Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1962, n. 1547
Articolo 2
Versione
29 novembre 1962
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 125.000.000 quale contributo dell'Italia al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).
Entrata in vigore il 29 novembre 1962