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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2770/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
05/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. AZZARI STEFANO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. AZZARI STEFANO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a MONTEBELLUNA (TV) il Parte_1
11/05/1968) e (n. a VALDOBBIADENE il 09/04/1981), matrimonio Parte_2
contratto il 09/09/2006 e iscritto al n. 7, Parte I, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVIGNANO alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere allo sta-to nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
Per_ 3) il figlio minore viene affidato in via condivisa ai genitori;
lo stesso vivrà insieme al padre ivi fissandosi la residenza e il domicilio del minore, attualmente in EB (TV) via A. Anassilide n. 80;
Per_ 4) la madre trascorrerà con un fine settimana ogni 15 giorni, recandosi di sabato presso la casa coniugale e ivi
2 permanendo sino alla domenica, di-sponendo di una camera per sé. La signora inoltre si occuperà Parte_2
dell'accudimento del figlio minore in occasione delle trasferte lavorative del marito che talvolta lo costringono a trattenersi per più giorni lontano da casa, anche in questo caso alloggiando presso la casa coniugale. La madre infine potrà vedere
Per_ presso la Comunità residenziale nella quale soggiorna e sentirlo telefonicamente ogniqualvolta lo desideri compatibilmente con le esigenze e gli impegni del figlio;
5) il minore trascorrerà del tempo con ciascun genitore durante i periodi di vacanza secondo il calendario che i genitori di anno in anno concorderanno salvo la possibilità di condividere con entrambi i genitori le feste più significative e i compleanni;
6) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi indirizzo e recapito telefonico del luogo di villeggiatura in cui eventualmente si recheranno con il minore;
7) il signor sino a quando la signora sarà in-colpevolmente disoccupata, si fara carico Parte_1 Parte_2
autonomamente del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie dei figli e avrà diritto a percepire per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS in quanto genitore collocata-rio prevalente dei figli;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e nulla pretendono reciprocamente a titolo di concorso nel mantenimento;
9) i coniugi, regolando la divisione dei beni in comune, concordano che l'autovettura Citroen Jumpy targata ED090VJ, resti in proprietà esclusiva al signor Parte_1
10) i coniugi si prestano fin d'ora l'assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per
l'espatrio proprio e/o del figlio minore.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 06/06/2025.
Il Presidente
3 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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