Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2023, n. 31682
CASS
Sentenza 14 novembre 2023

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In materia di revoca di agevolazioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui viene revocato il credito d'imposta, previsto dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 350, art. 4, commi da 181 a 186 e 189, a favore delle imprese editrici, in misura corrispondente ad una percentuale della spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno 2004 per la carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, in quanto tale beneficio, avendo l'effetto di ridurre l'importo dell'imposta altrimenti dovuta, è da considerarsi un'agevolazione tributaria, il cui diniego o la cui revoca sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria, in base all'espressa previsione del Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 19, lettera h). Nel caso di specie, vertendosi su un'ontologia giuridica molto chiara, ossia su provvedimenti di cui la decisione sul ricorso gerarchico è soltanto il segmento conclusivo di una sequenza procedimentale nella quale altri provvedimenti sono stati emessi univocamente mirati alla revoca di un'agevolazione fiscale (accise sul gasolio), si ritiene che debba essere applicata l'interpretazione legislativa sopra evidenziata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/11/2023, n. 31682
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31682
    Data del deposito : 14 novembre 2023
    Fonte ufficiale :

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