Sentenza 30 agosto 2025
Decreto presidenziale 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 30/08/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00697/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Devid D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego serbato dal Comune di -OMISSIS- relativamente all’istanza di accesso formulata dal sig. -OMISSIS-, con nota tramessa in data 31.3.2025, prot. n. 2797; nonché per l'accertamento del diritto all'accesso agli atti e documenti richiesti dalla ricorrente con l’istanza di accesso del 31.3.2025 e non ostesi dal soggetto intimato e per la conseguente condanna
dell’Ente all’ostensione di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 31.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 4.07.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente ha premesso di avere diritto a ricevere dal Comune di -OMISSIS-, in qualità di soggetto attuatore per l’“Ammissione alle misure di immediato sostegno al tessuto sociale (Art. 3, comma 3, lett. a), OCDPC n. 558/2018), un contributo pari ad € 1.098,00.
Ha poi dedotto di avere depositato in data 10.3.2020 (con atto avente prot. n. 2211) tutta la documentazione a comprova della realizzazione dell’intervento ammesso al beneficio per l’importo di € 1.098,00. Tuttavia, nonostante i solleciti inviati, il Comune di -OMISSIS- continuava a non erogare il contributo senza fornire alcuna spiegazione al riguardo.
In data 31.3.2025 il ricorrente ha dunque trasmesso al un’istanza di accesso agli atti ex art. 22 della L. 241/1990 per ottenere copia della documentazione finalizzata ad intraprendere nelle opportune sedi giurisdizionali ogni azione volta a tutela dei propri diritti.
Senonché, il Comune di -OMISSIS- ha omesso di riscontrare anche la prefata istanza di accesso entro il termine di cui all’art. 25, co. 4, della L. n. 241/1990, per l’effetto, respingendola tacitamente.
Con il presente ricorso ex art. 116 cpa ha dunque impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza del 31.03.2025.
2. Il Comune di -OMISSIS-, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio.
3. Con memoria del 4.07.2025 la parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso in quanto la documentazione oggetto dell’accesso agli atti del 31.3.2025, prot. n. 2797 su cui si era formato il silenzio-diniego, è stata riscontrata dal Comune, nelle more del presente giudizio in data 19.6.2025.
4. La causa è stata assunta in decisione all’udienza camerale del 15 luglio 2025.
5. Alla luce della dichiarazione depositata dal ricorrente dalla quale emerge che è intervenuta l’ostensione dei documenti richiesti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite (tra le altre, Consiglio di Stato sez. VII, 13 dicembre 2023, n. 10757).
6.Ai sensi dell’art.92 comma 2 c.p.c., che si applica anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all'art. 34 D.Lgs. n. 104/2010, la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 02/10/2024, n. 1776);
In particolare, la regola generale da applicare nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere in materia di accesso ai documenti amministrativi, in ragione della avvenuta ostensione in corso di giudizio, è quella della "soccombenza virtuale", salvo particolari ragioni che giustifichino la compensazione delle spese (Cons. Stato, Sez. V, 25/01/2024, n. 809).
7. Nel caso di specie le spese processuali, sulla base del principio della c.d. soccombenza virtuale, devono essere poste a carico del Comune resistente in quanto la richiesta pur fondata, come dimostrato dai fatti, è stata esitata al di là del termine di legge, e sono liquidate come in dispositivo.
8. In considerazione alla soccombenza virtuale dell’amministrazione, sussistono inoltre presupposti per confermare la definitiva ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già provvisoriamente disposta.
8.Quanto alla liquidazione della parcella, preso atto della pre-notula in atti, si rinvia – anche con riferimento al quantum- ad apposito provvedimento, anche monocratico, da adottarsi su nuova istanza di parte ricorrente, all’esito del deposito di dichiarazione autentica/documentazione che attesti l’iscrizione del difensore all’elenco di cui all’art. 81 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite, che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge con pagamento in favore dell’Erario.
Conferma la provvisoria ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO