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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1897/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , Persona_1 Parte_4 C.F._4 Parte_5
in proprio e quale procuratrice generale di in qualità di eredi di Controparte_1
(C.F. ), a sua volta erede di con Persona_2 C.F._5 Persona_1 il patrocinio dell'avv. BRUNO BIANCHI, elettivamente domiciliati in VIA S. GIOVANNI SUL
MURO 18 MILANO presso il difensore appellanti contro pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1
STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso gli uffici dell'AVVOCATURA appellata avente ad oggetto: Usucapione
Conclusioni per quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , in proprio e quale procuratrice Persona_1 Parte_4 Parte_5 generale di in qualità di eredi di , a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
Persona_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza oggetto d'impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, così provvedere:
Nel merito:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza in epigrafe, accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si trascrivono: “ - rigettare l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità della domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- accertare che la SI.ra ( e ora gli Eredi, odierni appellanti) ha esercitato e mantenuto Parte_6 il possesso continuato pluriventennale uti dominus dell'area di cui in premessa e per l'effetto dichiarare il trasferimento di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. in favore della
SI.ra ( e ora degli Eredi, odierni appellanti) dell'area così individuata: Comune di Verceia, Pt_6
Foglio 34, particelle 6 e 7;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari all'uopo competente la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore della SI.ra ( e ora degli Eredi, Parte_6 odierni appellanti), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti:
Vero che la SI.ra è Parte_6 proprietaria nel Comune di Verceia (SO) di un appezzamento di terreno e fabbricati siti in Via pagina 2 di 12 nazionale n. 37, contraddistinti ai mappali nn. 31 e 394, Fg. 18, come da documentazione che si rammostra (doc. 2 del fascicolo di parte del giudizio n.r.g. 1221/2018, allegato quale doc. 2 nel presente giudizio).
Vero che i mappali predetti sono confinanti con un'area comprendente un muro di contenimento in fregio al Lago di Mezzola realizzato a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Verceia, che la SI.ra occupa di fatto in via Pt_6 esclusiva, in modo continuato e pacifico da oltre 30 anni, come da documentazione che si rammostra
(doc. 2 del fascicolo di parte del giudizio n.r.g. 1221/2018, allegato quale doc. 2 nel presente giudizio
).
Vero che detta area è identificata ai mappali 6 e 7, foglio 34 del Comune di Verceia, come da documentazione che si rammostra ( doc. 2 del fascicolo di parte del giudizio n.r.g. 1221/2018, allegato quale doc. 2 nel presente giudizio ).
4) Vero che la predetta area risulta compiutamente integrata con la proprietà privata adiacente, essendo deputata ad un uso esclusivo della SI.ra ormai da oltre 30 anni, la quale si occupa della manutenzione ordinaria e Pt_6 straordinaria.
5) Vero che la signora ha sempre Pt_6 utilizzato e goduto, pubblicamente e pacificamente, i terreni in questione da oltre trent'anni.
6) Vero che tale area, situata in prossimità delle acque del lago di Como e comprendente un muro di contenimento - realizzato a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Verceia - risulta occupata, per un periodo ultratrentennale, dalla signora e pertanto sottratta alla fruizione collettiva. Pt_6
Si indicano a teste: , Testimone_1 residente a [...]; sig.ra , residente a [...]
Sandro Pertini n. 28.
B) Si chiede sin d'ora l'ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dalla difesa avversaria con i testi sopra indicati.
C) Occorrendo, si chiede inoltre
l'ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti e delle alterazioni dello stato dei luoghi avvenute che l'area identificata
pagina 3 di 12 dai mappali 6 e 7, Foglio 34, del Comune di Verceia, a seguito dei mutamenti naturali intervenuti, da diversi decenni risulta aver perso il carattere demaniale “.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza del tribunale di Sondrio n. 77/2024 o comunque respingerlo perché infondato e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
in ogni caso, respingere tutte le avverse domande proposte nei confronti dell' Controparte_2 perché inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 77/2024, ha dichiarato inammissibili le domande proposte da e in qualità di procuratrici generali di Parte_4 Persona_2 Pt_6 tendenti ad accertare che essa aveva esercitato e mantenuto il possesso
[...] Pt_6 continuato pluriventennale uti dominus dell'area demaniale in fregio al lago Mezzola.
2. Il giudice aveva dato atto che l'attrice, proprietaria nel Comune di Verceia (SO) di un appezzamento di terreno sito in via Nazionale 37 contraddistinto ai mappali 31 e 394 del
Foglio18, era confinante con un'area comprendente un muro di contenimento in fregio al lago
Mezzola, realizzato a seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Verceia, che occupava in via esclusiva, in modo continuato e pacifico da oltre 20 anni;
Parte_6 tale area era identificata ai mappali 6 e 7, foglio 34 del Comune di Verceia (SO); la predetta area, censita quale demaniale, risultava integrata con le proprietà private adiacenti, non essendo più utilizzata per fini di pubblica utilità, essendo riservata ad uso esclusivo della la Pt_6 perdita della demanialità, palesata dalla circostanza che il bene non assolveva più ad alcun uso pubblico, aveva comportato il passaggio del medesimo nella categoria del patrimonio disponibile e l'assoggettamento al regime della proprietà privata;
tale possesso era utile ai fini dell'usucapione.
3. L'Agenzia deduceva che la sempre per il tramite delle procuratrici, con CP_2 Pt_6 citazione notificata il 6.8.2018, aveva adito il Tribunale di Sondrio per ottenere l'accertamento dell'usucapione degli stessi terreni;
che il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 66/2020 aveva pagina 4 di 12 dichiarato la competenza del Tribunale delle Acque e che la Corte di Cassazione, adita con regolamento di competenza, con ordinanza n. 37235/21, aveva confermato la competenza dell'AGO davanti al quale dunque le parti attrici avevano riassunto il giudizio.
4. Ad avviso della parte convenuta, in ogni caso, la domanda era inammissibile perché coperta dal giudicato, in quanto già nel 2007 le attrici avevano proposto ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, svolgendo identiche domande;
in particolare, il ricorso era stato respinto dal TRAP con sentenza n. 1963/2010 confermata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con sentenza n. 195/2013 anche questa confermata dalla Corte di Cassazione S.U. con sentenza n. 4189/2016.
5. Il giudizio proposto avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva come oggetto esattamente gli stessi beni oggetto del presente giudizio;
la domanda era quella di sdemanializzazione per gli stessi motivi introdotti nel presente contenzioso, con conseguente riconoscimento del diritto di proprietà in capo alla ed era stata respinta con sentenza Pt_6 definitiva;
le domande attoree erano comunque infondate anche nel merito, in quanto l'attrice nel mese di giugno 2016 aveva formulato istanza di sdemanializzazione dei terreni in questione, censiti al Catasto con il foglio 34, mapp. 6 e 7, rigettata con provvedimento prot. n.
2701/2018 non impugnato;
in tale contesto, ne conseguiva l'inclusione dei terreni nelle fasce A
e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), documentata dalle tavole tecniche estratte dal
PGT del Comune di Verceia in allegato all'istanza di sdemanializzazione;
le aree oggetto di causa erano state pertanto valutate dall'Autorità idraulica a rischio di esondazione del lago
Mezzola e come tali sottoposte ad un regime di tutela a garanzia del suolo, delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi;
il divieto di sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico costituiva, inoltre, regola vigente nell'ordinamento sin dal 1904 con l'introduzione del T.U. n. 523.
6. In data 18.10.2023 il procuratore di parte attrice dava atto del decesso di e Parte_6 contestualmente gli eredi di intervenivano in giudizio. Parte_6
7. Il giudice di pima istanza dichiarava le domande attoree inammissibili per intervenuto giudicato. Richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono
pagina 5 di 12 precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le "questioni" (…) che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono" (da ultimo, Cass. civ. n. 6091/2020).
8. In applicazione, quindi, di tali principi al caso di specie, la domanda attorea, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area sita nel Comune di
Verceia, Foglio 34, particelle 6 e 7, risultava coperta dal giudicato derivante dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4189/2016, che aveva definito il giudizio introdotto con ricorso promosso avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta). Come si evince dal ricorso (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta), oggetto del giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche era la stessa area oggetto del presente contenzioso, posto che la aveva formulato la seguente domanda: “dato atto, in Pt_6 ogni caso, della perdita della demanialità e della prescrizione acquisitiva intervenuta, dichiarare il bene di natura privata e, nella specie, di esclusiva proprietà della ricorrente.” La conclusione di cui alla sentenza di primo grado accertava la carenza dei presupposti di fatto della domanda e dunque la perdita della demanialità dell'area in contestazione, difettando di conseguenza anche i presupposti della prescrizione acquisitiva. Ciò in quanto i beni demaniali sono inalienabili (art. 823 c.c.) e non possono formare oggetto di possesso (art. 1145 c.c.), con la conseguenza che non possono essere usucapiti, a meno che intervenga un provvedimento formale della P.A. con cui il bene sia declassificato, passando dal demanio al patrimonio dello
Stato, o che la P.A. compia atti univoci e del tutto incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, “non potendosi peraltro ritenere rilevante a tale ultimo fine la mera inerzia dell'amministrazione nell'adozione di atti di intervento sul bene medesimo
o nei confronti dell'occupante”. Tale conclusione era stata confermata anche dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
9. Il giudice di primo grado dava atto che parte attorea, a fronte dell'eccezione di giudicato, aveva riportato il seguente passaggio della sentenza n. 195/2013 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: “ma, anche se per ipotesi si fosse realizzata una sdemanializzazione tacita, la conseguenza sarebbe stato il passaggio del bene nel patrimonio disponibile e non certo l'acquisto della sua proprietà da parte della ricorrente per usucapione”; parte attorea dunque affermava che sul punto la propria domanda attorea non era coperta da giudicato.
pagina 6 di 12 10. Ad avviso del Tribunale di Sondrio, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, la prospettazione attorea non era condivisibile, in quanto la tesi attorea circa l'intervenuto acquisto della proprietà del bene da parte di per il decorso della Parte_6 prescrizione acquisitiva a seguito di sdemanializzazione tacita era stata esaminata e ritenuta infondata nel giudizio avanti il Tribunale delle Acque, conclusosi definitivamente avanti alla
Corte di Cassazione, per cui tale questione, riproposta nel giudizio innanzi al Tribunale di
Sondrio, risultava coperta dal giudicato in quella sede intervenuto. In conclusione, le domande attoree erano inammissibili e gli attori erano condannati in solido a rifondere CP_2 delle spese di lite.
[...]
11. Avverso la decisione di primo grado interponevano appello gli eredi di ossia Parte_6
, , , , quale Parte_7 Parte_8 CP_3 Parte_4 Parte_5 procuratrice generale di , quali eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
Maria Romanò, chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure.
12. L instava per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e comunque per il rigetto.
13. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 7.1.2025, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'1.4.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
14. Le parti appellanti censurano il passaggio della sentenza gravata nella parte in cui il giudice ha ritenuto la formazione del giudicato. Ora, nel precedente giudizio, citato dalla convenuta in prime cure, era stato concluso che, quand'anche si fosse realizzata una sdemanializzazione tacita, la conseguenza sarebbe stata il passaggio del bene al patrimonio disponibile dello Stato;
con la conseguenza che sul punto la domanda degli appellanti non aveva acquisito autorità di cosa giudicata, sia in punto di perdita della demanialità dell'area de qua, che di intervenuta usucapione, e poteva pertanto formare oggetto dell'azione spiegata con il presente giudizio.
Inoltre, la Cassazione, con sentenza n. 4189/22016, si era limitata a richiamare un principio generale in punto di sindacato sulla motivazione della sentenza gravata, senza in alcun modo indagare nella fattispecie concreta la sussistenza dei presupposti fattuali in punto di sdemanializzazione tacita, ovvero per facta concludentia e del conseguente acquisto per usucapione. pagina 7 di 12 15. Nel merito, pur ammettendo che il terreno conteso costituiva un tempo l'alveo di un corso d'acqua, risultava pacifico che lo stesso avesse definitivamente cessato di farne parte, essendo inglobato nella proprietà di da ben oltre un ventennio. Ora, la c.d. Parte_6 sdemanializzazione di fatto è sostanzialmente ammessa dalla giurisprudenza e tanto consente la configurabilità di un possesso del privato ad usucapionem, anche in modo tacito, pur in carenza di un formale atto di declassificazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione.
A ciò doveva aggiungersi che, essendo la perdita della funzione idraulica anteriore all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, modificatrice degli artt. 946 e 947 c.c. - che ha escluso dall'ordinamento la sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico e che tale norma, per consolidata giurisprudenza, non ha efficacia retroattiva -doveva ritenersi possibile la sdemanializzazione tacita intervenuta nel periodo precedente detta legge. In tal modo, il bene era incluso nella categoria dei beni disponibili e poteva pacificamente essere oggetto di usucapione. L'area in questione risultava situata in prossimità delle acque del lago Mezzola e comprendeva un muro di contenimento realizzato a seguito di concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Verceia ed era stata occupata, per un periodo ultratrentennale, da Parte_6
Inoltre, la presentazione di istanza di sdemanializzazione non era di ostacolo ai fini dell'usucapione dell'area in questione: ciò in quanto il possesso non deve consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in veste di titolare del relativo diritto, bensì è necessario che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza.
16. Opinione della Corte quanto al motivo a fondamento dell'appello. A livello fattuale è utile una breve sintesi dello snodarsi dei vari giudizi intrapresi dalle odierne parti impugnanti.
17. con citazione del 6.8.2018, aveva adito il Tribunale di Sondrio per ottenere Parte_6 declaratoria di usucapione dei terreni de quibus.
18. Il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 656/2020 aveva affermato la competenza del TRAP -
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
19. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37235/2021, confermava che la competenza per accertamento dell'usucapione è del tribunale ordinario;
dunque, le attrici avevano riassunto il giudizio concluso con la sentenza oggi gravata.
pagina 8 di 12 20. In epoca antecedente e precisamente nel 2007 aveva iniziato il giudizio innanzi Parte_6 al svolgendo identiche domande e assumendo che: Pt_9
a. era proprietaria di un terreno in Verceia che occupava un'attigua area demaniale di mq
388 comprendente un muro di contenimento realizzato con concessione edilizia comunale;
b. tale area non aveva alcuna utilità pubblica e lei la usava pacificamente;
c. lo zero idrometrico era stato fissato alla quota di m 199,19 s.l.m. con D.M. n.
1377/1959, ma tale linea non corrispondeva alla effettiva altezza dell'alveo; quindi, era illegittima e tanto comportava la restrizione dell'area demaniale;
d. l'area dalla stessa occupata si trovava a quota superiore al limite demaniale e non aveva le caratteristiche del bene demaniale e non faceva parte dell'alveo o della spiaggia.
21. Il TRAP con sentenza n. 1963/2010 respingeva la domanda.
22. Il TSAP con sentenza n. 195/2013 rigettava l'appello, condividendo la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui la ricorrente non aveva provato che la linea effettiva di demarcazione dell'alveo del Iago Mezzola non corrispondeva più allo zero idrometrico fissato col D.M. del 1959 e che detta linea fosse mutata nel corso degli anni in modo da non comprendere l'area nell'alveo; e neppure aveva fornito elementi tecnici di valutazione idonei a supportare una simile affermazione. Condivideva il rilievo per cui il c.d. zero idrometrico, come individuato dall'Amministrazione non poteva essere contestato e rimesso in discussione con mere ed apodittiche affermazioni della loro non corrispondenza ad una realtà di fatto sopravvenuta e che non trovano alcun riscontro oggettivo in dati tecnici frutto dì rilevamenti ulteriori, altrettanto scrupolosi e costanti nel tempo. La richiesta di CTU era poi inammissibile, sia per la natura meramente esplorativa, sia perché finalizzata ad un sostanziale aggiramento dell'onere della prova. Nessun significativo elemento era addotto a supporto della sdemanializzazione di fatto, ossia tacita. La ricorrente non solo non aveva provato, ma nemmeno aveva chiesto di provare o dedotto circostanze tali da dimostrare non già soltanto una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza, bensì la presenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A., assolutamente incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica.
pagina 9 di 12 23. Con l'unico motivo di ricorso la sosteneva la nullità della sentenza n. 195/2013 per Pt_6 motivazione apparente ed il relativo ricorso, con sentenza n. 4189/2016 della Cassazione, veniva respinto.
24. Ora, con la sentenza oggi impugnata, gli eredi di affermano che non sarebbe Parte_6 coperto da giudicato il passaggio secondo cui, se vi fosse stata la sdemanializzazione tacita, il bene sarebbe transitato nel patrimonio disponibile dello Stato.
25. In verità, con la sentenza Cass. civ. n. 4189/2016 – che pacificamente riguardava gli stessi beni del presente contenzioso - aveva risposto alle censure della che riguardavano: 1) la Pt_6 diversa determinazione dello zero idrometrico con conseguente arretramento dell'area demaniale;
2) il non uso del bene da parte della PA.
26. La Cassazione, in particolare, quanto al non uso del bene da parte della PA ha così osservato:
“in proposito, si deve solo ricordare che queste Sezioni Unite hanno di recente affermato il principio per cui nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994,
n. 37 (che, nel sostituire il te sto dell'alt. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio Idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolle ranza (Cass., S.U., n. 12062 del
2014).
27. Di conseguenza viene a cadere il primo presupposto su cui si fonda la censura delle parti appellanti, ossia che vi sia stata la sdemanializzazione, posto che su questo profilo è intervenuta la cassazione con il passaggio sopra citato. Quindi la cassazione ha affermato che i beni in questione sono demaniali e non possono essere usucapiti, ragione per cui sono irrilevanti i capi di prova reiterati e la richiesta di CTU. Né con la comparsa conclusionale di secondo grado gli appellanti trattano della questione della sdemanializzazione tacita, della irrilevanza della presentazione di istanza di sdemanializzazione e soprattutto non prendono posizione concreta rispetto all'eccezione di giudicato.
28. Alla luce delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conferma integrale della decisione di prime cure.
pagina 10 di 12 29. L'esito del giudizio giustifica la condanna delle parti appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell , avuto riguardo al valore dichiarato, Controparte_2 con l'impiego dei parametri medi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
30. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1897/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da , , , quali Parte_7 Parte_8 CP_3 eredi di in proprio e quale procuratrice Parte_6 Parte_4 Parte_5 generale di in qualità di eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 77/2024 emessa dal Tribunale di Parte_6
Sondrio;
II. condanna in solido , , quali eredi di Parte_7 Parte_8 CP_3
in proprio e quale procuratrice generale Parte_6 Parte_4 Parte_5 di in qualità di eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2 Pt_6
a rimborsare, in favore dell , le spese processuali del grado,
[...] Controparte_2 che liquida in complessivi € 6.946,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15%, ed accessori come per legge;
III. dichiara, quanto agli appellanti , , , quali Parte_7 Parte_8 CP_3 eredi di in proprio e quale procuratrice Parte_6 Parte_4 Parte_5 generale di in qualità di eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. Parte_6
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 1.4.2025.
pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1897/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), quali eredi di C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , Persona_1 Parte_4 C.F._4 Parte_5
in proprio e quale procuratrice generale di in qualità di eredi di Controparte_1
(C.F. ), a sua volta erede di con Persona_2 C.F._5 Persona_1 il patrocinio dell'avv. BRUNO BIANCHI, elettivamente domiciliati in VIA S. GIOVANNI SUL
MURO 18 MILANO presso il difensore appellanti contro pagina 1 di 12 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_1
STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso gli uffici dell'AVVOCATURA appellata avente ad oggetto: Usucapione
Conclusioni per quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , in proprio e quale procuratrice Persona_1 Parte_4 Parte_5 generale di in qualità di eredi di , a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
Persona_1
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza oggetto d'impugnazione, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, così provvedere:
Nel merito:
- in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza in epigrafe, accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si trascrivono: “ - rigettare l'eccezione di inammissibilità ed improponibilità della domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- accertare che la SI.ra ( e ora gli Eredi, odierni appellanti) ha esercitato e mantenuto Parte_6 il possesso continuato pluriventennale uti dominus dell'area di cui in premessa e per l'effetto dichiarare il trasferimento di proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. in favore della
SI.ra ( e ora degli Eredi, odierni appellanti) dell'area così individuata: Comune di Verceia, Pt_6
Foglio 34, particelle 6 e 7;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari all'uopo competente la relativa trascrizione della sentenza accertante l'intervenuta usucapione a favore della SI.ra ( e ora degli Eredi, Parte_6 odierni appellanti), con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria:
A) Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di seguito dedotti:
Vero che la SI.ra è Parte_6 proprietaria nel Comune di Verceia (SO) di un appezzamento di terreno e fabbricati siti in Via pagina 2 di 12 nazionale n. 37, contraddistinti ai mappali nn. 31 e 394, Fg. 18, come da documentazione che si rammostra (doc. 2 del fascicolo di parte del giudizio n.r.g. 1221/2018, allegato quale doc. 2 nel presente giudizio).
Vero che i mappali predetti sono confinanti con un'area comprendente un muro di contenimento in fregio al Lago di Mezzola realizzato a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Verceia, che la SI.ra occupa di fatto in via Pt_6 esclusiva, in modo continuato e pacifico da oltre 30 anni, come da documentazione che si rammostra
(doc. 2 del fascicolo di parte del giudizio n.r.g. 1221/2018, allegato quale doc. 2 nel presente giudizio
).
Vero che detta area è identificata ai mappali 6 e 7, foglio 34 del Comune di Verceia, come da documentazione che si rammostra ( doc. 2 del fascicolo di parte del giudizio n.r.g. 1221/2018, allegato quale doc. 2 nel presente giudizio ).
4) Vero che la predetta area risulta compiutamente integrata con la proprietà privata adiacente, essendo deputata ad un uso esclusivo della SI.ra ormai da oltre 30 anni, la quale si occupa della manutenzione ordinaria e Pt_6 straordinaria.
5) Vero che la signora ha sempre Pt_6 utilizzato e goduto, pubblicamente e pacificamente, i terreni in questione da oltre trent'anni.
6) Vero che tale area, situata in prossimità delle acque del lago di Como e comprendente un muro di contenimento - realizzato a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Verceia - risulta occupata, per un periodo ultratrentennale, dalla signora e pertanto sottratta alla fruizione collettiva. Pt_6
Si indicano a teste: , Testimone_1 residente a [...]; sig.ra , residente a [...]
Sandro Pertini n. 28.
B) Si chiede sin d'ora l'ammissione a prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dalla difesa avversaria con i testi sopra indicati.
C) Occorrendo, si chiede inoltre
l'ammissione di C.T.U. finalizzata ad accertare, attraverso rilevamenti, ispezioni e verifiche, tenuto conto dei documenti agli atti e delle alterazioni dello stato dei luoghi avvenute che l'area identificata
pagina 3 di 12 dai mappali 6 e 7, Foglio 34, del Comune di Verceia, a seguito dei mutamenti naturali intervenuti, da diversi decenni risulta aver perso il carattere demaniale “.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza del tribunale di Sondrio n. 77/2024 o comunque respingerlo perché infondato e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
in ogni caso, respingere tutte le avverse domande proposte nei confronti dell' Controparte_2 perché inammissibili ed infondate.
Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 77/2024, ha dichiarato inammissibili le domande proposte da e in qualità di procuratrici generali di Parte_4 Persona_2 Pt_6 tendenti ad accertare che essa aveva esercitato e mantenuto il possesso
[...] Pt_6 continuato pluriventennale uti dominus dell'area demaniale in fregio al lago Mezzola.
2. Il giudice aveva dato atto che l'attrice, proprietaria nel Comune di Verceia (SO) di un appezzamento di terreno sito in via Nazionale 37 contraddistinto ai mappali 31 e 394 del
Foglio18, era confinante con un'area comprendente un muro di contenimento in fregio al lago
Mezzola, realizzato a seguito di regolare concessione edilizia rilasciata dal Comune di Verceia, che occupava in via esclusiva, in modo continuato e pacifico da oltre 20 anni;
Parte_6 tale area era identificata ai mappali 6 e 7, foglio 34 del Comune di Verceia (SO); la predetta area, censita quale demaniale, risultava integrata con le proprietà private adiacenti, non essendo più utilizzata per fini di pubblica utilità, essendo riservata ad uso esclusivo della la Pt_6 perdita della demanialità, palesata dalla circostanza che il bene non assolveva più ad alcun uso pubblico, aveva comportato il passaggio del medesimo nella categoria del patrimonio disponibile e l'assoggettamento al regime della proprietà privata;
tale possesso era utile ai fini dell'usucapione.
3. L'Agenzia deduceva che la sempre per il tramite delle procuratrici, con CP_2 Pt_6 citazione notificata il 6.8.2018, aveva adito il Tribunale di Sondrio per ottenere l'accertamento dell'usucapione degli stessi terreni;
che il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 66/2020 aveva pagina 4 di 12 dichiarato la competenza del Tribunale delle Acque e che la Corte di Cassazione, adita con regolamento di competenza, con ordinanza n. 37235/21, aveva confermato la competenza dell'AGO davanti al quale dunque le parti attrici avevano riassunto il giudizio.
4. Ad avviso della parte convenuta, in ogni caso, la domanda era inammissibile perché coperta dal giudicato, in quanto già nel 2007 le attrici avevano proposto ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, svolgendo identiche domande;
in particolare, il ricorso era stato respinto dal TRAP con sentenza n. 1963/2010 confermata dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con sentenza n. 195/2013 anche questa confermata dalla Corte di Cassazione S.U. con sentenza n. 4189/2016.
5. Il giudizio proposto avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva come oggetto esattamente gli stessi beni oggetto del presente giudizio;
la domanda era quella di sdemanializzazione per gli stessi motivi introdotti nel presente contenzioso, con conseguente riconoscimento del diritto di proprietà in capo alla ed era stata respinta con sentenza Pt_6 definitiva;
le domande attoree erano comunque infondate anche nel merito, in quanto l'attrice nel mese di giugno 2016 aveva formulato istanza di sdemanializzazione dei terreni in questione, censiti al Catasto con il foglio 34, mapp. 6 e 7, rigettata con provvedimento prot. n.
2701/2018 non impugnato;
in tale contesto, ne conseguiva l'inclusione dei terreni nelle fasce A
e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), documentata dalle tavole tecniche estratte dal
PGT del Comune di Verceia in allegato all'istanza di sdemanializzazione;
le aree oggetto di causa erano state pertanto valutate dall'Autorità idraulica a rischio di esondazione del lago
Mezzola e come tali sottoposte ad un regime di tutela a garanzia del suolo, delle popolazioni e degli insediamenti residenziali e produttivi;
il divieto di sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico costituiva, inoltre, regola vigente nell'ordinamento sin dal 1904 con l'introduzione del T.U. n. 523.
6. In data 18.10.2023 il procuratore di parte attrice dava atto del decesso di e Parte_6 contestualmente gli eredi di intervenivano in giudizio. Parte_6
7. Il giudice di pima istanza dichiarava le domande attoree inammissibili per intervenuto giudicato. Richiamava l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono
pagina 5 di 12 precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le "questioni" (…) che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono" (da ultimo, Cass. civ. n. 6091/2020).
8. In applicazione, quindi, di tali principi al caso di specie, la domanda attorea, volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area sita nel Comune di
Verceia, Foglio 34, particelle 6 e 7, risultava coperta dal giudicato derivante dalla sentenza a
Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4189/2016, che aveva definito il giudizio introdotto con ricorso promosso avanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta). Come si evince dal ricorso (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta), oggetto del giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche era la stessa area oggetto del presente contenzioso, posto che la aveva formulato la seguente domanda: “dato atto, in Pt_6 ogni caso, della perdita della demanialità e della prescrizione acquisitiva intervenuta, dichiarare il bene di natura privata e, nella specie, di esclusiva proprietà della ricorrente.” La conclusione di cui alla sentenza di primo grado accertava la carenza dei presupposti di fatto della domanda e dunque la perdita della demanialità dell'area in contestazione, difettando di conseguenza anche i presupposti della prescrizione acquisitiva. Ciò in quanto i beni demaniali sono inalienabili (art. 823 c.c.) e non possono formare oggetto di possesso (art. 1145 c.c.), con la conseguenza che non possono essere usucapiti, a meno che intervenga un provvedimento formale della P.A. con cui il bene sia declassificato, passando dal demanio al patrimonio dello
Stato, o che la P.A. compia atti univoci e del tutto incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, “non potendosi peraltro ritenere rilevante a tale ultimo fine la mera inerzia dell'amministrazione nell'adozione di atti di intervento sul bene medesimo
o nei confronti dell'occupante”. Tale conclusione era stata confermata anche dal Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
9. Il giudice di primo grado dava atto che parte attorea, a fronte dell'eccezione di giudicato, aveva riportato il seguente passaggio della sentenza n. 195/2013 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: “ma, anche se per ipotesi si fosse realizzata una sdemanializzazione tacita, la conseguenza sarebbe stato il passaggio del bene nel patrimonio disponibile e non certo l'acquisto della sua proprietà da parte della ricorrente per usucapione”; parte attorea dunque affermava che sul punto la propria domanda attorea non era coperta da giudicato.
pagina 6 di 12 10. Ad avviso del Tribunale di Sondrio, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, la prospettazione attorea non era condivisibile, in quanto la tesi attorea circa l'intervenuto acquisto della proprietà del bene da parte di per il decorso della Parte_6 prescrizione acquisitiva a seguito di sdemanializzazione tacita era stata esaminata e ritenuta infondata nel giudizio avanti il Tribunale delle Acque, conclusosi definitivamente avanti alla
Corte di Cassazione, per cui tale questione, riproposta nel giudizio innanzi al Tribunale di
Sondrio, risultava coperta dal giudicato in quella sede intervenuto. In conclusione, le domande attoree erano inammissibili e gli attori erano condannati in solido a rifondere CP_2 delle spese di lite.
[...]
11. Avverso la decisione di primo grado interponevano appello gli eredi di ossia Parte_6
, , , , quale Parte_7 Parte_8 CP_3 Parte_4 Parte_5 procuratrice generale di , quali eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
Maria Romanò, chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate in prime cure.
12. L instava per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e comunque per il rigetto.
13. Dopo l'udienza di prima comparizione in data 7.1.2025, la causa era trattenuta in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c. all'udienza dell'1.4.2025 con assegnazione dei termini per il deposito delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle note di replica.
Motivi della decisione
14. Le parti appellanti censurano il passaggio della sentenza gravata nella parte in cui il giudice ha ritenuto la formazione del giudicato. Ora, nel precedente giudizio, citato dalla convenuta in prime cure, era stato concluso che, quand'anche si fosse realizzata una sdemanializzazione tacita, la conseguenza sarebbe stata il passaggio del bene al patrimonio disponibile dello Stato;
con la conseguenza che sul punto la domanda degli appellanti non aveva acquisito autorità di cosa giudicata, sia in punto di perdita della demanialità dell'area de qua, che di intervenuta usucapione, e poteva pertanto formare oggetto dell'azione spiegata con il presente giudizio.
Inoltre, la Cassazione, con sentenza n. 4189/22016, si era limitata a richiamare un principio generale in punto di sindacato sulla motivazione della sentenza gravata, senza in alcun modo indagare nella fattispecie concreta la sussistenza dei presupposti fattuali in punto di sdemanializzazione tacita, ovvero per facta concludentia e del conseguente acquisto per usucapione. pagina 7 di 12 15. Nel merito, pur ammettendo che il terreno conteso costituiva un tempo l'alveo di un corso d'acqua, risultava pacifico che lo stesso avesse definitivamente cessato di farne parte, essendo inglobato nella proprietà di da ben oltre un ventennio. Ora, la c.d. Parte_6 sdemanializzazione di fatto è sostanzialmente ammessa dalla giurisprudenza e tanto consente la configurabilità di un possesso del privato ad usucapionem, anche in modo tacito, pur in carenza di un formale atto di declassificazione, purché si sia in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione.
A ciò doveva aggiungersi che, essendo la perdita della funzione idraulica anteriore all'entrata in vigore della legge n. 37/1994, modificatrice degli artt. 946 e 947 c.c. - che ha escluso dall'ordinamento la sdemanializzazione tacita dei beni del Demanio idrico e che tale norma, per consolidata giurisprudenza, non ha efficacia retroattiva -doveva ritenersi possibile la sdemanializzazione tacita intervenuta nel periodo precedente detta legge. In tal modo, il bene era incluso nella categoria dei beni disponibili e poteva pacificamente essere oggetto di usucapione. L'area in questione risultava situata in prossimità delle acque del lago Mezzola e comprendeva un muro di contenimento realizzato a seguito di concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Verceia ed era stata occupata, per un periodo ultratrentennale, da Parte_6
Inoltre, la presentazione di istanza di sdemanializzazione non era di ostacolo ai fini dell'usucapione dell'area in questione: ciò in quanto il possesso non deve consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in veste di titolare del relativo diritto, bensì è necessario che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza.
16. Opinione della Corte quanto al motivo a fondamento dell'appello. A livello fattuale è utile una breve sintesi dello snodarsi dei vari giudizi intrapresi dalle odierne parti impugnanti.
17. con citazione del 6.8.2018, aveva adito il Tribunale di Sondrio per ottenere Parte_6 declaratoria di usucapione dei terreni de quibus.
18. Il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 656/2020 aveva affermato la competenza del TRAP -
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
19. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37235/2021, confermava che la competenza per accertamento dell'usucapione è del tribunale ordinario;
dunque, le attrici avevano riassunto il giudizio concluso con la sentenza oggi gravata.
pagina 8 di 12 20. In epoca antecedente e precisamente nel 2007 aveva iniziato il giudizio innanzi Parte_6 al svolgendo identiche domande e assumendo che: Pt_9
a. era proprietaria di un terreno in Verceia che occupava un'attigua area demaniale di mq
388 comprendente un muro di contenimento realizzato con concessione edilizia comunale;
b. tale area non aveva alcuna utilità pubblica e lei la usava pacificamente;
c. lo zero idrometrico era stato fissato alla quota di m 199,19 s.l.m. con D.M. n.
1377/1959, ma tale linea non corrispondeva alla effettiva altezza dell'alveo; quindi, era illegittima e tanto comportava la restrizione dell'area demaniale;
d. l'area dalla stessa occupata si trovava a quota superiore al limite demaniale e non aveva le caratteristiche del bene demaniale e non faceva parte dell'alveo o della spiaggia.
21. Il TRAP con sentenza n. 1963/2010 respingeva la domanda.
22. Il TSAP con sentenza n. 195/2013 rigettava l'appello, condividendo la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui la ricorrente non aveva provato che la linea effettiva di demarcazione dell'alveo del Iago Mezzola non corrispondeva più allo zero idrometrico fissato col D.M. del 1959 e che detta linea fosse mutata nel corso degli anni in modo da non comprendere l'area nell'alveo; e neppure aveva fornito elementi tecnici di valutazione idonei a supportare una simile affermazione. Condivideva il rilievo per cui il c.d. zero idrometrico, come individuato dall'Amministrazione non poteva essere contestato e rimesso in discussione con mere ed apodittiche affermazioni della loro non corrispondenza ad una realtà di fatto sopravvenuta e che non trovano alcun riscontro oggettivo in dati tecnici frutto dì rilevamenti ulteriori, altrettanto scrupolosi e costanti nel tempo. La richiesta di CTU era poi inammissibile, sia per la natura meramente esplorativa, sia perché finalizzata ad un sostanziale aggiramento dell'onere della prova. Nessun significativo elemento era addotto a supporto della sdemanializzazione di fatto, ossia tacita. La ricorrente non solo non aveva provato, ma nemmeno aveva chiesto di provare o dedotto circostanze tali da dimostrare non già soltanto una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza, bensì la presenza di atti univoci, concludenti e positivi della P.A., assolutamente incompatibili con la volontà di conservare al bene la sua destinazione pubblica.
pagina 9 di 12 23. Con l'unico motivo di ricorso la sosteneva la nullità della sentenza n. 195/2013 per Pt_6 motivazione apparente ed il relativo ricorso, con sentenza n. 4189/2016 della Cassazione, veniva respinto.
24. Ora, con la sentenza oggi impugnata, gli eredi di affermano che non sarebbe Parte_6 coperto da giudicato il passaggio secondo cui, se vi fosse stata la sdemanializzazione tacita, il bene sarebbe transitato nel patrimonio disponibile dello Stato.
25. In verità, con la sentenza Cass. civ. n. 4189/2016 – che pacificamente riguardava gli stessi beni del presente contenzioso - aveva risposto alle censure della che riguardavano: 1) la Pt_6 diversa determinazione dello zero idrometrico con conseguente arretramento dell'area demaniale;
2) il non uso del bene da parte della PA.
26. La Cassazione, in particolare, quanto al non uso del bene da parte della PA ha così osservato:
“in proposito, si deve solo ricordare che queste Sezioni Unite hanno di recente affermato il principio per cui nel regime anteriore a quello introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994,
n. 37 (che, nel sostituire il te sto dell'alt. 947 cod. civ., ha espressamente escluso, per il futuro, tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio Idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolle ranza (Cass., S.U., n. 12062 del
2014).
27. Di conseguenza viene a cadere il primo presupposto su cui si fonda la censura delle parti appellanti, ossia che vi sia stata la sdemanializzazione, posto che su questo profilo è intervenuta la cassazione con il passaggio sopra citato. Quindi la cassazione ha affermato che i beni in questione sono demaniali e non possono essere usucapiti, ragione per cui sono irrilevanti i capi di prova reiterati e la richiesta di CTU. Né con la comparsa conclusionale di secondo grado gli appellanti trattano della questione della sdemanializzazione tacita, della irrilevanza della presentazione di istanza di sdemanializzazione e soprattutto non prendono posizione concreta rispetto all'eccezione di giudicato.
28. Alla luce delle sopra esposte considerazioni segue il rigetto dell'appello, con conferma integrale della decisione di prime cure.
pagina 10 di 12 29. L'esito del giudizio giustifica la condanna delle parti appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell , avuto riguardo al valore dichiarato, Controparte_2 con l'impiego dei parametri medi per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
30. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 1897/24 R.G. ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da , , , quali Parte_7 Parte_8 CP_3 eredi di in proprio e quale procuratrice Parte_6 Parte_4 Parte_5 generale di in qualità di eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 77/2024 emessa dal Tribunale di Parte_6
Sondrio;
II. condanna in solido , , quali eredi di Parte_7 Parte_8 CP_3
in proprio e quale procuratrice generale Parte_6 Parte_4 Parte_5 di in qualità di eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2 Pt_6
a rimborsare, in favore dell , le spese processuali del grado,
[...] Controparte_2 che liquida in complessivi € 6.946,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15%, ed accessori come per legge;
III. dichiara, quanto agli appellanti , , , quali Parte_7 Parte_8 CP_3 eredi di in proprio e quale procuratrice Parte_6 Parte_4 Parte_5 generale di in qualità di eredi di a sua volta erede di Controparte_1 Persona_2
la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. Parte_6
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, in data 1.4.2025.
pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 12 di 12