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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8928/2024 R.G. e vertente TRA
nata a [...] il [...], quale Parte_1 procuratrice di , nato a [...] il [...], rapp.ta e Parte_2 difesa dall'avv.to Gianluca Di Stavolo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to CP_1
Domenico D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.12.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole di indennità di accompagnamento, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' CP_1 mediante invio di modello AP70 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti, ma che l' in data 01.06.2022 aveva provveduto alla liquidazione della CP_2 prestazione richiesta con decorrenza 01.12.21 in luogo di ottobre 2020 come indicato nel citato decreto di omologa. Deduceva, inoltre, di aver presentato, in data 14.10.2022, domanda di ricostituzione INV CIV, allegando certificato storico di residenza, non ricevendo riscontro;
di aver, altresì, avanzato in data 25.03.2024 domanda di accesso agli atti chiedendo le ragioni dello spostamento della decorrenza, senza ricevere riscontro alcuno. Dedotta, allora, l'illegittimità del provvedimento di liquidazione emesso giacché in contrasto rispetto a quanto statuito nel decreto di omologa, concludeva, chiedendo, di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2020 al 30.11.2021 in ottemperanza a quanto stabilito dal suintestato Tribunale con omologa del 28.06.2021 (R.G. 2748/2019) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 delle somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2020 al 30.11.2021, oltre interessi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 documentando l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale, sicchè esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' che ha pagato prima dello svolgimento dell'udienza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
nata a [...] il [...], quale Parte_1 procuratrice di , nato a [...] il [...], rapp.ta e Parte_2 difesa dall'avv.to Gianluca Di Stavolo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to CP_1
Domenico D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09.12.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole di indennità di accompagnamento, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' CP_1 mediante invio di modello AP70 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti, ma che l' in data 01.06.2022 aveva provveduto alla liquidazione della CP_2 prestazione richiesta con decorrenza 01.12.21 in luogo di ottobre 2020 come indicato nel citato decreto di omologa. Deduceva, inoltre, di aver presentato, in data 14.10.2022, domanda di ricostituzione INV CIV, allegando certificato storico di residenza, non ricevendo riscontro;
di aver, altresì, avanzato in data 25.03.2024 domanda di accesso agli atti chiedendo le ragioni dello spostamento della decorrenza, senza ricevere riscontro alcuno. Dedotta, allora, l'illegittimità del provvedimento di liquidazione emesso giacché in contrasto rispetto a quanto statuito nel decreto di omologa, concludeva, chiedendo, di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dei ratei a titolo di indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2020 al 30.11.2021 in ottemperanza a quanto stabilito dal suintestato Tribunale con omologa del 28.06.2021 (R.G. 2748/2019) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 delle somme dovute a titolo di ratei di indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2020 al 30.11.2021, oltre interessi. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' CP_1 documentando l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale, sicchè esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia, del carattere seriale del contenzioso, della celebrazione di una sola udienza e del comportamento processuale dell' che ha pagato prima dello svolgimento dell'udienza. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli