Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
Per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. (La S.C., nel ribadire il suenunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un imprenditore avverso la decisione di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'Inps per somme dovute a titolo di omessa contribuzione, alla stregua del rilievo che nel ricorso, con il quale si deduceva il diritto agli sgravi contributivi riconosciuti dall'art. 12 della legge n. 64 del 1986 in favore delle imprese artigiane operanti nel Mezzogiorno, non si precisava quale fosse il tipo di attività espletata dal ricorrente, affermandosi solo che la ditta del quale lo stesso era titolare si occupava di "registrazione su supporti magnetici e di elaborazione dati forniti dai clienti", senza fornire chiarimenti idonei a consentire la qualificazione dell'attività in questione come di impresa, ovvero come attività di natura professionale, priva di iniziative produttive, e, come tale, non avente diritto agli sgravi richiesti.)
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2004, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GI, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO D'AMBROSIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 42/00 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 26/05/00 - R.G.N. 129/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Nocera Inferiore MA PP proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Nocera, con cui era stata rigettata la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'INPS per somme che si assumevano dovute a titolo di omessa contribuzione per gli anni 1988 - 1990, anche se era stata riconosciuta la sua qualità di impresa artigiana, "svolgente attività di registrazione ed elaborazione dati" ed operante nel Mezzogiorno, con conseguente diritto agli sgravi contributivi;
insisteva per l'ammissione di CTU al fine di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dei benefici previdenziali. L'INPS contrastava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 26/5/00, confermava la decisione pretoriale, sul rilievo che in primo grado il MA non aveva nemmeno indicato quale attività svolgesse, ma professato soltanto il suo titolo alla iscrizione all'albo degli artigiani con conseguente diritto agli sgravi. In appello aveva affermato che la sua impresa svolgeva "attività di registrazione su supporti magnetici e di elaborazione dati forniti dei clienti". Ai sensi dell'art. 2195 n. 1 c.c. era da considerarsi industriale l'attività consistente nella "produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione dei dati non materiali", sicché poteva considerarsi industriale "l'attività d'impresa consistente nella registrazione su supporti magnetici 'vergini' di dati, informazioni, documenti ecc., forniti dal committente, nonché l'elaborazione, mediante calcolatori elettronici, dei detti elementi per riprodurli su moduli meccanografici, ovvero nella manipolazione e nel trattamento di dati contabili su schede meccanografiche, destinate ad essere inserite...negli elaboratori elettronici dei committenti". Gli sgravi contributivi, invece, non spettavano "alle imprese svolgenti attività di elaborazione e gestione dati, contabilità e gestione del personale, mediante mero trasferimento di dati su nastri magnetici o dischi da utilizzare con computer, atteso che detta attività -... paragonabile a quella di un professionista che cura la contabilità non determina alcuna trasformazione dei dati predetti e non produce comunque alcun prodotto economico nuovo". Nulla aveva dedotto l'appellante per consentire l'individuazione esatta dell'attività svolta e nulla aveva quindi provato, limitandosi a chiedere una CTU, che avrebbe così avuto una mera funzione esplorativa in ordine all'esistenza dei requisiti necessari per godere dei benefici contributivi e quindi dei fatti costitutivi del diritto, che dovevano essere invece dedotti e provati a cura dell'istante. Condivisibile quindi era la decisione del Pretore, che aveva negato il diritto agli sgravi. Peraltro, la mancanza della prova era stata contestava dall'INPS fin dalla memoria di costituzione in primo grado e ciò costringeva l'opponente a fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della propria pretesa. L'appello quindi doveva essere rigettato.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione il MA, fondato su un solo motivo Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 420 e ss. c.p.c., nonché omessa, arbitraria e contraddittoria motivazione ed illegittimità della condanna al rimborso in favore dell'INPS di spese ed onorari, deduce il ricorrente che la decisione è errata perché l'istante, titolare della ditta O" ha diritto a godere dei "benefici fiscali e contributivi", previsti dall'art. 12 della L. n. 64/86, "quale impresa di elaborazione dati inclusa nell'Albo
Provinciale delle imprese artigiane". Il Tribunale ha sbagliato a non disporre consulenza "al fine di pervenire, stante il dubbio, anche per la specialità dell'attività svolta dal MA...ad un'esatta classificazione dell'attività..., specie a seguito della sentenza n. 196/91 delle S.U. della Cassazione" proprio in tema di classificazione delle imprese svolgenti attività di elaborazione dati. Lo stesso INPS, peraltro, ha riconosciuto che l'attività è inquadrabile fra quelle che possono ottenere i benefici fiscali e tributari di cui alla L. n. 64/86. Il Tribunale ha disatteso la documentazione prodotta, da cui risulta che la ED è attualmente inserita fra le imprese artigiane della provincia di Salerno (anche se in precedenza era stata cancellata su iniziativa dell'INPS) e può quindi fruire dei benefici di legge.
Il giudice d'appello, infine, avrebbe dovuto compensare le spese, in considerazione del comportamento processuale delle parti e della materia trattata.
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzi tutto rilevato che nel ricorso manca sia l'indicazione della parte convenuta, sia la esposizione dei fatti. Il ricorrente non ha mai precisato quale sia la sua attività lavorativa e non lo ha fatto nemmeno nel presente ricorso, malgrado i chiarimenti del giudice d'appello in ordine al tipo di attività di elaborazione dati che può essere qualificata di natura industriale ed a quella che non merita tale qualificazione, essendo invece equiparabile ad attività di natura professionale. Si osserva in proposito che la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, ne' occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente" (Cass. n. 12681 del 17/10/01). Nel caso di specie, il giudice d'appello seguendo i principi di diritto dettati dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 196 del 10/1/92, ha chiarito in maniera dettagliata che può essere qualificata attività d'impresa, di natura industriale ai sensi dell'art. 2195 n. 1 c.c., la registrazione su supporti magnetici vergini di dati forniti dal committente e la elaborazione mediante calcolatori elettronici per riprodurli su moduli meccanografici, ovvero la manipolazione ed il trattamento di dati contabili su schede meccanografiche e quindi in sostanza "la produzione di un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'elaborazione dei dati non materiali"; ed ha indicato altresì quale invece sia l'attività per cui non possono essere riconosciuti i benefici (l'elaborazione e gestione dati, contabilità e gestione del personale, mediante "mero trasferimento di dati su mastri magnetici o dischi", paragonabile a quella di un professionista che cura la contabilità, senza alcuna trasformazione dei dati). Il ricorrente, invece, sia nella narrativa del ricorso che nella esposizione dei motivi di censura non fornisce alcuna indicazione sul tipo di attività espletata, limitandosi ad affermare che la sua ditta svolge "attività di registrazione su supporti magnetici e di elaborazione dati forniti dai clienti"; ciò è assolutamente insufficiente per "l'individuazione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti", come precisato dalla Corte con la sentenza n. 4916 del 2115/99.
Il giudice di merito ha anche precisato le ragioni per le quali è inammissibile la CTU chiesta dalla parte, in quanto la stessa, in mancanza di allegazione e prova in ordine alla attività di fatto svolta, avrebbe avuto una mera funzione esplorativa della sussistenza o meno delle condizioni per godere dei benefici richiesti. In proposito la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerta di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata(Cass. n. 2205 del 16/3/1996). Nessuna precisazione ha fornito in merito il ricorrente e nessuna censura specifica ha addotto avverso la decisione del giudice di merito e quindi anche per questa parte il ricorso è inammissibile. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004