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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Roberta Nardone, nell'udienza del 18/02/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26910 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Roma ed elettivamente domiciliata - ai fini della presente procedura - in Roma alla Via Corrado Parona 113, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Baffoni (CF: , C.F._2
PEC: , FAX: 0671355928) che, Email_1 giusta delega in atti la rappresenta e con studio in VIA CORRADO PARONA 113 00134 ROMA
opponente contro Avv. UI NU (c.f. in proprio C.F._3 avendone le qualità nonchè avv. IC NU rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. UI NU in virtù di procura rilasciata in atti con studio in Viale Pasteur 00144 Roma opposti Conclusioni: come in atti Fatto In data 17.05.2024 IC NU e UI NU notificavano ad il decreto ingiuntivo n. 5356/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale civile di Roma in data 25/04/2024 per il pagamento della somma di € 3.300,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali ed Euro 76,00 per esborsi, quale ripetizione ai sensi dell'art. 1292 c.c. del pagamento dei canoni di locazione concernenti i mesi di marzo, aprile e maggio del 2019, relativi al contratto di locazione sottoscritto tra la ingiunta e l'intimante UI NU, quali parti conduttrici e la sig. quale parte locatrice in data 6.02.2017 (cfr. all. 1 del Parte_2
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fascicolo monitorio), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 7.02.2017, serie 3T, al n. 002918 avente ad oggetto l'immobile sito in Roma Via Elio Vittorini, nn. 23-103; contratto per il quale in seguito al provvedimento giudiziale ed al recesso esercitato dall'avv. UI NU il pagamento dei canoni locatizi spettavano esclusivamente alla sola sig. ai sensi dell'art. 6 della L. 431/78, anche alla luce Parte_1 della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988. Con tempestivo ricorso proponeva opposizione Parte_1 deducendo che parte opposta non aveva fornito la prova dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione per i quali aveva agito in monitorio, poiché, in primo luogo, nella causale della ricevuta del relativo bonifico prodotta nel fascicolo monitorio e anche in allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta era indicato “espromissione nei confronti di anziché “canoni di locazione” e, in secondo luogo, in Parte_1 quanto la somma bonificata era pari ad Euro 3.450,00 anziché ad Euro 3.300,00 e l'ordinate risultava essere IC NU e non il conduttore UI NU. Concludeva pertanto la opponente nel senso che la predetta ricevuta di bonifico non concerneva il rapporto di locazione oggetto del giudizio. rilevava inoltre che era intercorso un accordo con Parte_1
UI NU, in virtù del quale i canoni di locazione dell'immobile oggetto del giudizio dovevano essere pagati dal predetto che, peraltro, si era reso inadempiente all'obbligazione di corrispondere il mantenimento dei figli disposto con decreto del Tribunale di Roma n. 31314/2018 che aveva regolato la cessazione della convivenza tra UI NU e la sig. Deduceva inoltre la opponente l'irrilevanza della Parte_1 cessione del credito intercorsa tra IC NU e UI NU, in quanto non vi era prova della comunicazione della stessa al soggetto ceduto e attesa la inesistenza di crediti da cedere, in quanto il pagamento effettuato da IC NU mediante bonifico bancario pari ad Euro 3.450,00 non atteneva, si ribadiva, al pagamento dei canoni di locazione. Contestava anche la condanna al pagamento degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/02. Chiedeva, dunque, in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva UI NU, il quale eccepiva che la cessione del credito era stata comunicata alla debitrice ceduta mediante pec del 19.05.2023 e, ad ogni modo, che tale comunicazione era avvenuta anche mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto da
[...]
Relativamente alla contestazione sulla richiesta degli interessi Parte_1 ai sensi del D.lgs. 231/02, parte opposta deduceva che, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione il D.lgs. 231/02 per la determinazione della misura degli interessi. In data 29.01.2025 gli opposti depositavano istanza ex artt. 177-178 c.p.c. deducendo in primo luogo che il titolo su cui si fonda la cessione è
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costituito dal bonifico eseguito da IC NU a Parte_2 nella cui causale è indicato “Espromissione nei confronti di
[...]
, in virtù di un accordo intercorso tra Parte_1 Parte_1
IC NU e con il quale IC NU si Parte_2 obbligava a pagare i canoni di locazione relativi ai mesi marzo-aprile 2019. Dunque, gli opposti rilevavano che è certamente intercorso un accordo con l'opponente, ma non quello dedotto dalla stessa relativo ai canoni concernenti il periodo successivo all'assegnazione della casa coniugale con decreto del Tribunale, bensì un accordo avente ad oggetto le predette tre mensilità del 2019. Rilevavano inoltre che il contratto di locazione oggetto del giudizio è stato sottoscritto anche da UI NU, ma che a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla Parte_1 quest'ultima era diventata l'unica titolare del contratto di locazione. Per l'effetto contestavano le eccezioni svolte da controparte in quanto prive di fondamento, anche considerando che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4302/2024 si riferiva al periodo in cui titolare del rapporto di locazione era anche UI NU. Parte opposta avanzava quindi richiesta ex art.648 c.p.c All'udienza del 18.02.2025 il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, dava lettura del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., riservando il deposito della motivazione. Diritto Occorre innanzitutto statuire sull'eccezione sollevata dall'opponente nelle note conclusive relativa alla irrituale e tardiva produzione documentale di controparte in allegato all'istanza ex artt. 177-178 c.p.c. depositata in data 29 gennaio 2025. Si rileva che non si rinvengono documenti nuovi prodotti in allegato alla predetta istanza rispetto a quelli depositati in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16731/2023, in relazione alla quale è stata tuttavia precedentemente depositata la sentenza del relativo giudizio di appello n. 4302/2024, posta peraltro a fondamento anche delle deduzioni dell'opponente e pure da questi depositata. L'unico documento nuovo, depositato in allegato alla predetta istanza, è il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4302/2024, la cui produzione risulta ammissibile in quanto si tratta di un documento che si è formato successivamente ai termini di preclusione degli atti introduttivi. Si rende poi necessario chiarire su chi gravano le obbligazioni contrattuali del conduttore relativamente al contratto di locazione oggetto del giudizio, a seguito del decreto del Tribunale di Roma del 13.12.2018 che ha regolato la cessazione della convivenza tra e UI Parte_1
NU. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito dell'assegnazione dell'appartamento coniugale ad uno dei coniugi, e parimenti anche ad uno dei conviventi more uxorio in virtù della sentenza della Corte Cost. n. 404/1988, cessa il rapporto di locazione in capo all'altro coniuge. Il provvedimento del giudice determina una
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cessazione “ex lege” del contratto a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore. Tale estinzione si verifica anche nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge (Cass. 10104/2009; Cass. 1423/2011). Né il decreto del Tribunale sopra richiamato, che ha disciplinato la cessazione della convivenza tra UI NU e Parte_1 pone alcun obbligo a carico del primo rispetto al pagamento del canone di locazione, secondo quanto è stato invece dedotto dalla opponente. Dunque con l'assegnazione a proprio favore della Parte_1 casa familiare è rimasta l'unico soggetto obbligato nei confronti della locatrice all'adempimento delle obbligazioni contrattuali maturate Pt_2 in seguito a tale assegnazione, ovvero dal 1.03.2019, considerato che il Giudice ha disposto l'allontanamento di UI NU dalla casa familiare entro il 28.02.2019. La contestazione tra le parti del giudizio sorge in merito alla imputazione della somma pari ad Euro 3.450,00 corrisposta da IC NU a mediante bonifico bancario del 6.05.2019 con causale Parte_2
“espromissione nei confronti di . Parte_1
Si osserva innanzitutto che l'importo di tale bonifico si può ritenere corrispondente alla somma chiesta in restituzione da IC NU ad mediante ricorso per decreto ingiuntivo e pari ad Parte_1
Euro 3.300,00, considerata la esigua differenza tra i due importi. La cessione del credito intercorsa tra IC NU e UI NU è stata comunicata ad via pec in data Parte_1
19.04.23 (come da allegato n. 11 alla comparsa di costituzione di parte opposta) e tale cessione concerne il credito pari ad Euro 3.450,00, somma che è stata pagata a in adempimento dell'obbligazione di Parte_2 corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi marzo-maggio 2019, rispetto ai quali non gravava più, invece, alcuna obbligazione in capo a UI NU, secondo quanto sopra chiarito. In merito alla natura di tale erogazione di denaro effettuata da IC NU ad
[...]
è il medesimo soggetto pagante a qualificarla, indicando nella
Parte_1 causale del bonifico “espromissione a favore di . E'
Parte_1 evidente, dunque, che IC NU non intendeva donare tale somma di denaro ad bensì esprometterla,
Parte_1 qualificandosi dunque come terzo che si è assunto il debito nei confronti del creditore, rimanendo obbligato in solido con il debitore originario, ovvero A seguito della predetta cessione del credito
Parte_1 da IC NU, cedente, a UI NU, cessionario, quest'ultimo rimane obbligato in solido con nei
Parte_1 confronti della creditrice Applicando, dunque, la disciplina delle Pt_2 obbligazioni solidali, risulta fondata l'azione introdotta con il procedimento monitorio dall'opposta, che agisce in regresso per la
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ripetizione della somma corrisposta ad per il Parte_1 pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi marzo-maggio 2019, il cui adempimento, in virtù del decreto del Tribunale di Roma n. 31314/2018 di assegnazione della casa familiare in locazione, grava esclusivamente su Parte_1
In merito alla liquidazione degli interessi moratori, si ritiene che il computo degli stessi debba avvenire in applicazione del D.lgs. 231/2002, secondo quanto disposto dall'art. 1284, comma 4, c.c. che richiama la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con riferimento al mero “computo” dei detti frutti civili “dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale” e, quindi, nella specie il deposito del ricorso monitorio. Il decreto ingiuntivo n. 5356/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 25.04.2024 deve dunque essere confermato e l'opposizione va rigettata. Le spese di lite sono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sez. VI^ civile, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5356/2024 proposta da Parte_1 nel contraddittorio di IC NU e UI NU, così decide: rigetta l'opposizione; condanna la opponente alla refusione in favore degli opposti delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Motivazione in gg.30 Roma, 18/02/2025 IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Roberta Nardone, nell'udienza del 18/02/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26910 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Roma ed elettivamente domiciliata - ai fini della presente procedura - in Roma alla Via Corrado Parona 113, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Baffoni (CF: , C.F._2
PEC: , FAX: 0671355928) che, Email_1 giusta delega in atti la rappresenta e con studio in VIA CORRADO PARONA 113 00134 ROMA
opponente contro Avv. UI NU (c.f. in proprio C.F._3 avendone le qualità nonchè avv. IC NU rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. UI NU in virtù di procura rilasciata in atti con studio in Viale Pasteur 00144 Roma opposti Conclusioni: come in atti Fatto In data 17.05.2024 IC NU e UI NU notificavano ad il decreto ingiuntivo n. 5356/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale civile di Roma in data 25/04/2024 per il pagamento della somma di € 3.300,00 oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate in Euro 500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali ed Euro 76,00 per esborsi, quale ripetizione ai sensi dell'art. 1292 c.c. del pagamento dei canoni di locazione concernenti i mesi di marzo, aprile e maggio del 2019, relativi al contratto di locazione sottoscritto tra la ingiunta e l'intimante UI NU, quali parti conduttrici e la sig. quale parte locatrice in data 6.02.2017 (cfr. all. 1 del Parte_2
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fascicolo monitorio), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 7.02.2017, serie 3T, al n. 002918 avente ad oggetto l'immobile sito in Roma Via Elio Vittorini, nn. 23-103; contratto per il quale in seguito al provvedimento giudiziale ed al recesso esercitato dall'avv. UI NU il pagamento dei canoni locatizi spettavano esclusivamente alla sola sig. ai sensi dell'art. 6 della L. 431/78, anche alla luce Parte_1 della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988. Con tempestivo ricorso proponeva opposizione Parte_1 deducendo che parte opposta non aveva fornito la prova dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione per i quali aveva agito in monitorio, poiché, in primo luogo, nella causale della ricevuta del relativo bonifico prodotta nel fascicolo monitorio e anche in allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta era indicato “espromissione nei confronti di anziché “canoni di locazione” e, in secondo luogo, in Parte_1 quanto la somma bonificata era pari ad Euro 3.450,00 anziché ad Euro 3.300,00 e l'ordinate risultava essere IC NU e non il conduttore UI NU. Concludeva pertanto la opponente nel senso che la predetta ricevuta di bonifico non concerneva il rapporto di locazione oggetto del giudizio. rilevava inoltre che era intercorso un accordo con Parte_1
UI NU, in virtù del quale i canoni di locazione dell'immobile oggetto del giudizio dovevano essere pagati dal predetto che, peraltro, si era reso inadempiente all'obbligazione di corrispondere il mantenimento dei figli disposto con decreto del Tribunale di Roma n. 31314/2018 che aveva regolato la cessazione della convivenza tra UI NU e la sig. Deduceva inoltre la opponente l'irrilevanza della Parte_1 cessione del credito intercorsa tra IC NU e UI NU, in quanto non vi era prova della comunicazione della stessa al soggetto ceduto e attesa la inesistenza di crediti da cedere, in quanto il pagamento effettuato da IC NU mediante bonifico bancario pari ad Euro 3.450,00 non atteneva, si ribadiva, al pagamento dei canoni di locazione. Contestava anche la condanna al pagamento degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/02. Chiedeva, dunque, in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito di dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva UI NU, il quale eccepiva che la cessione del credito era stata comunicata alla debitrice ceduta mediante pec del 19.05.2023 e, ad ogni modo, che tale comunicazione era avvenuta anche mediante la notifica del decreto ingiuntivo opposto da
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Relativamente alla contestazione sulla richiesta degli interessi Parte_1 ai sensi del D.lgs. 231/02, parte opposta deduceva che, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione il D.lgs. 231/02 per la determinazione della misura degli interessi. In data 29.01.2025 gli opposti depositavano istanza ex artt. 177-178 c.p.c. deducendo in primo luogo che il titolo su cui si fonda la cessione è
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costituito dal bonifico eseguito da IC NU a Parte_2 nella cui causale è indicato “Espromissione nei confronti di
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, in virtù di un accordo intercorso tra Parte_1 Parte_1
IC NU e con il quale IC NU si Parte_2 obbligava a pagare i canoni di locazione relativi ai mesi marzo-aprile 2019. Dunque, gli opposti rilevavano che è certamente intercorso un accordo con l'opponente, ma non quello dedotto dalla stessa relativo ai canoni concernenti il periodo successivo all'assegnazione della casa coniugale con decreto del Tribunale, bensì un accordo avente ad oggetto le predette tre mensilità del 2019. Rilevavano inoltre che il contratto di locazione oggetto del giudizio è stato sottoscritto anche da UI NU, ma che a seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla Parte_1 quest'ultima era diventata l'unica titolare del contratto di locazione. Per l'effetto contestavano le eccezioni svolte da controparte in quanto prive di fondamento, anche considerando che la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4302/2024 si riferiva al periodo in cui titolare del rapporto di locazione era anche UI NU. Parte opposta avanzava quindi richiesta ex art.648 c.p.c All'udienza del 18.02.2025 il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, dava lettura del dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., riservando il deposito della motivazione. Diritto Occorre innanzitutto statuire sull'eccezione sollevata dall'opponente nelle note conclusive relativa alla irrituale e tardiva produzione documentale di controparte in allegato all'istanza ex artt. 177-178 c.p.c. depositata in data 29 gennaio 2025. Si rileva che non si rinvengono documenti nuovi prodotti in allegato alla predetta istanza rispetto a quelli depositati in allegato alla comparsa di costituzione dell'opposto, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16731/2023, in relazione alla quale è stata tuttavia precedentemente depositata la sentenza del relativo giudizio di appello n. 4302/2024, posta peraltro a fondamento anche delle deduzioni dell'opponente e pure da questi depositata. L'unico documento nuovo, depositato in allegato alla predetta istanza, è il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4302/2024, la cui produzione risulta ammissibile in quanto si tratta di un documento che si è formato successivamente ai termini di preclusione degli atti introduttivi. Si rende poi necessario chiarire su chi gravano le obbligazioni contrattuali del conduttore relativamente al contratto di locazione oggetto del giudizio, a seguito del decreto del Tribunale di Roma del 13.12.2018 che ha regolato la cessazione della convivenza tra e UI Parte_1
NU. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito dell'assegnazione dell'appartamento coniugale ad uno dei coniugi, e parimenti anche ad uno dei conviventi more uxorio in virtù della sentenza della Corte Cost. n. 404/1988, cessa il rapporto di locazione in capo all'altro coniuge. Il provvedimento del giudice determina una
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cessazione “ex lege” del contratto a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore. Tale estinzione si verifica anche nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l'assegnatario nella quota ideale dell'altro coniuge (Cass. 10104/2009; Cass. 1423/2011). Né il decreto del Tribunale sopra richiamato, che ha disciplinato la cessazione della convivenza tra UI NU e Parte_1 pone alcun obbligo a carico del primo rispetto al pagamento del canone di locazione, secondo quanto è stato invece dedotto dalla opponente. Dunque con l'assegnazione a proprio favore della Parte_1 casa familiare è rimasta l'unico soggetto obbligato nei confronti della locatrice all'adempimento delle obbligazioni contrattuali maturate Pt_2 in seguito a tale assegnazione, ovvero dal 1.03.2019, considerato che il Giudice ha disposto l'allontanamento di UI NU dalla casa familiare entro il 28.02.2019. La contestazione tra le parti del giudizio sorge in merito alla imputazione della somma pari ad Euro 3.450,00 corrisposta da IC NU a mediante bonifico bancario del 6.05.2019 con causale Parte_2
“espromissione nei confronti di . Parte_1
Si osserva innanzitutto che l'importo di tale bonifico si può ritenere corrispondente alla somma chiesta in restituzione da IC NU ad mediante ricorso per decreto ingiuntivo e pari ad Parte_1
Euro 3.300,00, considerata la esigua differenza tra i due importi. La cessione del credito intercorsa tra IC NU e UI NU è stata comunicata ad via pec in data Parte_1
19.04.23 (come da allegato n. 11 alla comparsa di costituzione di parte opposta) e tale cessione concerne il credito pari ad Euro 3.450,00, somma che è stata pagata a in adempimento dell'obbligazione di Parte_2 corrispondere il canone di locazione relativo ai mesi marzo-maggio 2019, rispetto ai quali non gravava più, invece, alcuna obbligazione in capo a UI NU, secondo quanto sopra chiarito. In merito alla natura di tale erogazione di denaro effettuata da IC NU ad
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è il medesimo soggetto pagante a qualificarla, indicando nella
Parte_1 causale del bonifico “espromissione a favore di . E'
Parte_1 evidente, dunque, che IC NU non intendeva donare tale somma di denaro ad bensì esprometterla,
Parte_1 qualificandosi dunque come terzo che si è assunto il debito nei confronti del creditore, rimanendo obbligato in solido con il debitore originario, ovvero A seguito della predetta cessione del credito
Parte_1 da IC NU, cedente, a UI NU, cessionario, quest'ultimo rimane obbligato in solido con nei
Parte_1 confronti della creditrice Applicando, dunque, la disciplina delle Pt_2 obbligazioni solidali, risulta fondata l'azione introdotta con il procedimento monitorio dall'opposta, che agisce in regresso per la
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ripetizione della somma corrisposta ad per il Parte_1 pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi marzo-maggio 2019, il cui adempimento, in virtù del decreto del Tribunale di Roma n. 31314/2018 di assegnazione della casa familiare in locazione, grava esclusivamente su Parte_1
In merito alla liquidazione degli interessi moratori, si ritiene che il computo degli stessi debba avvenire in applicazione del D.lgs. 231/2002, secondo quanto disposto dall'art. 1284, comma 4, c.c. che richiama la legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con riferimento al mero “computo” dei detti frutti civili “dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale” e, quindi, nella specie il deposito del ricorso monitorio. Il decreto ingiuntivo n. 5356/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 25.04.2024 deve dunque essere confermato e l'opposizione va rigettata. Le spese di lite sono liquidate, in applicazione del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sez. VI^ civile, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5356/2024 proposta da Parte_1 nel contraddittorio di IC NU e UI NU, così decide: rigetta l'opposizione; condanna la opponente alla refusione in favore degli opposti delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%). Motivazione in gg.30 Roma, 18/02/2025 IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone
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