Decreto cautelare 1 agosto 2025
Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 10237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10237 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10237/2025REG.PROV.COLL.
N. 06341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2025, proposto da
Consorzio di bonifica del NN LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2CA871B02, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio stabile CH s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NC Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES AN RO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bifolco e Alfredo Cincotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5603/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio stabile CH s.c. a r.l. e di ES AN RO s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. SA FF NA e uditi per le parti gli avvocati Stefano La Marca, Liccardo in delega dell'avv. Migliarotti e Antonio Bifolco, in proprio e in delega dell'avv. Cincotti.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell’intervento denominato “ Progetto di un impianto fotovoltaico galleggiante da ubicare presso l’impianto del Consorzio di Bonifica del NN LI TO nel Comune di Presenzano (CE) denominato Presenzano 2 ” per un importo a base d’asta di euro 882.050,24 (CIG B2CA871B02).
2. Consorzio stabile CH s.c. a r.l. (di seguito: “CH”), secondo classificato, ha impugnato:
- la deliberazione 23 gennaio 2015 n.15-2015, con la quale il Consorzio di bonifica del NN LI (di seguito: “Consorzio di bonifica”) ha aggiudicato la gara alla controinteressata ES AN RO s.r.l. (di seguito: “ES”);
- il verbale di gara del 25 ottobre 2024, che reca l’ammissione della controinteressata alla gara;
- il verbale di gara del 26 novembre 2024, limitatamente alla parte in cui, in relazione al sub-criterio di valutazione 4.1, la commissione ha assegnato alla ricorrente 0 punti in luogo dei 10 punti previsti, ovvero, in via alternativa, nella parte in cui ha assegnato 10 punti al controinteressato;
- il silenzio inadempimento e/o rifiuto formatosi sull’istanza di correzione del punteggio formulata da CH in data 29 gennaio 2025;
- ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.
Parte ricorrente ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e il subentro nella sua esecuzione da parte della ricorrente che dichiara la sua disponibilità al predetto subentro.
3. Il Tar Campania – Napoli, con sentenza 25 luglio 2025 n. 5603, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati, dichiarato l’inefficacia del contratto con efficacia ex tunc , e disposto il subentro nel ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto con effetto ex tunc .
4. Il Consorzio di bonifica ha appellato la sentenza chiedendo la sospensione degli effetti, accolta con ordinanza n. 3032 del 2025.
5. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti CH e ES.
6. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è fondato.
8. Con il primo motivo l’appellante Consorzio di bonifica ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha accolto il ricorso di primo grado in riferimento all’attribuzione del punteggio a CH per il subcriterio 4.1.
8.1. Il motivo è fondato.
8.2. Con il motivo accolto dal Tar CH, ricorrente in primo grado e qui appellata, ha censurato l’asserita erroneità valutativa e disparità di trattamento compiuta dalla stazione appaltante nell’assegnazione del punteggio per il sub criterio tabellare 4.1, denominato “STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI PANNELLI”, che prevede l’attribuzione di un punteggio per le altezze libere al di sotto dei pannelli di punti 10, in caso di altezze maggiori o uguali a 2,10 m.
8.3. In base al disciplinare, per quanto di interesse in questa sede:
- con riferimento al sub criterio tabellare 4.1, denominato “STRUTTURA DI SOSTEGNO DEI PANNELLI”, è stabilito che, per la “Altezza libera al di sotto dei pannelli quando la vasca è vuota” se “Altezza >= 2.10 m → 10 punti”;
- nello stesso riquadro dedicato al criterio tabellare 4.1 è specificato che il dato dell’altezza deve essere “ Esplicitamente riscontrabile sul data sheet (scheda tecnica) della struttura di sostegno e richiamato nella relazione di sintesi ”;
- “ La mancata allegazione dei data sheets ( schede tecniche) determinerà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 ” (punto 20.1);
- “ Per i “Criteri tabellari” il punteggio fisso e predefinito sarà attribuito o non attribuito in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto nella tabella dei criteri di valutazione ” (punto 20.2).
Pertanto il punteggio “fisso e predefinito “è attribuito, sulla base del criterio tabellare 4.1, se l’altezza risulta dalla scheda tecnica, cioè dal documento che ne approfondisce i profili tecnici.
Ciò è confermato dalla risposta resa alla richiesta di chiarimento “ Relativamente al criterio n° 4 riguardante la struttura di sostegno dei pannelli dove si richiede che la miglioria apportata sia riscontrabile sul data sheet (scheda tecnica) della struttura e richiamata nella relazione di sintesi ”, con la quale è stato chiesto “ se la struttura debba essere un prodotto prefabbricato presente in commercio o se possa trattarsi di una costruzione in opera. In quest'ultimo caso, si richiede se la scheda tecnica possa essere costituita da un fascicolo informativo e di calcolo redatto dall'impresa artigiana che realizza la struttura, o se debba necessariamente possedere il marchio CE ”.
La stazione appaltante ha così avuto modo di chiarire che “ L'impresa può proporre la struttura di sostegno che ritiene più idonea allegando la documentazione tecnica necessaria per dimostrarne le caratteristiche costruttive ”, così richiamando sul punto il dettato della legge di gara.
La Commissione di gara, quanto al punteggio relativo al subcriterio 4.1, per il quale ha assegnato zero punti per dodici delle quindici offerte proposte, “ ha proceduto ad assegnare un punteggio pari a zero a tutte quelle offerte degli OO.EE. che non hanno fornito un data sheet (scheda tecnica) della struttura di sostegno ovvero, come anche chiarito con la risposta al Quesito #3 del 03/09/2024 pubblicata sulla piattaforma in data 04/09/2024, la documentazione tecnica necessaria per dimostrarne le caratteristiche costruttive. Inoltre, per tutte quelle proposte che non garantiscono un’altezza libera uniforme il punteggio è stato assegnato in funzione dell’altezza libera minima ” (verbale di gara n. 5 del 26 novembre 2024).
8.4. Fra le predette dodici offerte che hanno ricevuto il punteggio pari a zero vi è anche l’offerta di CH.
L’offerta di CH, secondo classificata, contiene, in relazione al sub-criterio in commento, un impegno a fornire una struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici di altezza libera “ maggiore di 2,10 m ”, così come indicato nello “ schema di seguito riportato, che sarà verificato e ponderato alle necessità dell’invaso e dell’impianto in fase di redazione del progetto esecutivo ”.
Al riguardo si rileva che:
- l’impegno è condizionato alle successive verifiche, relative “ alle necessità dell’invaso e dell’impianto in fase di redazione del progetto esecutivo ”;
- l’impegno non contiene l’esatta altezza della misura, recando l’espressione “ maggiore di 2,10 m ” e anche lo schema reca l’indicazione maggiore di 2,10 m (“≥ 2,10 m”);
- l’affermazione non è corredata da scheda tecnica o da dettagli tecnici ulteriori e lo schema al quale fa riferimento il suddetto impegno costituisce una riproduzione dello schema contenuto nell’elaborato E.11 del progetto di fattibilità tecnico economica;
- non sono stati allegati dettagli ulteriori, fra le quali le dimensioni della sezione trasversale e le caratteristiche del materiale, né è stata presentata una scheda tecnica, neppure è stata indicata esattamente l’altezza della struttura ma solo che è maggiore di 2,10 m.
Da un lato, quindi, l’impegno è condizionato e, dall’altro lato, non è corredato dalle specifiche costruttive di cui la stazione appaltante ha chiesto di essere resa edotta, laddove ha onerato l’offerente di allegare la scheda tecnica, disponendo espressamente che altrimenti avrebbe attribuito un punteggio pari a zero per il subcriterio 4.1.
Pertanto l’appellante Consorzio di bonifica risulta avere applicato la legge di gara, laddove ha disposto l’assegnazione di un punteggio pari a zero a CH.
La motivazione di detta valutazione è contenuta nel disciplinare e nel verbale di gara n. 5 del 26 novembre 2024. Nel primo si prevede che, in mancanza di data sheets , cioè di una scheda tecnica contenente la descrizione delle specifiche della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici, non sarebbe stato attribuito alcun punto.
Nel secondo si legge, per quanto di interesse in questa sede, che il punteggio di zero è stato assegnato alle imprese che “ non hanno fornito un data sheet (scheda tecnica )” o “ la documentazione tecnica necessaria per dimostrarne le caratteristiche costruttive ”.
8.5. Né può ritenersi che la stazione appaltante abbia trattato diversamente, senza motivo, la società alla quale ha aggiudicato la gara.
La controinteressata ES ha infatti illustrato le caratteristiche della struttura in circa quattro pagine della relazione tecnica, descrivendo, fra l’altro, gli elementi strutturali principali (ancoraggi e strutture reticolari), l’altezza, pari a 2,10 m, e le ragioni di compatibilità della stessa rispetto alle caratteristiche dell’impianto e alla sicurezza dello stesso, il profilo di acciaio utilizzato per le colonne (tubolari 60x20x2) e la resistenza del materiale e le caratteristiche migliorative della struttura.
La relazione tecnica dell’aggiudicataria presenta quindi un contenuto recante dettagli tecnici della struttura di cui al subcriterio 4.1 che l’Amministrazione ha ritenuto integrare le caratteristiche richieste dalla legge di gara per l’attribuzione del punteggio di 10.
Non essendo comparabile l’approfondimento tecnico recato sul punto dall’offerta di ES rispetto alla corrispondente parte dell’offerta tecnica di CH, non si rinvengono i presupposti della disparità di trattamento (in tesi) subita dalla ricorrente in primo grado nell’assegnazione del punteggio per il subcriterio tabellare 4.1.
9. Tanto basta per accogliere il ricorso in appello, assorbite le ulteriori censure ed eccezioni in rito avverso il ricorso introduttivo, e respingere la domanda caducatoria contenuta nello stesso, con le dovute conseguenze sulla domanda volta a dichiarare l’inefficacia del contratto e il subentro nello stesso, il cui accoglimento da parte del Tar merita quindi di essere riformato (senza necessità di valutare l’attuale situazione di esecuzione del contratto e l’effettiva possibilità di subentro).
10. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso introduttivo.
11. La particolarità e la novità delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
SA FF NA, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA FF NA | NC RI |
IL SEGRETARIO