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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/11/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2247 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
t r a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Galera ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Salerno alla piazza XXIV Maggio n. 26; parte ricorrente
e
CP_1 parte resistente non costituita nonche'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 03.12.1998 e che non erano nati figli CP_1 dall'unione coniugale. Esponeva, altresì, che l'unione coniugale era diventata intollerabile e che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti. Pertanto, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge. non si costituiva in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 20.11.2025, parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, all'esito della discussione orale ex art. 473 bis 22
c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Infatti, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, tale da legittimare la pronuncia della separazione personale.
Le spese di lite sarebbero state compensate in ragione dei rapporti esistenti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate;
tuttavia, in ragione della mancata costituzione del resistente, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato in data 03.12.1998 in Mercato San Severino (atto n. 5, parte I,
Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1998);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire