Sentenza 14 novembre 2023
Massime • 1
In materia di revoca di agevolazioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito d'imposta, previsto dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione del Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 19, lettera h). Nel caso di specie, vertendosi su un'ontologia giuridica molto chiara, ossia su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi univocamente mirati alla revoca di un'agevolazione fiscale (accise sul gasolio), si ritiene che debba essere applicata l'interpretazione legislativa sopra evidenziata.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2023, n. 31682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31682 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
– ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – Oggetto: accise - agevolazioni - revoca - giurisdizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 31682 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: MANZON ENRICO Data pubblicazione: 14/11/2023 2 di 4 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 141/10/2020, depositata il 4 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Basile, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. uditi gli Avv. Vincenzo Maria Dona e Laura Paolucci. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, in riforma della sentenza n. 172/1/18 della Commissione tributaria provinciale di Livorno, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, indicando la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, sull'impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico proposto da Serfer - Servizi Ferroviari srl contro il provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale di Livorno, che aveva revocato il codice attribuitole al fine del godimento dell'agevolazione sull'accisa gravante sul gasolio impiegato nella percorrenza di due tratte ferroviarie gestite nell'interesse di un soggetto terzo (Solvay Chimica spa). La CTR osservava in particolare che l'atto impugnato e quello sul quale aveva provveduto non potevano ricondursi alla giurisdizione tributaria, specificamente ex art. 19, lett. h), d.lgs 546/1992, non incidendo su di un rapporto d'imposta concreto, ma soltanto valutando in astratto la concedibilità (revocata) di un'agevolazione fiscale (in materia di accise su olii minerali combustibili). Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, nel frattempo ridenominatasi IA NT & Terminal srl deducendo un motivo unico. 3 di 4 Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo dedotto la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2, 19, d.lgs 546/1992, 24, Cost., poiché la CTR ha negato la giurisdizione tributaria ed affermato quella del giudice amministrativo. La censura è fondata. Va anzitutto rilevato che il giudizio può essere definito al livello di questa Sezione semplice, posto che le SU civili si sono già espresse sulla questione di giurisdizione in materia di "revoca di agevolazioni", com'è pacificamente oggetto del processo in esame, esprimendo il principio di diritto che «È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito imposta, previsto dall'art. 4, commi da 181 a 186 e 189 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione dell'art. 19, lett. h) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» (Sez. U, Sentenza n. 9841 del 05/05/2011, Rv. 617552 - 01). Pur trattandosi di una diversa fattispecie concreta, a tale arresto deve tuttavia attribuirsi una portata interpretativa di ordine generale dell’art. 19, comma 1, lett. h) d.lgs 546/1992, alla quale il Collegio intende senz'altro dare seguito. Del resto il caso che occupa ha un'ontologia giuridica molto chiara, vertendo su provvedimenti -di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza 4 di 4 procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi (come puntualmente, per autosufficienza, allegato dalla ricorrente)- univocamente mirati alla revoca di un'agevolazione fiscale (accise sul gasolio). Non può pertanto dubitarsi circa la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine agli atti impugnati, essendo il richiamo all'art. 7, legge 212/2000 non pertinente. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma 28 settembre 2023 Il presidente Il consigliere est.