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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 4341/22 del 03.08.2022 e vertente
TRA
(P. IV , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, nella persona del Sig. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale per Notaio - Roma Rep. Persona_1
n. 177893 Racc. n. 11776 del 28.04.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesca Carmela Verdoliva (C.F. , dell'Ordine di Nocera Inferiore ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Scafati alla Via Trieste n. 202; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._3 calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Fabiana Saltelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla C.F._4
Piazzetta San Carlo alle Mortelle n. 7; appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti (C.F. giusta procura C.F._5 generale alle liti, conferita con atto rogato per notar , in Napoli, il 15.09. 2022, Rep. n. Persona_2
22594, Racc. n. 10527, nonché in aggiunta dall'Avv. Antonio Corrado De Luca (C.F.
), giusta procura generale rogata per notar Dott. il 22.01.2024, C.F._6 Persona_3 Rep. n. 20692, Racc. n. 9761, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo. appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Barra, l' e il impugnando la cartella di pagamento n. Parte_1 Controparte_2
07120160060418009000 dell'importo di euro 3.239,26, emessa a suo carico per presunte infrazioni al codice della strada, (anno 2012), di cui assumeva aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo, a causa dell'omessa rituale notificazione. Eccependo, pertanto, l'irregolarità della procedura di riscossione e l'intervenuta prescrizione del credito richiesto, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia del si costituiva l la quale, Controparte_2 Parte_1 producendo la copia delle relate delle notificazioni della cartella in parola del 13.10.2016 e di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione ordinaria decennale del credito coattivamente richiesto, contestava le avverse deduzioni e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibili ed infondate attesa l'assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Con sentenza n. 4341/22 il giudice di pace di Barra, ritenendo non provata la notifica della cartella in parola in quanto dalla copia della relata, datata 11.10.2016, il destinatario risultava sconosciuto senza il compimento di attività di ricerca dello stesso, accoglieva l'opposizione così statuendo: “Risulta fondata la sollevata eccezione di prescrizione per il decorso di cinque anni dal giorno in cui sono state commesse le infrazioni, ai sensi del combinato degli artt. 209 C.d.S. e 28 L.689/81, in mancanza di prova di atti interruttivi, trattandosi - come emerge dall' estratto di ruolo- di violazioni al codice della strada accertate nell'anno anno 2012.” Annullava, pertanto, l'atto impositivo per sopravvenuta prescrizione dei crediti in esso contenuti e condannava il concessionario al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del difensore della contribuente.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' per ottenerne l'integrale Parte_3 riforma.
Lamentando l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, il concessionario ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto ruolo per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. anche alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a
SS UU n. 26283 del 06.09. 2022. Ha eccepito, altresì, la tardività della domanda avanzata in primo grado in funzione recuperatoria. Invero, depositando la documentazione relativa alla notifica della cartella impugnata, ha assunto che la stessa sia stata notificata il 6.10.2016, all'esito del processo di notificazione previsto dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n.602/1973. E infatti, la destinataria, pur avendone l'obbligo, non disponeva di indirizzo pec inserito nell'INI-PEC, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si provvedeva a depositare telematicamente l'atto impositivo presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima. Provvedeva, altresì, all'invio della comunicazione relativa alla cartella de quo (cfr all. n 3 dell'atto di citazione dell'esattore: fascicolo di parte di primo grado). Ancora, depositando documentazione relativa notifica della intimazione di pagamento n. 07120179049975088000, avvenuta in data 06.09.2018, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. attesa la irreperibilità assoluta del destinatario, nonché della intimazione di pagamento n. 07120199040789583000, avvenuta il 23.12.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. all. n. 3 dell'atto di citazione dell'esattore: fascicolo di parte di primo grado), ha contestato il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme coattivamente richieste. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale ha contestato gli assunti avversi, attesa la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione.
Del pari si è costituito il aderendo alle contestazioni e deduzioni di parte appellante in Controparte_2 ordine all'inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo grado dall' attesa la carenza di CP_1 interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. da parte della stessa, non avendo la contribuente dato prova di trovarsi in una delle tre condizioni tassativamente descritte dall'art. 3 bis, L. 215/2021, né ha dedotto la sussistenza di altro concreto interesse all'azione. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione con provvedimento del 02.10.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In via preliminare va dichiarata la regolare costituzione dell con rappresentanza, Parte_3 nel presente giudizio, di un avvocato del libero foro.
La questione deve ritenersi oramai superata, giacché sul tema è intervenuto il dirimente contributo giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità a cui il giudicante intende uniformarsi.
Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019 ha chiarito che “nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto: (a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale: 1) dell' Avvocatura dello Stato nei Controparte_3 casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell' art. 43, comma 4, r.d. , n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all' organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro nel rispetto degli art.. 4 e 17 del d.lgs. , n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'
Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'
Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l' Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' Pt_1
a mezzo dell' una o dell' altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di Pt_1 legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Sulla base di quanto considerato, va riconosciuto pienamente valido lo ius postulandi del Concessionario.
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo Controparte_1
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2087 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Barra n. 4341/22 del 03.08.2022 e vertente
TRA
(P. IV , con sede in Roma alla Via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, nella persona del Sig. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura speciale per Notaio - Roma Rep. Persona_1
n. 177893 Racc. n. 11776 del 28.04.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Francesca Carmela Verdoliva (C.F. , dell'Ordine di Nocera Inferiore ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Scafati alla Via Trieste n. 202; appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._3 calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Fabiana Saltelli (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Napoli alla C.F._4
Piazzetta San Carlo alle Mortelle n. 7; appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'Avv. Marco Gagliotti (C.F. giusta procura C.F._5 generale alle liti, conferita con atto rogato per notar , in Napoli, il 15.09. 2022, Rep. n. Persona_2
22594, Racc. n. 10527, nonché in aggiunta dall'Avv. Antonio Corrado De Luca (C.F.
), giusta procura generale rogata per notar Dott. il 22.01.2024, C.F._6 Persona_3 Rep. n. 20692, Racc. n. 9761, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo. appellato
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Barra, l' e il impugnando la cartella di pagamento n. Parte_1 Controparte_2
07120160060418009000 dell'importo di euro 3.239,26, emessa a suo carico per presunte infrazioni al codice della strada, (anno 2012), di cui assumeva aver avuto conoscenza solo a seguito della richiesta di un estratto di ruolo, a causa dell'omessa rituale notificazione. Eccependo, pertanto, l'irregolarità della procedura di riscossione e l'intervenuta prescrizione del credito richiesto, chiedeva l'accoglimento della domanda con vittoria di spese di giudizio.
Nella contumacia del si costituiva l la quale, Controparte_2 Parte_1 producendo la copia delle relate delle notificazioni della cartella in parola del 13.10.2016 e di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione ordinaria decennale del credito coattivamente richiesto, contestava le avverse deduzioni e ne chiedeva il rigetto in quanto inammissibili ed infondate attesa l'assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Con sentenza n. 4341/22 il giudice di pace di Barra, ritenendo non provata la notifica della cartella in parola in quanto dalla copia della relata, datata 11.10.2016, il destinatario risultava sconosciuto senza il compimento di attività di ricerca dello stesso, accoglieva l'opposizione così statuendo: “Risulta fondata la sollevata eccezione di prescrizione per il decorso di cinque anni dal giorno in cui sono state commesse le infrazioni, ai sensi del combinato degli artt. 209 C.d.S. e 28 L.689/81, in mancanza di prova di atti interruttivi, trattandosi - come emerge dall' estratto di ruolo- di violazioni al codice della strada accertate nell'anno anno 2012.” Annullava, pertanto, l'atto impositivo per sopravvenuta prescrizione dei crediti in esso contenuti e condannava il concessionario al pagamento delle spese di lite con attribuzione in favore del difensore della contribuente.
Avverso la decisione in epigrafe ha proposto appello l' per ottenerne l'integrale Parte_3 riforma.
Lamentando l'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, il concessionario ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto ruolo per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. anche alla luce della normativa introdotta dal D.L. 146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione a
SS UU n. 26283 del 06.09. 2022. Ha eccepito, altresì, la tardività della domanda avanzata in primo grado in funzione recuperatoria. Invero, depositando la documentazione relativa alla notifica della cartella impugnata, ha assunto che la stessa sia stata notificata il 6.10.2016, all'esito del processo di notificazione previsto dall'art. 26, comma 2, D.P.R. n.602/1973. E infatti, la destinataria, pur avendone l'obbligo, non disponeva di indirizzo pec inserito nell'INI-PEC, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, si provvedeva a depositare telematicamente l'atto impositivo presso gli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima. Provvedeva, altresì, all'invio della comunicazione relativa alla cartella de quo (cfr all. n 3 dell'atto di citazione dell'esattore: fascicolo di parte di primo grado). Ancora, depositando documentazione relativa notifica della intimazione di pagamento n. 07120179049975088000, avvenuta in data 06.09.2018, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. attesa la irreperibilità assoluta del destinatario, nonché della intimazione di pagamento n. 07120199040789583000, avvenuta il 23.12.2019 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (cfr. all. n. 3 dell'atto di citazione dell'esattore: fascicolo di parte di primo grado), ha contestato il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme coattivamente richieste. Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale ha contestato gli assunti avversi, attesa la correttezza della Controparte_1 sentenza impugnata. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione.
Del pari si è costituito il aderendo alle contestazioni e deduzioni di parte appellante in Controparte_2 ordine all'inammissibilità dell'opposizione spiegata in primo grado dall' attesa la carenza di CP_1 interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. da parte della stessa, non avendo la contribuente dato prova di trovarsi in una delle tre condizioni tassativamente descritte dall'art. 3 bis, L. 215/2021, né ha dedotto la sussistenza di altro concreto interesse all'azione. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è stata riservata in decisione con provvedimento del 02.10.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche.
In via preliminare va dichiarata la regolare costituzione dell con rappresentanza, Parte_3 nel presente giudizio, di un avvocato del libero foro.
La questione deve ritenersi oramai superata, giacché sul tema è intervenuto il dirimente contributo giurisprudenziale della Suprema Corte di legittimità a cui il giudicante intende uniformarsi.
Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019 ha chiarito che “nell'interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto: (a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l' si avvale: 1) dell' Avvocatura dello Stato nei Controparte_3 casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell' art. 43, comma 4, r.d. , n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all' organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro nel rispetto degli art.. 4 e 17 del d.lgs. , n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'
Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
(b) quando la scelta tra il patrocinio dell'
Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l' e l' Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' Pt_1
a mezzo dell' una o dell' altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di Pt_1 legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Sulla base di quanto considerato, va riconosciuto pienamente valido lo ius postulandi del Concessionario.
Ciò osservato, venendo al merito della controversia, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Tra i motivi esposti, carattere preliminare ed assorbente assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del 29.07.2024, rubricato
“Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione
e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n.
26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata.
Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire “indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella
“asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo.
Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore
(iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, , attrice nel primo grado di giudizio e odierna appellata, assumendo Controparte_1
l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio ad essa derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello, per fondare l'accoglimento del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, dichiara Parte_1 inammissibile la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale