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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/11/2024, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2709 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza camerale del 02.10.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
( ), elett.te domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 MAZZACCARA, 1 71036 LUCERA presso lo studio dell'avv. DANIELLO LUIGI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
( , elett.te domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
CASOTTI N.5 71036 LUCERA presso lo studio dell'avv. DE MATTEIS PATRIZIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del 02.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato il Controparte_1
24.08.2002, in Lucera (FG) (atto n.95, p.II, serie A, anno 2002).
All'udienza camerale del 02.10.2024, rifiutato il tentativo di conciliazione, i coniugi entrambi con note scritte hanno dichiarato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nei patti depositati in data 30.09.2024 per cui il Tribunale ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nei patti depositati in data 30.09.2024.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 12.02.2023;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in data 24.08.2002 in Lucera (FG) (atto n.95, p.II, serie A, anno 2002);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati in data 30.09.2024, che qui devono intendersi tutti integralmente riprodotti e trascritti;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 12/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in persona dei signori magistrati
dott. Antonio BUCCARO Presidente
dott.ssa Mariangela Martina CARBONELLI Giudice, relatore
dott.ssa Simona IAVAZZO Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2709 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza camerale del 02.10.2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
( ), elett.te domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 MAZZACCARA, 1 71036 LUCERA presso lo studio dell'avv. DANIELLO LUIGI che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
E
( , elett.te domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._2
CASOTTI N.5 71036 LUCERA presso lo studio dell'avv. DE MATTEIS PATRIZIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
All'udienza camerale del 02.10.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2024 ha chiesto dichiararsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio con celebrato il Controparte_1
24.08.2002, in Lucera (FG) (atto n.95, p.II, serie A, anno 2002).
All'udienza camerale del 02.10.2024, rifiutato il tentativo di conciliazione, i coniugi entrambi con note scritte hanno dichiarato di volersi riportare alle condizioni di divorzio indicate nei patti depositati in data 30.09.2024 per cui il Tribunale ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite nei patti depositati in data 30.09.2024.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 12.02.2023;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da Parte_1
e , con l'intervento del P.M., così provvede:
[...] Controparte_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in data 24.08.2002 in Lucera (FG) (atto n.95, p.II, serie A, anno 2002);
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati in data 30.09.2024, che qui devono intendersi tutti integralmente riprodotti e trascritti;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 12/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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