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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3100/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4393 del 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n.
4393, notificato il 28.03.2024, relativo all'IMU (Imposta Municipale Propria) per anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 2.195,45, relativamente a numerosi immobili siti nel territorio del Comune di Palermo ritenendo intervenuta la prescrizione del relativo credito tributario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come detto l'impugnazione ha ad oggetto le somme di cui all'avviso di accertamento n. 4393, notificato il
28.03.2024, relativo all'IMU (Imposta Municipale Propria) per anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 2.195,45, relativamente a numerosi immobili di proprietà del ricorrente siti nel territorio del Comune di Palermo.
Ebbene risulta in atti che detto avviso è stato notificato in data 28 marzo 2024 con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2018 sottoposta alla prescrizione quinquennale.
Tuttavia, come noto, si rientra in fattispecie cui è applicabile la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Invero sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione sono state apportate con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Invero la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione è coeva con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Ciò detto si rileva che il Comune di Palermo ha consegnato a Ente_1 S.p.a. l'avviso IMU n. 4393 per l'anno d'imposta 2018 in data 22.03.2024, per cui entro i termini previsti in applicazione della proroga covid. Ebbene, con riferimento alla interruzione della prescrizione per il caso di notificazione di un atto a mezzo del servizio postale la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento a seguito della sentenza
477/2002 della Corte Costituzionale che ha sancito l'incostituzionalità del principio per cui si determinava una decadenza dipendente dal ritardo di un'attività non imputabile al notificante ed estranea alla sua sfera di disponibilità nel caso in cui la notifica fosse avvenuta successivamente.
Il principio applicabile è dunque quello della scissione soggettiva della notifica che si perfeziona per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e/o al servizio postale per la notifica, e per il destinatario, al momento in cui riceve l'atto notificato. In base a tale principio, se la notifica si perfeziona, gli effetti retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato, all'ufficiale giudiziario e/o al servizio postale, come ribadito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, e in seguito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 40543/2021.
Pertanto, applicando il principio della scissione della notifica e della sospensione covid si rileva che per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, anche a mezzo posta e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Pertanto per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Tale principio trova applicazione non solo per i termini di decadenza, ma anche con riferimento ai termini di prescrizione, a nulla rilevando la natura recettizia degli atti di imposizione, tali dovendosi ritenere anche quelli idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra Il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Palermo, nella misura di euro 250.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 250,00.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
FERRARA CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3100/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4393 del 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n.
4393, notificato il 28.03.2024, relativo all'IMU (Imposta Municipale Propria) per anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 2.195,45, relativamente a numerosi immobili siti nel territorio del Comune di Palermo ritenendo intervenuta la prescrizione del relativo credito tributario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palermo chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Come detto l'impugnazione ha ad oggetto le somme di cui all'avviso di accertamento n. 4393, notificato il
28.03.2024, relativo all'IMU (Imposta Municipale Propria) per anno d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 2.195,45, relativamente a numerosi immobili di proprietà del ricorrente siti nel territorio del Comune di Palermo.
Ebbene risulta in atti che detto avviso è stato notificato in data 28 marzo 2024 con riferimento all'imposta dovuta per l'anno 2018 sottoposta alla prescrizione quinquennale.
Tuttavia, come noto, si rientra in fattispecie cui è applicabile la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Invero sostanziali modifiche alla disciplina della riscossione sono state apportate con l'art.68 del D.L.
17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che ha previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non vi è dubbio durante detto periodo, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del
D.lgs 159/2015 "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...".
Invero la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione è coeva con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Ciò detto si rileva che il Comune di Palermo ha consegnato a Ente_1 S.p.a. l'avviso IMU n. 4393 per l'anno d'imposta 2018 in data 22.03.2024, per cui entro i termini previsti in applicazione della proroga covid. Ebbene, con riferimento alla interruzione della prescrizione per il caso di notificazione di un atto a mezzo del servizio postale la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento a seguito della sentenza
477/2002 della Corte Costituzionale che ha sancito l'incostituzionalità del principio per cui si determinava una decadenza dipendente dal ritardo di un'attività non imputabile al notificante ed estranea alla sua sfera di disponibilità nel caso in cui la notifica fosse avvenuta successivamente.
Il principio applicabile è dunque quello della scissione soggettiva della notifica che si perfeziona per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e/o al servizio postale per la notifica, e per il destinatario, al momento in cui riceve l'atto notificato. In base a tale principio, se la notifica si perfeziona, gli effetti retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato, all'ufficiale giudiziario e/o al servizio postale, come ribadito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili con la sentenza n. 24822 del 9 dicembre 2015, e in seguito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 40543/2021.
Pertanto, applicando il principio della scissione della notifica e della sospensione covid si rileva che per la notifica degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell'attività di recupero fiscale, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, anche a mezzo posta e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Pertanto per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.
Tale principio trova applicazione non solo per i termini di decadenza, ma anche con riferimento ai termini di prescrizione, a nulla rilevando la natura recettizia degli atti di imposizione, tali dovendosi ritenere anche quelli idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto sopra Il ricorso deve essere rigettato e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore del Comune di Palermo, nella misura di euro 250.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio quantificate in euro 250,00.
Così deciso all'esito della camera di consiglio in data 13 gennaio 2026.