Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22072
CASS
Sentenza 5 agosto 2024

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In tema di elusione fiscale, l'art. 10-bis della l. n. 212 del 2000, facendo riferimento agli atti e ai contratti tra loro collegati, consente di configurare l'abuso del diritto anche in una pluralità di atti negoziali che sono collegati tra loro e che coinvolgono diversi soggetti, purché si accerti che tali complessive ed articolate attività negoziali sono prive di sostanza economica, in quanto la qualificazione delle stesse non è coerente con il fondamento giuridico del loro insieme e non è utilizzata in conformità alle logiche di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto elusivo l'insieme delle operazioni straordinarie svolte dalla società contribuente, tramite l'adozione di uno schema di dividend washing, in cui le operazioni di scissione, distribuzione dei dividendi e successiva cessione di quote, realizzate in breve periodo ed in favore di sole tre famiglie, risultavano prive di valide ragioni economiche, non avendo comportato alcuna riorganizzazione societaria).

In tema di contraddittorio preventivo preordinato all'assunzione dell'avviso di accertamento della fattispecie elusiva, il comma 4 dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nel porre a carico del contribuente l'onere di inviare i chiarimenti per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, va inteso - al pari di quanto stabilito nell'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, avente la medesima ratio - nel senso di comunicare gli stessi entro tale termine, affinché l'Amministrazione possa darne specificamente conto nell'avviso di accertamento ai sensi del successivo comma 5.

In tema di contestazioni di tipo antielusivo, anche se non riconducibili alle ipotesi contemplate dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le peculiarità dell'accertamento delle fattispecie elusive ed il ruolo decisivo che in esso possono svolgere gli elementi forniti dal contribuente impongono il contraddittorio preventivo, essendo l'Amministrazione finanziaria tenuta, a pena di nullità dell'atto impositivo, a richiedere chiarimenti al contribuente e ad osservare, prima di emettere l'avviso di accertamento, il termine dilatorio di 60 giorni, decorrente della data di ricezione della richiesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22072
    Data del deposito : 5 agosto 2024

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