere i figli verrà concordata dai genitori tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi;
entrambi i genitori si impegnano ed obbligano ad occuparsi in egual misura dell'attività di trasferimento dei minori da casa alle località sede dei Cre o Campi e del loro ritorno.
Sono da considerarsi come spese straordinarie necessarie anche quelle per un supporto psicoterapeutico ai figli. (Vedi condizione 1 del ricorso nel Proc. R.G. n. 2591/2019).
7) Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS integralmente in favore della sig.ra ; Parte_1
8) Le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio, anche insieme ai figli minori, obbligandosi a prestare il dovuto consenso per il rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
9) Spese del presente procedimento compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9.07.2025 e , stante il Parte_1 Controparte_1 sopraggiungere di giustificati motivi (divario economico/reddituale tra i genitori aggravatosi a causa degli ingenti oneri debitori assunti dalla madre nell'interesse della famiglia a fronte della migliorata condizione economica del padre che non ha più mutuo a carico e può condividere i costi della vita con Per_ la sua attuale moglie;
preferenza della figlia a rimanere presso la abitazione della madre che si occupa del suo mantenimento ordinario;
aumentate esigenze economiche dei figli in considerazione della loro crescita), adivano l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni relative alle modalità di frequentazione dei figli minori da parte del padre, genitore non collocatario, al contributo del padre al loro mantenimento, all'attribuzione alla sig.ra dell'intero ammontare dell'assegno Pt_1 unico universale, di cui al decreto n. cronol. 7208/2019 del Tribunale di Ravenna del 16.09.2019, pronunciato nel procedimento RG n. 2591/2019.
pagina 4 di 5 Con decreto emesso in data 24.07.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 22.10.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 12.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Viste le note scritte depositate dalle parti in data 10.09.2025, con ordinanza depositata il 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti circa la modifica delle modalità di frequentazione dei figli da parte del padre, la modifica del contributo al mantenimento dei figli minori corrisposto dal padre e l'attribuzione del 100% dell'assegno unico universale alla madre, in modifica delle condizioni stabilite nel decreto dell'intestato Tribunale n. cronol. 7208/2019 del
16.09.2019, pronunciato nel procedimento n. RG 2591/2019, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati dei figli minori.
Prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale e dell'accordo sulle spese di lite.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2984/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in modifica del decreto dell'intestato Tribunale n. cronol. 2708/2019 del 16.09.2019, pronunciato nel procedimento n. RG 2591/2019 e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2984/2025 R.G. V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Ravenna, via Tagliata n. 48, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Calandrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Ricci n. 29, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
(RA) in via 4 Novembre n. 37/b, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Emilia Bellosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, via Le Corbusier n. 33, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Per_
“1) Confermare l'affido in forma condivisa dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi come previsto e disposto all'art. 337-ter c.c., concordando ed attuando di comune accordo tutte le scelte e le decisioni pagina 1 di 5 di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione dei minori, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
2) Confermare la collocazione abitativa dei figli minori presso la madre nell'ex abitazione familiare sita in Ravenna, fraz. Piangipane, Via Tagliata n.48, attualmente di esclusiva proprietà di quest'ultima;
3) Disporre che, nell'interesse di un sano equilibrio psico-fisico dei figli, entrambi i genitori si impegnano ed obbligano a rispettare le loro esigenze ed a fare tutto quanto in loro potere per aiutarli a superare l'attuale stato di disagio psicologico, ricorrendo anche al supporto di un terapeuta dell'età evolutiva infantile: Per_ 3a) la figlia , di anni 15, sarà libera di decidere se e quando restare con e presso il padre;
quest'ultimo resterà comunque obbligato a rendersi disponibile a tenerla presso di sé, qualora ella lo desideri e ad accompagnarla a scuola e/o andare a riprenderla qualora si rendesse necessario, così come ad accompagnarla e/o andare a riprenderla in ogni altra circostanza in cui ciò si rendesse necessario o anche solo opportuno;
3b) il figlio di anni 10, resterà con il padre a settimane alterne: - il lunedì e il mercoledì dal Per_1 termine delle lezioni scolastiche sin dopo cena, nonché per il week-end dal venerdì dopo cena sino alla domenica dopo cena (cfr. sub. 3c); - il martedì e il mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sin dopo cena (cfr. sub. 3c). Nei giorni di pertinenza, il padre si occuperà integralmente del trasporto e trasferimento del bambino, anche in riferimento alle attività extrascolastiche praticate da quest'ultimo.
3c) In ragione dei turni lavorativi della madre, l'orario ed il luogo di rientro dei figli, al termine delle permanenze presso il padre, verranno previamente individuati di volta in volta;
invero: - quando il turno lavorativo della sig.ra ha termine entro le ore 21.00, l'orario di rientro dei minori dovrà Pt_1 rispettare e coincidere con quello del rientro a casa di quest'ultima; - quando, invece, il turno lavorativo della madre ha termine oltre le ore 21.00 e/o avrà inizio alle ore 7.00 del mattino seguente, il padre dovrà accompagnare i minori alle ore 21.00 presso i nonni materni, o presso altri adulti responsabili e idonei, di fiducia dei genitori (ad esempio genitori di un compagno di scuola), che si occuperanno di accompagnarli a scuola il mattino seguente. Infine, e comunque, entrambi i genitori si rendono vicendevolmente disponibili a sostituire l'altro nell'accudimento dei figli qualora, nei rispettivi tempi di permanenza con questi ultimi, vi siano impossibilitati per ragioni oggettive e comprovate di lavoro o di salute. Nel caso in cui l'altro genitore non sia disponibile, il genitore che dovrebbe tenere i figli farà ricorso a terze persone di fiducia da individuarsi preferibilmente nella propria sfera famigliare e di amicizia e in caso di indisponibilità e/o inadeguatezza delle stesse, egli pagina 2 di 5 dovrà fare ricorso alla figura di una baby-sitter sopportandone integralmente il costo. Durante le vacanze natalizie, i figli resteranno con la madre il giorno di Natale e con il padre il giorno di Santo
Stefano. Nell'arco delle vacanze invernali, i minori sono soliti, altresì, a trascorrere alcuni giorni continuativi in un campo Scout. In tali giorni, entrambi i genitori devono prestare la propria disponibilità per suddividere equamente tra loro l'impegno di accompagnare i ragazzi alla località dei campi scout e andarli a riprendere. Durante le vacanze pasquali, i figli resteranno con la madre la domenica di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo. In tutti gli altri giorni di vacanza dalla scuola, in entrambi i periodi natalizio e pasquale, si osserverà la consueta calendarizzazione delle permanenze dei minori presso l'uno e l'altro genitore (sub 3) con l'obbligo del padre, tuttavia, di rendersi disponibile a tenere presso di sé i figli per periodi maggiori e continuativi qualora gli stessi ne manifestino il desiderio;
Durante le vacanze estive, fermo restando i periodi da trascorrere presso i
CRE e Campi Scout, i figli resteranno con il padre per 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi se, in particolare, questi ultimi non desiderassero trascorrere col padre l'intero periodo continuativo di quindici giorni. Il periodo di vacanza dovrà essere reciprocamente comunicato tra i genitori ogni anno con un anticipo di almeno due mesi. Tenuto conto del particolare contratto di lavoro della madre, in base al quale non è scontato che le vengano riconosciute le ferie estive e, nel caso, poiché dette ferie -oltre ad avere una durata complessiva non superiore ad una settimana- le vengono comunicate con scarso anticipo, il padre si impegna a privilegiare la madre nella scelta del periodo di vacanza da trascorrere con i figli. Per le imminenti vacanze estive 2025: ▪ il figlio frequenterà Per_1
5 settimane di CRE, ovvero due settimane dal 16 al 29 giugno presso il Crearti Piangipane, 1 settimana dal 12 al 19 di luglio a Premilcuore con gli SCOUT, oltre ad un ulteriore periodo in agosto presso altra struttura. Resterà con la madre dal 28 luglio al 03 agosto e con il padre dal 09 al 24 Per_ agosto 2025; ▪ la figlia : frequenterà il Campo Scout dal 12 al 19 luglio;
resterà con la madre e il fratello dal 28 luglio al 03 agosto (unica settimana di ferie della madre nel periodo estivo 2025); frequenterà un Campo estivo di equitazione dal 17 al 24 agosto (con costi a carico della madre) e, solo se lo desidererà, resterà col padre dal 9 al 24 agosto. Poiché la madre non può disporre di ferie estive superiori ad una sola settimana, ella terrà presso di sé i figli continuativamente nella settimana di ferie a lei concessa dal datore di lavoro dal 13 al 19 ottobre 2025, con conseguenziale sospensione della ordinaria calendarizzazione delle permanenze padre/figli in detto periodo.
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento ordinario per i figli entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo complessivo di € 650,00 da rivalutarsi annualmente ex indici Istat come per Legge, da versarsi sul conto corrente della medesima i cui estremi sono già noti, con disposizione di ordine di bonifico permanente in favore della sig.ra Pt_1
pagina 3 di 5 5) a titolo di arretrati rivalutazione Istat dell'assegno mantenimento figli, sono dovuti alla madre €
647,48 che l'onerato, sig. ha iniziato a corrispondere ratealmente e che dovrà aver saldato CP_1 entro e non oltre il 31.07.2025 quale termine essenziale nell'interesse della madre creditrice;
6) le spese straordinarie per i figli, come individuate nel protocollo siglato tra il Tribunale di Ravenna
e il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015, resteranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, specificando che le parti hanno già espresso il consenso a sostenere pro/quota anche le spese per le lezioni private si rendessero necessarie per entrambi i figli, per la loro iscrizione al CRE per un periodo pari ad un intero mese e per un'attività sportiva ciascuno.
La scelta dei CRE a cui iscrivere i figli verrà concordata dai genitori tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi;
entrambi i genitori si impegnano ed obbligano ad occuparsi in egual misura dell'attività di trasferimento dei minori da casa alle località sede dei Cre o Campi e del loro ritorno.
Sono da considerarsi come spese straordinarie necessarie anche quelle per un supporto psicoterapeutico ai figli. (Vedi condizione 1 del ricorso nel Proc. R.G. n. 2591/2019).
7) Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS integralmente in favore della sig.ra ; Parte_1
8) Le parti si autorizzano sin d'ora reciprocamente all'espatrio, anche insieme ai figli minori, obbligandosi a prestare il dovuto consenso per il rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio.
9) Spese del presente procedimento compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 9.07.2025 e , stante il Parte_1 Controparte_1 sopraggiungere di giustificati motivi (divario economico/reddituale tra i genitori aggravatosi a causa degli ingenti oneri debitori assunti dalla madre nell'interesse della famiglia a fronte della migliorata condizione economica del padre che non ha più mutuo a carico e può condividere i costi della vita con Per_ la sua attuale moglie;
preferenza della figlia a rimanere presso la abitazione della madre che si occupa del suo mantenimento ordinario;
aumentate esigenze economiche dei figli in considerazione della loro crescita), adivano l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni relative alle modalità di frequentazione dei figli minori da parte del padre, genitore non collocatario, al contributo del padre al loro mantenimento, all'attribuzione alla sig.ra dell'intero ammontare dell'assegno Pt_1 unico universale, di cui al decreto n. cronol. 7208/2019 del Tribunale di Ravenna del 16.09.2019, pronunciato nel procedimento RG n. 2591/2019.
pagina 4 di 5 Con decreto emesso in data 24.07.2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 22.10.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 12.09.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Viste le note scritte depositate dalle parti in data 10.09.2025, con ordinanza depositata il 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti circa la modifica delle modalità di frequentazione dei figli da parte del padre, la modifica del contributo al mantenimento dei figli minori corrisposto dal padre e l'attribuzione del 100% dell'assegno unico universale alla madre, in modifica delle condizioni stabilite nel decreto dell'intestato Tribunale n. cronol. 7208/2019 del
16.09.2019, pronunciato nel procedimento n. RG 2591/2019, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi tutelati dei figli minori.
Prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale e dell'accordo sulle spese di lite.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis
51, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2984/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in modifica del decreto dell'intestato Tribunale n. cronol. 2708/2019 del 16.09.2019, pronunciato nel procedimento n. RG 2591/2019 e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale.
b) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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