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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3309/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3309/2021 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CECILIA PARLANTE e l'avv. EMILIO MARCON ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. LUIGI DALLA ROSA convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 16/10/2024,
- per il ricorrente: “NEL MERITO:
1. Il figlio sarà affidato in Persona_1 modo esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater, al signor con collocazione Parte_1
1 presso il padre e residenza anagrafica presso lo stesso.
2. La signora potrà CP_1 continuare a vedere il figlio durante gli incontri fissati dal Consultorio Familiare Per_1
e con le modalità che di volta in volta questo stabilirà e salva la possibilità per la medesima di svolgere i colloqui scolastici informativi con gli insegnanti del figlio come Per_1 concordato all'udienza del 01.02.2024. 3. La signora verserà al padre la somma CP_1 mensile di non meno di Euro 250,00 a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di presentazione del ricorso e con rivalutazione ISTAT nei termini di legge. La madre verserà altresì il 50% del costo delle spese straordinarie per il figlio dietro presentazione di ricevuta o Per_1 scontrino fiscale o fattura da parte del padre secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
4. Ammonirsi ex art.709 ter c.p.c. (ora CP_1
473 bis39 c.p.c.) per le gravi inadempienze delle disposizioni giudiziali inerenti il minore figlio 5. Con rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente”; Per_1
- per la resistente: “1) rigettarsi le richieste del ricorrente inerenti la responsabilità genitoriale;
2) rigettarsi le richieste del ricorrente inerenti la domanda sul mantenimento del figlio ed, anzi, ridursi l'entità dell'assegno già disposto in considerazione che CP_1
deve provvedere anche al mantenimento di due altri figli minori propri;
3) disporsi
[...]
l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente, revocando la precedente decisione sul punto del Tribunale di Treviso. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ivi compresa la rifusione delle spese generali nella misura vigente, oltre IVA e CPA” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 26/04/2021 chiedeva pronunciarsi, Parte_1
alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in TREBASELEGHE il 02/04/2011 con , CP_1
dall'unione con la quale era nato il figlio (15/09/2011), tuttora Per_1
minorenne.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza non definitiva n. 2429/2018 emessa dal Tribunale di Treviso – in procedimento poi
2 definito con sentenza n. 850/2022 – e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile una riconciliazione.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, dando altresì atto di aver dato alla luce un figlio ( ), nato nel dicembre 2019 dalla relazione con un nuovo Per_2
compagno.
Comparse le parti all'udienza presidenziale, con separata ordinanza del
18/03/2022 il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori, confermando l'affidamento esclusivo “rinforzato” del figlio minore al padre, con collocazione prevalente e residenza presso di lui e con visite materne secondo le tempistiche indicate dai Servizi Sociali di TR, e ponendo a carico della sig.ra il pagamento di € 200,00 mensili oltre ISTAT su base annua CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; nominato se stesso quale GI, disponeva il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito della memoria integrativa e della memoria di costituzione.
Depositate le rispettive memorie, su conforme istanza dei difensori delle parti era emessa la sentenza parziale sullo status n. 300/2023, con rimessione in istruttoria per la decisione sulle ulteriori istanze e concessione di termini ex art. 183 VI co.
c.p.c.; all'udienza del 5 ottobre 2023 la difesa di parte ricorrente lamentava tanto la diserzione agli incontri col figlio da parte della madre quanto la sua mancata contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del minore;
la difesa di parte convenuta, invece, dava atto della nascita di una figlia , nata dalla Per_3
relazione della sig.ra con il compagno convivente, e chiedeva disporsi ctu CP_1
per accertamento della capacità genitoriale di padre.
3 All'udienza del 01/02/2024, venivano sentite personalmente le parti e il ricorrente dava atto che, a seguito di valutazione neuropsicologica del figlio minore, richiesta dalla scuola, era emersa una diagnosi di ADHD – disturbo dell'attenzione e che il medesimo era seguito da uno psicologo del consultorio della ULSS6 Euganea – distretto di TR;
all'udienza, dopo ampia discussione le parti convenivano che “il padre comunichi ogni mese per email alla madre di un breve resoconto sui Per_1
principali avvenimenti relativi al figlio, sulle condizioni di salute psicofisica e sull'andamento scola- stico e altri ritenuti rilevanti;
queste comunicazioni non dovranno contenere commenti ma unicamente informazioni” e concordavano altresì “sulla possibilità, per la madre di svolgere
i colloqui scolastici informativi con gli insegnanti di . Per_1
In data 27/05/2024 venivano depositate la relazione clinica dallo Psicologo del
Servizio per l'Età Evolutiva di TR (dell'aprile 2024) nonché le relazioni del Consultorio Familiare di Camposampiero, di cui l'ultima del 7 maggio 2024 dava atto di come “la misura dell'affido “super-esclusivo” al padre abbia acuito la distanza e la “scissione” tra le figure genitoriali, fino a determinare un'esclusione totale della figura materna, assente nelle relazione con il figlio sotto ogni aspetto” e concludeva in senso favorevole a
“un nuovo mandato da parte del Tribunale, che ne ridefinisca ruoli e obiettivi alla luce dell'esperienza pregressa e delle notevoli difficoltà fin qui riscontrate”, con presa in carico da parte dei Servizi Territoriali territorialmente competenti a fronte de trasferimento della residenza del minore presso il Comune di Quarto d'Altino.
All'udienza del 18/06/2024 il Giudice procedeva all'ascolto del minore, il quale affermava, con riguardo al padre che “mi piace stare con mio papà” e con riguardo alla madre che “Non mi ricordo l'ultima volta che ci siamo visti con la mamma…. La mamma non è venuta a vedermi a giocare a calcio, né a scuola…A me non farebbe piacere che mamma venisse a vedermi – perché mi ha abbandonato da piccolo…Io anche adesso non voglio più vederla”; i difensori precisavano le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 15/10/2024 per il ricorrente e il 14/10/2024
4 per la resistente e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva come da nota agli atti.
Già statuito, con sentenza non definitiva n. 300/2023, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
In punto di affidamento della prole minore, si rammenta – in diritto – che per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587). Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i
5 figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337- quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nella specie, la resistente si sta da lungo tempo disinteressando del figlio, prima della separazione lasciandolo col padre, senza frequentarlo, inizialmente in modo sporadico e successivamente perdendo anche quella minima consuetudine (v. verbale ud.
3.12.2021 ove la resistente ha dichiarato: - “Vedo G. solo mezz'ora a settimana – presso i Servizi Sociali. Sono loro che hanno ritenuto di ridurre i tempi per il suo atteggiamento verso di me. Anche al telefono mio figlio di mi dice: stronza, cretina di merda, puttana. Ritengo che non ci sia il padre presente – non si sente nessuna voce sotto. Né il padre mi contatta per affrontare questa situazione. Agli incontri è presente anche il padre, questo mi mette a disagio”) e non provvede al suo mantenimento, se non occasionalmente e con somme irrisorie, come da lei stesa ammesso, affermando: - “Vivo in affitto, intestato al mio compagno, che paga 460 € di canone mensile;
vivo con il mio compagno che lavora
– trasportatore. Con lui ho un bimbo che compie due anni ora a dicembre. Io lavoro [con contratto a termine] … la mia paga netta è di circa 1400,00 € mensili … Non sto pagando nulla per G. non avendo i mezzi economici” (loc. ult. cit.).
Nel corso del presente processo, lamentando di essere esclusa dalla vita del minore, che nel frattempo ha manifestato un netto rifiuto di vederla (v. verbale ascolto di ma non esercitando di fatto neppure le facoltà consustanziali alla Tes_1
responsabilità parentale, come per esempio quella di vedere il figlio presso i Servizi
Sociali o recarsi ai colloqui con gli insegnanti, come da lei stessa richiesto (v. verbale ud.
9.1.2023 e ud.
1.2.2024 e 23.5.2024) nel suo accidentato percorso scolastico o tenersi informata sulle sue condizioni.
Così facendo, la resistente ha non solo dimostrato la propria scarsa idoneità genitoriale rispetto alla funzione della cura e protezione ed anche a quella organizzativa della vita del minore, ma si è altresì preclusa la possibilità di esercitarle
6 efficacemente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 316 c.c. che le conforma alle inclinazioni ed alle aspirazioni del figlio – non conoscendo, in concreto, né quelle, né queste.
Va pertanto disposto l'affidamento esclusivo di al padre, che assumerà Per_1
da solo anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza per residenza, salute, istruzione, educazione del minore.
Per consolidare il recupero delle autonomie del minore ed una sua equilibrata crescita, considerate anche le fragilità del nucleo di appartenenza di Per_1
appare opportuno disporre il monitoraggio da parte dei servizi sociali del Comune di residenza (oggi, Quinto di Treviso), con relazione annuale al Giudice Tutelare presso il Tribunale territorialmente competente.
In continuità con le sue abitudini consolidate, vivrà col padre, presso il Per_1
quale sarà prevalentemente collocato.
Eventuali visite della madre saranno organizzate in spazio neutro dai Servizi Sociali di Quinto di Treviso su richiesta della stessa, ascoltato il minore e sentito il padre;
con facoltà di sospenderle se disturbanti per Per_1
Sul piano economico, visto l'art. 337 ter c.c. e tenuto conto dei tempi di permanenza del minore esclusivamente presso il padre e della capacità reddituale, pur potenziale, della madre per giovane età e pregressa esperienza nel settore della ristorazione, nonostante che ella abbia da poco avuto altri due figli dall'attuale compagno, con cui vive e occasionalmente collabora nella gestione di un bar nel centro di Treviso (v. rel Servizi Sociali dep. 27.5.2024), va posto a carico della resistente un contributo di € 250,00 mensili, oltre ISTAT su base annua per concorso al mantenimento ordinario di Per_1
Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
7 L'assegno unico erogato dall' per sarà e lege percepito dal ricorrente, CP_2 Per_1
suo affidatario esclusivo.
Va infine respinta la domanda attorea ex art. 709 ter c.p.c. non potendosi escludere che il contegno avversario costituisca (anche) una reazione al radicato conflitto parentale e alla persistente impossibilità di dialogo reciproco dei genitori, e comunque considerata la profonda resistenza del padre nell'attuare l'accesso di G. alla madre (v. la preoccupazione espressa dai Servizi Sociali a p. 38 della relazione dep. 27.5.2024 e le osservazioni qui svolte sulle difficoltà del padre di dare accesso alla madre, p. 30).
Le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio della controversia, della sua limitata complessità in diritto e della copiosa attività processuale svolta, vanno poste a carico della resistente, maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale di scioglimento del matrimonio n. 300/2023, sui provvedimenti accessori così provvede: affida in via esclusiva al padre, che assumerà da solo Persona_1
anche le decisioni di maggiore interesse in tema di residenza, istruzione, educazione e salute;
dispone il monitoraggio dei SERVIZI SOCIALI di QUINTO DI TREVISO che ogni sei mei depositeranno relazione al GT presso il Tribunale di Treviso;
le visite madre – figlio, su richiesta della prima, sentito il padre e ascoltato saranno organizzate dai Servizi Sociali in spazio neutro;
Per_1
8 pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese a la somma di € 250,00 oltre ISTAT annuale, Parte_1
quale contributo mensile al mantenimento ordinario di Per_1
le spese straordinarie per sono a carico di entrambi i genitori al 50% Per_1
ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
l'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente da Persona_1
, affidatario esclusivo e collocatario del minore;
Parte_1
respinge la domanda di ammonizione della resistente formulata dal ricorrente;
pone a carico di le spese legali, che liquida in € 2200,00 per CP_1
studio, € 1400,00 per introduttiva, € 1800,00 per istruttoria e trattazione ed €
3500,00 per decisoria, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge.
Così deciso in data 13.02.2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott.ssa Lisa Micochero
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3309/2021 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. CECILIA PARLANTE e l'avv. EMILIO MARCON ricorrente contro
CP_1
Con l'avv. LUIGI DALLA ROSA convenuta
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 16/10/2024,
- per il ricorrente: “NEL MERITO:
1. Il figlio sarà affidato in Persona_1 modo esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater, al signor con collocazione Parte_1
1 presso il padre e residenza anagrafica presso lo stesso.
2. La signora potrà CP_1 continuare a vedere il figlio durante gli incontri fissati dal Consultorio Familiare Per_1
e con le modalità che di volta in volta questo stabilirà e salva la possibilità per la medesima di svolgere i colloqui scolastici informativi con gli insegnanti del figlio come Per_1 concordato all'udienza del 01.02.2024. 3. La signora verserà al padre la somma CP_1 mensile di non meno di Euro 250,00 a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di presentazione del ricorso e con rivalutazione ISTAT nei termini di legge. La madre verserà altresì il 50% del costo delle spese straordinarie per il figlio dietro presentazione di ricevuta o Per_1 scontrino fiscale o fattura da parte del padre secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
4. Ammonirsi ex art.709 ter c.p.c. (ora CP_1
473 bis39 c.p.c.) per le gravi inadempienze delle disposizioni giudiziali inerenti il minore figlio 5. Con rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente”; Per_1
- per la resistente: “1) rigettarsi le richieste del ricorrente inerenti la responsabilità genitoriale;
2) rigettarsi le richieste del ricorrente inerenti la domanda sul mantenimento del figlio ed, anzi, ridursi l'entità dell'assegno già disposto in considerazione che CP_1
deve provvedere anche al mantenimento di due altri figli minori propri;
3) disporsi
[...]
l'affidamento del minore al Servizio Sociale territorialmente Persona_1 competente, revocando la precedente decisione sul punto del Tribunale di Treviso. Con vittoria di spese ed onorari di lite, ivi compresa la rifusione delle spese generali nella misura vigente, oltre IVA e CPA” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 26/04/2021 chiedeva pronunciarsi, Parte_1
alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in TREBASELEGHE il 02/04/2011 con , CP_1
dall'unione con la quale era nato il figlio (15/09/2011), tuttora Per_1
minorenne.
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza non definitiva n. 2429/2018 emessa dal Tribunale di Treviso – in procedimento poi
2 definito con sentenza n. 850/2022 – e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile una riconciliazione.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, dando altresì atto di aver dato alla luce un figlio ( ), nato nel dicembre 2019 dalla relazione con un nuovo Per_2
compagno.
Comparse le parti all'udienza presidenziale, con separata ordinanza del
18/03/2022 il Presidente delegato assumeva i provvedimenti provvisori, confermando l'affidamento esclusivo “rinforzato” del figlio minore al padre, con collocazione prevalente e residenza presso di lui e con visite materne secondo le tempistiche indicate dai Servizi Sociali di TR, e ponendo a carico della sig.ra il pagamento di € 200,00 mensili oltre ISTAT su base annua CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; nominato se stesso quale GI, disponeva il passaggio al rito ordinario, con termini per il deposito della memoria integrativa e della memoria di costituzione.
Depositate le rispettive memorie, su conforme istanza dei difensori delle parti era emessa la sentenza parziale sullo status n. 300/2023, con rimessione in istruttoria per la decisione sulle ulteriori istanze e concessione di termini ex art. 183 VI co.
c.p.c.; all'udienza del 5 ottobre 2023 la difesa di parte ricorrente lamentava tanto la diserzione agli incontri col figlio da parte della madre quanto la sua mancata contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario del minore;
la difesa di parte convenuta, invece, dava atto della nascita di una figlia , nata dalla Per_3
relazione della sig.ra con il compagno convivente, e chiedeva disporsi ctu CP_1
per accertamento della capacità genitoriale di padre.
3 All'udienza del 01/02/2024, venivano sentite personalmente le parti e il ricorrente dava atto che, a seguito di valutazione neuropsicologica del figlio minore, richiesta dalla scuola, era emersa una diagnosi di ADHD – disturbo dell'attenzione e che il medesimo era seguito da uno psicologo del consultorio della ULSS6 Euganea – distretto di TR;
all'udienza, dopo ampia discussione le parti convenivano che “il padre comunichi ogni mese per email alla madre di un breve resoconto sui Per_1
principali avvenimenti relativi al figlio, sulle condizioni di salute psicofisica e sull'andamento scola- stico e altri ritenuti rilevanti;
queste comunicazioni non dovranno contenere commenti ma unicamente informazioni” e concordavano altresì “sulla possibilità, per la madre di svolgere
i colloqui scolastici informativi con gli insegnanti di . Per_1
In data 27/05/2024 venivano depositate la relazione clinica dallo Psicologo del
Servizio per l'Età Evolutiva di TR (dell'aprile 2024) nonché le relazioni del Consultorio Familiare di Camposampiero, di cui l'ultima del 7 maggio 2024 dava atto di come “la misura dell'affido “super-esclusivo” al padre abbia acuito la distanza e la “scissione” tra le figure genitoriali, fino a determinare un'esclusione totale della figura materna, assente nelle relazione con il figlio sotto ogni aspetto” e concludeva in senso favorevole a
“un nuovo mandato da parte del Tribunale, che ne ridefinisca ruoli e obiettivi alla luce dell'esperienza pregressa e delle notevoli difficoltà fin qui riscontrate”, con presa in carico da parte dei Servizi Territoriali territorialmente competenti a fronte de trasferimento della residenza del minore presso il Comune di Quarto d'Altino.
All'udienza del 18/06/2024 il Giudice procedeva all'ascolto del minore, il quale affermava, con riguardo al padre che “mi piace stare con mio papà” e con riguardo alla madre che “Non mi ricordo l'ultima volta che ci siamo visti con la mamma…. La mamma non è venuta a vedermi a giocare a calcio, né a scuola…A me non farebbe piacere che mamma venisse a vedermi – perché mi ha abbandonato da piccolo…Io anche adesso non voglio più vederla”; i difensori precisavano le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente il 15/10/2024 per il ricorrente e il 14/10/2024
4 per la resistente e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva come da nota agli atti.
Già statuito, con sentenza non definitiva n. 300/2023, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in questa sede vanno esaminate le ulteriori domande in ordine ai provvedimenti accessori.
In punto di affidamento della prole minore, si rammenta – in diritto – che per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587). Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i
5 figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337- quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nella specie, la resistente si sta da lungo tempo disinteressando del figlio, prima della separazione lasciandolo col padre, senza frequentarlo, inizialmente in modo sporadico e successivamente perdendo anche quella minima consuetudine (v. verbale ud.
3.12.2021 ove la resistente ha dichiarato: - “Vedo G. solo mezz'ora a settimana – presso i Servizi Sociali. Sono loro che hanno ritenuto di ridurre i tempi per il suo atteggiamento verso di me. Anche al telefono mio figlio di mi dice: stronza, cretina di merda, puttana. Ritengo che non ci sia il padre presente – non si sente nessuna voce sotto. Né il padre mi contatta per affrontare questa situazione. Agli incontri è presente anche il padre, questo mi mette a disagio”) e non provvede al suo mantenimento, se non occasionalmente e con somme irrisorie, come da lei stesa ammesso, affermando: - “Vivo in affitto, intestato al mio compagno, che paga 460 € di canone mensile;
vivo con il mio compagno che lavora
– trasportatore. Con lui ho un bimbo che compie due anni ora a dicembre. Io lavoro [con contratto a termine] … la mia paga netta è di circa 1400,00 € mensili … Non sto pagando nulla per G. non avendo i mezzi economici” (loc. ult. cit.).
Nel corso del presente processo, lamentando di essere esclusa dalla vita del minore, che nel frattempo ha manifestato un netto rifiuto di vederla (v. verbale ascolto di ma non esercitando di fatto neppure le facoltà consustanziali alla Tes_1
responsabilità parentale, come per esempio quella di vedere il figlio presso i Servizi
Sociali o recarsi ai colloqui con gli insegnanti, come da lei stessa richiesto (v. verbale ud.
9.1.2023 e ud.
1.2.2024 e 23.5.2024) nel suo accidentato percorso scolastico o tenersi informata sulle sue condizioni.
Così facendo, la resistente ha non solo dimostrato la propria scarsa idoneità genitoriale rispetto alla funzione della cura e protezione ed anche a quella organizzativa della vita del minore, ma si è altresì preclusa la possibilità di esercitarle
6 efficacemente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 316 c.c. che le conforma alle inclinazioni ed alle aspirazioni del figlio – non conoscendo, in concreto, né quelle, né queste.
Va pertanto disposto l'affidamento esclusivo di al padre, che assumerà Per_1
da solo anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza per residenza, salute, istruzione, educazione del minore.
Per consolidare il recupero delle autonomie del minore ed una sua equilibrata crescita, considerate anche le fragilità del nucleo di appartenenza di Per_1
appare opportuno disporre il monitoraggio da parte dei servizi sociali del Comune di residenza (oggi, Quinto di Treviso), con relazione annuale al Giudice Tutelare presso il Tribunale territorialmente competente.
In continuità con le sue abitudini consolidate, vivrà col padre, presso il Per_1
quale sarà prevalentemente collocato.
Eventuali visite della madre saranno organizzate in spazio neutro dai Servizi Sociali di Quinto di Treviso su richiesta della stessa, ascoltato il minore e sentito il padre;
con facoltà di sospenderle se disturbanti per Per_1
Sul piano economico, visto l'art. 337 ter c.c. e tenuto conto dei tempi di permanenza del minore esclusivamente presso il padre e della capacità reddituale, pur potenziale, della madre per giovane età e pregressa esperienza nel settore della ristorazione, nonostante che ella abbia da poco avuto altri due figli dall'attuale compagno, con cui vive e occasionalmente collabora nella gestione di un bar nel centro di Treviso (v. rel Servizi Sociali dep. 27.5.2024), va posto a carico della resistente un contributo di € 250,00 mensili, oltre ISTAT su base annua per concorso al mantenimento ordinario di Per_1
Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno, come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
7 L'assegno unico erogato dall' per sarà e lege percepito dal ricorrente, CP_2 Per_1
suo affidatario esclusivo.
Va infine respinta la domanda attorea ex art. 709 ter c.p.c. non potendosi escludere che il contegno avversario costituisca (anche) una reazione al radicato conflitto parentale e alla persistente impossibilità di dialogo reciproco dei genitori, e comunque considerata la profonda resistenza del padre nell'attuare l'accesso di G. alla madre (v. la preoccupazione espressa dai Servizi Sociali a p. 38 della relazione dep. 27.5.2024 e le osservazioni qui svolte sulle difficoltà del padre di dare accesso alla madre, p. 30).
Le spese legali, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio della controversia, della sua limitata complessità in diritto e della copiosa attività processuale svolta, vanno poste a carico della resistente, maggiormente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata e ritrascritta la propria sentenza parziale di scioglimento del matrimonio n. 300/2023, sui provvedimenti accessori così provvede: affida in via esclusiva al padre, che assumerà da solo Persona_1
anche le decisioni di maggiore interesse in tema di residenza, istruzione, educazione e salute;
dispone il monitoraggio dei SERVIZI SOCIALI di QUINTO DI TREVISO che ogni sei mei depositeranno relazione al GT presso il Tribunale di Treviso;
le visite madre – figlio, su richiesta della prima, sentito il padre e ascoltato saranno organizzate dai Servizi Sociali in spazio neutro;
Per_1
8 pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese a la somma di € 250,00 oltre ISTAT annuale, Parte_1
quale contributo mensile al mantenimento ordinario di Per_1
le spese straordinarie per sono a carico di entrambi i genitori al 50% Per_1
ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019;
l'assegno unico per il figlio sarà percepito interamente da Persona_1
, affidatario esclusivo e collocatario del minore;
Parte_1
respinge la domanda di ammonizione della resistente formulata dal ricorrente;
pone a carico di le spese legali, che liquida in € 2200,00 per CP_1
studio, € 1400,00 per introduttiva, € 1800,00 per istruttoria e trattazione ed €
3500,00 per decisoria, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge.
Così deciso in data 13.02.2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott.ssa Lisa Micochero
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