Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 13.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10434/23 R.G. Previdenza
tra
, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Alessandro Colonna, elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1.6.23 la ricorrente, premesso di avere ricevuto in data
27.04.2023 notifica dell'avviso di addebito n. 371 2023 00011980 91 000 del
24.04.2023 dell'importo euro 2868,08 emesso dalla sede di Pozzuoli a titolo di CP_1
contributi aziende somme aggiuntive e compensi di riscossione, affermava la CP_1
nullità dell'atto impugnato poiché le rettifiche delle quali l richiedeva il CP_1
L . n. 178/2020, dei quali essa società godeva e di cui era stata già autorizzata.
Evidenziava altresì che aveva diritto a beneficiare delle agevolazioni ex lege 178/2020 nei periodi di cui all'avviso di addebito;
che essa società, all'atto della fruizione del beneficio per l'arco temporale da agosto a novembre 2021 non aveva alcun debito contributivo nei confronti dell per cui l'Istituto previdenziale mai avrebbe potuto CP_1
dichiararne la decadenza;
che l aveva disposto la decadenza dal beneficio in CP_1
maniera illegittima ed errata, sulla base di presunti errori formali che non potevano porsi a base del diniego del DURC interno e della conseguente decadenza ex art.1 co.1175 della legge n.296/2006; che in particolare essa ricorrente aveva regolarmente provveduto a denunciare i contributi relativi al mese di febbraio 2020 e, al contempo aveva effettuato il pagamento dei contributi stessi, nei tempi concessi dalla legge emergenziale (art.97 del d.l.n.104/2020 convertito in legge n.126/2020); che pertanto il preteso credito iscritto a ruolo dall era del tutto inesistente, avendo essa CP_1
opponente effettuato il versamento dei contributi dovuti, beneficiando delle agevolazioni previste dalla l.178/2020.
Pertanto, chiedeva, “accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo
e/o annullare l'avviso di addebito sopra identificato, essendo, per i motivi esposti, del tutto infondate ed inammissibili le richieste di pagamento dell' CP_1
condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorario del procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Si costituiva l eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in CP_1
quanto tardivo perché trascorsi i termini di legge nonché la sua nullità per violazione dell'art. 414 c.p.c. per la sua genericità; sottolineava la carenza dell'imprescindibile requisito di cui all'articolo 1 co.1175 L.n. 296/2006 , dovendo tutti i datori di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge, essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre
2007), laddove parte ricorrente risultava titolare di DURC on line irregolare per agevolazioni del 2/2020, avendo omesso di riferire di avere ricevuto l'invito a regolarizzare relativo a numerose e ben note inadempienze;
che pertanto la società non poteva fruire degli sgravi contributivi reclamati poiché non aveva neppure ritenuto di regolarizzare la posizione debitoria nell'ulteriore termine di legge.
Concludeva pertanto chiedendo “In via preliminare dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 per le ragioni esposte e, ancora, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità del ricorso per le ragioni dedotte e/o improcedibilità del ricorso giudiziario come dedotto;
In subordine: nel merito rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecutività dell'avviso di addebito opposto, in esito alla udienza sopra indicata come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, è stata emessa la presente sentenza di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività
(art.24 Dlgs 46/99), deve rilevarsene l'infondatezza, in quanto l'avviso di addebito è stato notificato alla ricorrente il 27/04/2023, laddove il ricorso è stato depositato il
01/06/2023 e dunque nel rispetto del termine di 40 giorni indicato dalla norma su richiamata.
Quanto alla eccezione avente a oggetto la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., deve pure rilevarsene l'infondatezza.
Infatti, come noto, il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai nr. 1, 2 e 3 dell'art.414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto
(art.156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.).
Pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso - avendo la norma carattere imperativo - è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.165 e 156 c.p.c..
E' noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
In particolare, la nullità del ricorso deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto la dedotta nullità di avviso di addebito, la ricorrente abbia indicato in modo preciso l'oggetto della domanda nonché le ragioni fatto e di diritto della stessa, come nella specie accaduto.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
L.n. 296/2006 dispone che, a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione da parte dei datori di lavoro dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” è subordinata al possesso del Durc.
Il Durc, “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, che deve essere rilasciato congiuntamente da Inail e, nel settore edilizio, dalla Cassa Edile, è stato istituito CP_1
al fine di garantire un più rigoroso controllo delle società operanti in primis nel settore degli appalti, ma è poi stato esteso anche ad altri settori, sempre al medesimo fine e per contrastare l'evasione contributiva, comminando una particolare sanzione di legge, verificabile anche a posteriori, consistente appunto nella perdita del beneficio agli sgravi contributivi.
Tutti i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, devono essere pertanto in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).
Orbene, nella specie l' confermando sul punto quanto già dedotto nel ricorso CP_1
introduttivo, ha precisato che il credito di cui all'avviso di addebito impugnato, è relativo ad alcune note di rettifica relative al periodo che va da agosto a novembre 2021 emesse sulla scorta delle disposizioni di cui all'art.1 comma 1175 delle legge 296/2006
e, quindi, fondato sulla decadenza dei benefici contributivi dei quali la Parte_1
[... godeva.
Secondo l'assunto dell' la decadenza sarebbe maturata per non avere la società CP_1
sanato delle inadempienze nel termine di quindici giorni dagli inviti che le sarebbero stati inviati nelle date 8/10/2021, 24/11/2021 e 28/01/2022.
Tuttavia, quanto dedotto nella memoria difensiva non è stato supportato da alcun elemento di prova, dovendosi evidenziare che l' pur fondando la intervenuta CP_1
decadenza dai benefici in capo alla ricorrente sui tre inviti a regolarizzare sopra indicati, non ha prodotto alcun documento dal quale evincere che gli stessi siano stati effettivamente notificati alla Parte_1
Agli atti, l' ha, infatti, prodotto soltanto la copia degli inviti a regolarizzare e non CP_1
quella della loro rispettiva notifica.
Va premesso che sul punto che dispone l'art. 4 D.M. 30.1.15:
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l l'INAIL e le Casse edili CP_1 trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”.
Pertanto, decorsi senza esito i quindici giorni dalla comunicazione di preavviso, i sistemi informatici centrali attivano all'interno del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (cd. semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e che assume il significato di “DURC interno negativo”.
Solo a partire da detto momento, l può ritenere irregolare l'azienda e procedere CP_2
al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro.
Va rimarcato inoltre che, come noto, nel presente giudizio l riveste la posizione di CP_1
attore sostanziale, presentando l'opposizione ad avviso di addebito analogie con l'opposizione a decreto ingiuntivo ( v. Cassazione, n. 18481 del 19/09/2005); ne consegue che l'Istituto previdenziale che chieda in pagamento contributi è tenuto a provare i fatti costitutivi della relativa pretesa.
Orbene, a parere di questo Giudice, tanto non è nella specie accaduto.
Resta solo l'invito, pacificamente ricevuto, del
Infatti, alla luce della ricostruzione normativa di cui si è detto, l'interpretazione resa dall dell'art. 7 del D.M. 24.10.2007 non appare condivisibile;
ciò in quanto detta CP_1
norma non subordina affatto la permanenza dei benefici contributivi alle risultanze del c.d. DURC interno dell – con cui si intende la procedura informatica che segnala CP_1
all la presenza di irregolarità contributive -, con la conseguenza che non CP_2
possono essere emesse note di rettifica con addebito dei contributi oggetto di sgravi o altri benefici contributivi finché l non abbia avvisato il contribuente a norma CP_2
del comma 6 dell'art. 7 cit., assegnandogli il termine per la regolarizzazione. Solo dopo la scadenza infruttuosa di detto termine, infatti, non può essere emesso il
DURC di regolarità contributiva e risulta legittima la revoca degli sgravi, con la richiesta di pagamento dei contributi in misura integrale e l'emissione delle conseguenti note di rettifica, che non possono al contrario integrare esse stesse l'avviso ex art. 7, disposizione che tende a indurre il contribuente a versare i contributi, consapevole della perdita dei benefici contributivi in caso di omissione o ritardo, conferendo nel contempo certezza alle situazioni giuridiche;
del resto, a loro volta le note di rettifica non contengono quell'espresso avviso che la norma prevede con le finalità predette, di pagare entro l'assegnato termine pena la perdita dei benefici contributivi.
A fronte di ciò, di contro parte ricorrente ha prodotto documentazione con la quale ha dimostrato di avere corrisposto quanto dovuto per i mesi che interessano nell'attuale sede (agosto, settembre e novembre 2021) e in particolare: denuncia contributiva del
2021: agosto €1.358,00, Settembre €1.932,00, ottobre €1.646,00, novembre €1.551,00
(all. 7); pagamenti F24 mesi agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 (all.8), invito a regolarizzare del 23.6.2021 (all.9) e relativa risposta con allegato di pagamento F24
(all.10). Emerge altresì l'avvenuto pagamento, sulla base della normativa emergenziale che ne consentiva la dilazione, quanto ai mesi di febbraio e marzo 2020.
Resta pertanto solo la tardiva risposta rispetto all'unico invito a regolarizzare pacificamente ricevuto – quello del 23.6.21 - risalente al 22 luglio 2021, con la quale la ricorrente precisava che “Con riferimento all'invito in oggetto facciamo presente quanto segue: -che le somme di cui al periodo 02-2020, sono oggetto di dilazione covid così come da istanza con prot. 0040.05/02/2021.0402019. - le somme di cui al CP_1
periodo 02/2020 presso la gestione separata, sono anche esse oggetto di rateazione così come da istanza con prot. 0040.05/02/2021.0402019”. CP_1
Pertanto, tale tardiva risposta, peraltro di pochi giorni rispetto alla scadenza del termine di quindici giorni – integrando una mera irregolarità - non giustifica il recupero di tutti i benefici contributivi concessi e l'emissione dell'avviso di addebito opposto. Infatti, il DURC non può incidere sull'insorgenza e sull'estinzione e/o decadenza dei benefici contributivi e previdenziali già fruiti, i quali sorgono solo in virtù della sussistenza dei requisiti sostanziali previsti ex lege.
Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche e nella specie la sussistenza di ogni requisito e di ogni autorizzazione preventiva alla fruizione dei benefici contributivi in questione non appare nella specie contestata dall . CP_1
Ragionando diversamente, ovvero ritenendo che il mancato rilascio del DURC comporti effetti ex tunc anche con riguardo ai benefici già fruiti, dovrebbe concludersi che l potrebbe, in ogni momento, rimettere in discussione i provvedimenti CP_1
autorizzativi già emessi.
D'altra parte, lo stesso nella propria memoria non ha menzionato l'invito a CP_1
regolarizzare del 23.6.21, mostrando di non tenerne conto e dando rilievo invece ai successivi tre inviti sopra indicati nella parte in fatto, dei quali – però - non ha dimostrato, come si è visto, la ricezione da parte della ricorrente.
In conclusione deve dichiararsi, alla luce della natura del presente procedimento,
l'inesistenza dei diritti di credito dell'ente impositore in relazione alle poste CP_1
creditorie indicate nell'avviso di addebito n. 371 2023 00011980 91 000.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le somme oggetto di iscrizione a ruolo relativamente ai crediti previdenziali vantati dall con l'avviso di addebito n. CP_1
2023 00011980 91 000 notificato al ricorrente in data Parte_1
27.04.2023. Condanna l al pagamento delle spese di giudizio, spese che quantifica in euro CP_1
1.750,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 13.5.25 Il Giudice del lavoro
Dr Elisa Tomassi