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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/12/2024, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1631/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla via Einaudi n. 3/D, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cantagallo (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
( C.F. ), elettivamente domiciliato nella predetta città Controparte_1 C.F._3
alla Via Genova, n.22, 1+ è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/04/2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Pescara Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge sig. e a tal fine chiedeva Controparte_1
1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, con provvedimento non definitivo sullo status;
b)
ER disporre l'affido condiviso per il solo figlio minore (essendo la primogenita ormai ER1
maggiorenne), con collocamento prevalente presso la madre;
c) a tal fine, disporre in favore della ricorrente e dei due figli l'assegnazione della casa coniugale sita in Pescara, alla via
Amendola n.12; d) disporre il libero diritto di visita per il padre, compatibilmente con gli impegni del minore e previo accordo con la madre, comprendendo 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, nonché la regolamentazione delle visite durante le vacanze natalizie e pasquali;
e) porre a carico del sig. la contribuzione al mantenimento dei figli e della moglie CP_1
nella misura da lui stesso stabilita e attuata e, in particolare con le seguenti modalità: - versamento mensile di € 3.500,00 (€uro TreMilaCinqueCento/00) a titolo di mantenimento dei due figli e della moglie;
- rimborso dell'intero importo delle spese straordinarie per i figli così come da lui stesso stabilita e attuata;
- pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare in Pescara, alla via Amendola n.12, così come da lui stesso stabilita e attuata”.
2. Descriveva la ricorrente di aver contratto matrimonio col sig. in data 02/05/1998 con CP_1
ER rito concordatario, che da tale unione nascevano i figli (2001) e (2007) e che a ER1 seguito dell'ultimo litigio, il 07/08/2020, il sig. lasciava inaspettatamente CP_1
l'abitazione, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, stabilendosi in un altro appartamento di sua proprietà, senza più fare rientro alla casa familiare, manifestando così la propria volontà di una separazione definitiva solo alle 20:23, in seno ad un suo messaggio
WhatsApp del seguente tenore: “da oggi sto da e . Pt_2 ER3
3. Da tale momento, ovvero dal suo spontaneo allontanamento dalla famiglia il sig. ha CP_1 spontaneamente continuato a versare alla famiglia circa € 3.500,00 per oltre un anno.
4. Si costituiva in giudizio il sig. - concordando sulla richiesta di affido Controparte_1
condiviso del minore , con collocamento presso la madre nella casa familiare alla stessa ER1
assegnata - instando in particolare per l'attribuzione di un assegno di mantenimento per i soli figli pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno figlio), attesa la capacità lavorativa della controparte, contestando le avverse richieste in quanto del tutto sproporzionate rispetto al reale reddito prodotto. e chiedendo la voltura a carico della moglie delle utenze relative alla casa coniugale.
5. A seguito dell'udienza del 07/07/2022, il Presidente del Tribunale con ordinanza dell' ER 11/07/2022 disponeva l'affidamento condiviso del solo figlio (essendo la figlia già ER1
maggiorenne) a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
2 nell'abitazione familiare a lei assegnata;
l'ordinanza disponeva altresì le modalità di esercizio del diritto di visita padre – figlio, nonché i provvedimenti temporanei e urgenti sulle questioni economiche nei modi che seguono: “(…) il verserà entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, alla , con decorrenza da maggio 2022, quale contributo al mantenimento Parte_1
ER della moglie e dei due figli e rispettivamente euro 300,00 ed euro 1.400,00, ER1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza maggio 2023 oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 60%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico per l'80% a favore della ed il 20% a favore del ”. Pt_1 CP_1
6. Avverso detta ordinanza presidenziale la sig.ra proponeva reclamo esclusivamente con Pt_1 riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in proprio favore, ritenuto insufficiente, dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila, che con provvedimento del 10/01/2023 rigettava la domanda, ponendo a carico della reclamante le relative spese processuali da liquidarsi nel presente giudizio.
7. La causa proseguiva nella fase di merito, allorquando, in seno alla memoria integrativa del
09.09.2022, la sig.ra avanzava domanda di addebito della separazione per violenze subite Pt_1
dal marito, così come già accennate in sede di udienza presidenziale, secondo circostanze smentite dal resistente nella comparsa di costituzione del 29.09.24 e nei successivi atti difensivi.
8. Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I, II e III termine, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, quali l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali, e successivamente alla precisazione delle conclusioni e al deposito degli scritti conclusionali, trattenuta a decisione.
9. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
10. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
11. Ugualmente meritano di essere accolte le condizioni di affidamento dei figli, concordemente richieste dalle parti in aderenza alle disposizioni dettate già dettate dal Presidente del Tribunale con ordinanza dell' 11/07/2022, laddove disponeva l'affido condiviso per il solo figlio minore
3 ER
(essendo la primogenita ormai maggiorenne), con collocamento prevalente presso ER1 la madre nell'abitazione familiare sita in Pescara Via Amendola n. 12 a lei Parte_1 assegnata ed esercizio del diritto di visita del padre con “a settimane alterne, il sabato ER1
dalle ore 17,00 alla domenica sera, ore 21,00 (estate ore 22,30) cenato, nonché due pomeriggi nella settimana non di week-end, il lunedì tra le ore 18,00 e le ore 21,00 (estate ore 22,30) ed un pomeriggio nella settimana di week-end, il mercoledì dalle 18,00 alle 21,00 (estate ore 22,30);- il padre, inoltre, terrà con sè il figlio:1) durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto, periodo da riservarsi comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno, 2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale
(dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di
AP (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio), 3) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, 4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme”
12. Quanto alla richiesta di addebito avanzata dalla sig.ra il Collegio ritiene che debba essere Pt_1
respinta, perché infondata.
13. In particolare, a sostegno della domanda di addebito la sig.ra lamentava, per la prima Pt_1
volta nel corso dell'udienza presidenziale, la violazione, da parte del coniuge, degli obblighi di assistenza morale e materiale, che avevano determinato la rottura definitiva del rapporto, nei termini che seguono: “…da circa 13 anni mio marito è violento con me, alla presenza ripetuta dei figli, tanto da essere anche loro traumatizzati e questo per le ragioni più futili: mi trascinava per i capelli, mi lanciava gli oggetti, mi aggrediva con le mani, schiaffi e pugni anche in occasione della morte di mio padre e pure quando - operato per la rottura del tendine d'Achille -
a casa aveva la capacità di colpirmi con le stampelle ai fianchi procurandomi lesioni;
l'ultima volta è stato nel 2019, mi ha sbattuta contro il muro e io a quel punto l'ho minacciato di denunciarlo e lui è andato a dormire dalla mamma, questo sempre alla presenza dei miei figli…”.
14. Nella medesima udienza il marito, pur confermando che ebbe “a colpire mia moglie con le stampelle, ma stavamo scherzando, anche se posso averle fatto male…” pervicacemente respingeva la fondatezza delle accuse volte ad attribuirgli comportamenti aggressivi e violenti verso la sua compagna, deducendo, al contrario, che proprio la sua indole pacifica lo avesse indotto a sopportare durante la vita coniugale molteplici avversi atteggiamenti denigratori e irrispettosi nei confronti della sua persona e poi sfociati in gelosia ossessiva, che ha reso
4 intollerabile negli anni la vita matrimoniale e lo ha condotto ad un tale stress da costringerlo a lasciare la dimora familiare nell'agosto 2020 per poi essere colto un grave infarto il mese successivo con conseguente ricovero e operazione per applicazione di uno stent.
15. Peraltro, nei venti anni di rapporto coniugale, o meglio negli ultimi tredici in cui deduce di aver subito costanti comportamenti aggressivi da parte dell'esponente, la ricorrente risulta aver condotto una vita familiare soddisfacente, caratterizzata da numerosi momenti di condivisione e di affetto vissuti sia nella quotidianità, sia durante le vacanze effettuate dalle parti in coppia, con i figli e con gli amici in comune, grazie alle uniche entrate derivante dal lavoro del marito e messe ampiamente a sua disposizione
16. Ebbene, in punto di diritto, il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio (come il maltrattamento nel caso di specie) e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291)
17. Tale presupposto, ossia la violazione degli obblighi coniugali da parte del sig. , CP_1 seppure descritto (anche se in termini assolutamente generici, in disparte l'episodio della stampella) negli scritti della parte ricorrente, non si palesa sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, in quanto sfornito di alcun riscontro necessario a dimostrare che la condotta del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia.
18. In altre parole, non solo non risulta provata l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, ma anche l'esistenza dei fatti stessi, che sostanzierebbero il maltrattamento subito.
19. Al contrario, il sig. , che si è opposto alla pronuncia di addebito, ha fornito forti CP_1
elementi di segno contrario idonei a portare ad una spiegazione alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dalla moglie, finanche al volontario abbandono del domicilio coniugale, circostanza neanche addotta dalla sig.ra a sostegno della propria pretesa, e neanche Pt_1
specificatamente contestata che sia avvenuta a causa del forte stress accumulato dal marito.
20. Dalle emergenze istruttorie, non si può ritenere raggiunta la prova che il comportamento maltrattante del marito abbia reso intollerabile la convivenza, non solo perché è rimasta indimostrata tale circostanze, atteso che gli unici capitoli di prova articolati sul punto dalla ricorrente non hanno trovato ingresso nel giudizio, in quanto generici ed intrisi di giudizi e valutazioni, come tali non demandabili ai testimoni, ma soprattutto in quanto i testi escussi in giudizio hanno confermato i momenti di tenerezza scambiati dalle parti durante la vita matrimoniale, seppure in modo discreto e contenuto, durata oltre vent'anni anni con
5 innumerevoli momenti di serenità e piacevolezza (vacanze, uscite, convivialità).
21. Nello specifico, il teste di parte resistente riportava di avere assistito a tali Testimone_1
effusioni affettuose, proprio dal 2002 al 2018, epoca delle asserite violenze, mentre il teste
, ( escussione del 04.10.2023) dichiarava sul punto che trattavasi di una coppia Testimone_2
normale ed affettuosa con qualche esternazione sporadica di bacio ed abbraccio ed il teste ricordava i coniugi “sottobraccio” nel 2019 in occasione di una cena presso Testimone_3
uno stabilimento balneare.
22. Del resto, anche i continui affettuosi messaggi whatsapp, intercorsi tra le parti, prodotti in giudizio dal deducente, contribuiscono a smentire la versione di controparte sulla sussistenza di tali violenze.
23. Peraltro, anche in sede di udienza presidenziale, circa l'episodio delle “stampelle” il deducente ne ha spiegato la dinamica, riferendolo ad un clima scherzo in famiglia mentre bevevano il caffè, senza alcun intento lesivo seppure ponendosi nel dubbio di aver potuto creare dolore, avvicinando la stampella alla ricorrente sotto il tavolo.
24. A tanto appare indicativo aggiungere che neanche durante il percorso della terapia di coppia, richiesto dalle parti per ricomporre la crisi coniugale, sia mai emerso alcun presunto comportamento violento del resistente.
25. Proseguendo il vaglio della controversia, l'esame scende a valutare il profilo economico.
26. Costituisce un fatto pacifico la sproporzione reddituale delle parti a sfavore della sig.ra Pt_1 la quale, seppur da lungo tempo regolarmente iscritta all'albo dei commercialisti e relativa cassa previdenziale ( con Unico per l'anno 2019 a 0,00), ha svolto attività di collaborazione essenzialmente gratuita e temporalmente ristretta (come collaborazione presso lo studio del dott. solo per tre mesi nel 2018) sporadici incarichi professionali ( Persona_4 Controparte_2
ud. 07.06.2023; ud. 04.10.2023; ud. 22.11.2023). Controparte_3 CP_4
27. In realtà nel corso del matrimonio durato oltre 22 anni ha svolto essenzialmente il ruolo di casalinga, madre e moglie, per scelta della coppia, tanto che lo stesso sig. (il quale CP_1 concedeva alla moglie l'uso di carte di credito), potendo contare sul proprio lavoro e su un reddito piuttosto elevato, permetteva all'intera famiglia di permettersi una vita serena costellata da diversi elementi di svago.
28. Peraltro, seppure da ritenersi allo stato economicamente non autosufficiente, merita di essere tenuto in debita evidenza che la sig.ra abbia un saldo sul conto corrente pari a circa Pt_1
trentamila euro e sia patrimonializzata essendo proprietaria (seppure in comproprietà anche plurima) per 1/6 di due immobili al centro di Pescara e del rustico di una villa con piscina in
6 Città sant'Angelo mai completata, oltre al 50% di un garage in comproprietà con il marito, attualmente non fonti diretto di reddito ma potenziali.
29. Quanto al tenore di vita dell'intero nucleo familiare, dalle risultanze istruttorie è emerso che si aggiri su livelli lontani a quelli asseriti dalla ricorrente (pari a € 3.500,00 mensili), in quanto anche le voci di spesa per attività di svago e ricreazione (cene e vacanze) si sono rilevati di forma contenuta: il teste descriveva viaggi in Umbria e a Gardaland confermando Tes_1 unitamente alla teste anche l'acquisto da parte del resistente di un Controparte_3 pacchetto viaggi da una società svizzera AP (ad un costo di circa €7000,00), che consentiva la gratuità dell'alloggio in numerose località italiane e all'estero, di cui la famiglia aveva usufruito, oltre ai viaggi premio dell' (atteso che il resistente CP_1 Parte_3 CP_1
è agente di commercio nel settore dei prodotti per l'infanzia).
30. Ugualmente i testi ascoltati narravano di cene, non abituali e comunque di cadenza nel sabato.
31. Quanto alle condizioni economiche del sig. , dalle dichiarazioni dei redditi prodotte è CP_1
dato evincere un reddito derivante dalla sua attività di agente di commercio nel settore dei prodotti per l'infanzia, sempre in aumento a decorrere dall'anno di imposta 2018 fino all'anno
2020 pari a circa 42 mila €, seppure con un fatturato in calo, per un importo mensile prossimo ai
3.500,00 euro già individuato in sede presidenziale dal Presidente del tribunale, sui quali operare delle decurtazioni meglio precisate dalle dichiarazioni del commercialista per i costi sostenuti per l'attività.
32. A tanto si aggiungono circostanze già emerse in sede presidenziale e non oggetto di diversi riscontri durante la fase istruttoria, ossia l'esistenza di un conto titoli per circa € 40.000,00 e di una polizza CNP Vita Assicurazione S.p.A. di € 60.000,00, i cui fondi sono stati accantonati prima dell'inizio della vita coniugale, ossia dal 1988 al 1998. Quanto ai conti correnti è emerso che: gli estratti del conto corrente di appoggio ai titoli (doc.3 allegato alla seconda CP_5
memoria), riportano tre operazioni di giroconto (rispettivamente in data 02/11/2020; 27/07/2021
e 30/12/2021) per complessivi € 11.500,00 gli estratti del conto deposito titoli AM
(doc.10 allegato alla seconda memoria) dimostrano soltanto un prelievo di € 11.287,77 effettuato che il resistente avrebbe utilizzato per coprire debiti, mentre la partecipazione alla
PACOS srls, che ha sempre prodotto un reddito molto esiguo (pari a € 75,00 annui), la quota di partecipazione pari al 25% veniva ceduta nell'aprile scorso.
33. Quanto ai beni mobili registrati, la ricorrente risulta intestataria di un'auto Smart , mentre da parte del , quest'ultimo risulta titolare di un'autovettura WV Polo di 1.400 c.c. in uso CP_1
alla figlia, della Volvo XC60 del 2011 restituita dalla moglie, di un'altra autovettura in
7 sostituzione della Alfa Romeo Stelvio di 2.200 di c.c., di una moto Vespa Piaggio di 150 c.c.di modesto valore ugualmente ad un natante pilotina di cilindrata 2.000 cc (€ 7.000,00).
34. Il sig. , quanto al patrimonio immobiliare, come risulta dalla visura catastale CP_1
aggiornata al 05.05.2022, allegata al fascicolo di parte, risulta proprietario della casa coniugale
(già assegnata alla moglie anche in accordo delle parti), dell'appartamento in cui vive, di un locale commerciale in comproprietà con la sorella al 50%, la cui rendita è Controparte_6
inserita nella dichiarazione dei redditi (redditi imponibili dei fabbricati pari ad € 6.318), di n.3 posti auto e di n.3 garages, di cui uno in comproprietà con la ricorrente (gli altri due sono dallo stesso utilizzati per collocare la sua autovettura e come locale-deposito del suo campionario)
35. Sulla scorta di tali elementi economici patrimoniali e finanziari decurtate le spese familiari, personali (50% del mutuo della casa familiare - euro 350,00 mensili - e canone di locazione per la casa in Belgio pari a quantomeno euro 400,00 mensili, come rilevato anche dal Presidente del
Tribunale) e tributarie, si individua non lontana da quella già accertata in sede presidenziale, la somma che quest'ultimo possa mettere a disposizione della famiglia, da intendere comprensiva dei figli e della moglie,la quale pur non più giovanissima, ma essendo rimasta vicina alla sua attività lavorativa d'elezione, dovrà reinserirsi nel mondo del lavoro.
36. Il ricorrente è altresì tenuto a rimborsare alla il 70% delle spese straordinarie riguardanti CP_7
i figli, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, spese previamente concordate e successivamente documentate. .
37. La reiezione della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, la mancata opposizione del resistente alla domanda di separazione e la parziale, reciproca soccombenza in ordine al
"quantum" del mantenimento giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 %, la residua frazione viene posta a carico della e si liquida in dispositivo Pt_1
in armonia ai parametri medi offerti dal DM n. 55/14, scaglione indeterminabile, complessità media.
38. Le spese del giudizio di reclamo, promosso dalla sig.ra e rigettato dalla Corte di Parte_1
Appello di L'Aquila con decreto del 22.12.2022, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri medi offerti dal DM n. 55/14 scaglione indeterminabile complessità bassa, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
8 a) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) dispone l'affido condiviso di ai genitori con collocamento presso la madre Persona_5 nell'abitazione familiare sita in Pescara Via Amendola n. 12 a lei assegnata e con Parte_1
voltura a carico di quest'ultima delle utenze relative alla casa coniugale;
- il padre eserciterà il diritto/dovere di visita avendo con sé a settimane alterne, il sabato dalle ER1
ore 17,00 alla domenica sera, ore 21,00 (estate ore 22,30) cenato, nonché due pomeriggi nella settimana non di week-end, il lunedì tra le ore 18,00 e le ore 21,00 (estate ore 22,30) ed un pomeriggio nella settimana di week-end, il mercoledì dalle 18,00 alle 21,00 (estate ore 22,30);
- il padre, inoltre, terrà con sè il figlio:
1) durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto, periodo da riservarsi comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno,
2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del
23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AP (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio),
3) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta,
4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
5) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
c) il verserà entro il giorno 10 di ogni mese, a con decorrenza da Controparte_1 Parte_1
ER dicembre 2024, quale contributo al mantenimento della moglie e dei due figli e ER1
rispettivamente euro 400,00 ed euro 1.400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dicembre 2025, oltre le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 70%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, spese previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico per l'80% a favore della ed il 20% a favore del Pt_1
CP_1
d) rigetta la domanda di addebito;
e) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
f) compensa le spese del presente giudizio in ragione della metà, e condanna al Parte_1
pagamento della residua frazione in favore di , che liquida nella misura di euro Controparte_1
9 5.430,00, oltre accessori come per legge.
g) condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio del Parte_1 Controparte_1 giudizio di reclamo, promosso dalla sig.ra e rigettato dalla Corte di Appello di L'Aquila Parte_1
con decreto del 22.12.2022, pari ad € 3473,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Pescara, il 28 marzo 2024
Pescara 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla via Einaudi n. 3/D, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cantagallo (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
( C.F. ), elettivamente domiciliato nella predetta città Controparte_1 C.F._3
alla Via Genova, n.22, 1+ è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/04/2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Pescara Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge sig. e a tal fine chiedeva Controparte_1
1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, con provvedimento non definitivo sullo status;
b)
ER disporre l'affido condiviso per il solo figlio minore (essendo la primogenita ormai ER1
maggiorenne), con collocamento prevalente presso la madre;
c) a tal fine, disporre in favore della ricorrente e dei due figli l'assegnazione della casa coniugale sita in Pescara, alla via
Amendola n.12; d) disporre il libero diritto di visita per il padre, compatibilmente con gli impegni del minore e previo accordo con la madre, comprendendo 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, nonché la regolamentazione delle visite durante le vacanze natalizie e pasquali;
e) porre a carico del sig. la contribuzione al mantenimento dei figli e della moglie CP_1
nella misura da lui stesso stabilita e attuata e, in particolare con le seguenti modalità: - versamento mensile di € 3.500,00 (€uro TreMilaCinqueCento/00) a titolo di mantenimento dei due figli e della moglie;
- rimborso dell'intero importo delle spese straordinarie per i figli così come da lui stesso stabilita e attuata;
- pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare in Pescara, alla via Amendola n.12, così come da lui stesso stabilita e attuata”.
2. Descriveva la ricorrente di aver contratto matrimonio col sig. in data 02/05/1998 con CP_1
ER rito concordatario, che da tale unione nascevano i figli (2001) e (2007) e che a ER1 seguito dell'ultimo litigio, il 07/08/2020, il sig. lasciava inaspettatamente CP_1
l'abitazione, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, stabilendosi in un altro appartamento di sua proprietà, senza più fare rientro alla casa familiare, manifestando così la propria volontà di una separazione definitiva solo alle 20:23, in seno ad un suo messaggio
WhatsApp del seguente tenore: “da oggi sto da e . Pt_2 ER3
3. Da tale momento, ovvero dal suo spontaneo allontanamento dalla famiglia il sig. ha CP_1 spontaneamente continuato a versare alla famiglia circa € 3.500,00 per oltre un anno.
4. Si costituiva in giudizio il sig. - concordando sulla richiesta di affido Controparte_1
condiviso del minore , con collocamento presso la madre nella casa familiare alla stessa ER1
assegnata - instando in particolare per l'attribuzione di un assegno di mantenimento per i soli figli pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno figlio), attesa la capacità lavorativa della controparte, contestando le avverse richieste in quanto del tutto sproporzionate rispetto al reale reddito prodotto. e chiedendo la voltura a carico della moglie delle utenze relative alla casa coniugale.
5. A seguito dell'udienza del 07/07/2022, il Presidente del Tribunale con ordinanza dell' ER 11/07/2022 disponeva l'affidamento condiviso del solo figlio (essendo la figlia già ER1
maggiorenne) a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
2 nell'abitazione familiare a lei assegnata;
l'ordinanza disponeva altresì le modalità di esercizio del diritto di visita padre – figlio, nonché i provvedimenti temporanei e urgenti sulle questioni economiche nei modi che seguono: “(…) il verserà entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, alla , con decorrenza da maggio 2022, quale contributo al mantenimento Parte_1
ER della moglie e dei due figli e rispettivamente euro 300,00 ed euro 1.400,00, ER1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza maggio 2023 oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 60%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico per l'80% a favore della ed il 20% a favore del ”. Pt_1 CP_1
6. Avverso detta ordinanza presidenziale la sig.ra proponeva reclamo esclusivamente con Pt_1 riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in proprio favore, ritenuto insufficiente, dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila, che con provvedimento del 10/01/2023 rigettava la domanda, ponendo a carico della reclamante le relative spese processuali da liquidarsi nel presente giudizio.
7. La causa proseguiva nella fase di merito, allorquando, in seno alla memoria integrativa del
09.09.2022, la sig.ra avanzava domanda di addebito della separazione per violenze subite Pt_1
dal marito, così come già accennate in sede di udienza presidenziale, secondo circostanze smentite dal resistente nella comparsa di costituzione del 29.09.24 e nei successivi atti difensivi.
8. Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I, II e III termine, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, quali l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali, e successivamente alla precisazione delle conclusioni e al deposito degli scritti conclusionali, trattenuta a decisione.
9. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
10. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
11. Ugualmente meritano di essere accolte le condizioni di affidamento dei figli, concordemente richieste dalle parti in aderenza alle disposizioni dettate già dettate dal Presidente del Tribunale con ordinanza dell' 11/07/2022, laddove disponeva l'affido condiviso per il solo figlio minore
3 ER
(essendo la primogenita ormai maggiorenne), con collocamento prevalente presso ER1 la madre nell'abitazione familiare sita in Pescara Via Amendola n. 12 a lei Parte_1 assegnata ed esercizio del diritto di visita del padre con “a settimane alterne, il sabato ER1
dalle ore 17,00 alla domenica sera, ore 21,00 (estate ore 22,30) cenato, nonché due pomeriggi nella settimana non di week-end, il lunedì tra le ore 18,00 e le ore 21,00 (estate ore 22,30) ed un pomeriggio nella settimana di week-end, il mercoledì dalle 18,00 alle 21,00 (estate ore 22,30);- il padre, inoltre, terrà con sè il figlio:1) durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto, periodo da riservarsi comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno, 2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale
(dalle ore 9,00 del 23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di
AP (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio), 3) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, 4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme”
12. Quanto alla richiesta di addebito avanzata dalla sig.ra il Collegio ritiene che debba essere Pt_1
respinta, perché infondata.
13. In particolare, a sostegno della domanda di addebito la sig.ra lamentava, per la prima Pt_1
volta nel corso dell'udienza presidenziale, la violazione, da parte del coniuge, degli obblighi di assistenza morale e materiale, che avevano determinato la rottura definitiva del rapporto, nei termini che seguono: “…da circa 13 anni mio marito è violento con me, alla presenza ripetuta dei figli, tanto da essere anche loro traumatizzati e questo per le ragioni più futili: mi trascinava per i capelli, mi lanciava gli oggetti, mi aggrediva con le mani, schiaffi e pugni anche in occasione della morte di mio padre e pure quando - operato per la rottura del tendine d'Achille -
a casa aveva la capacità di colpirmi con le stampelle ai fianchi procurandomi lesioni;
l'ultima volta è stato nel 2019, mi ha sbattuta contro il muro e io a quel punto l'ho minacciato di denunciarlo e lui è andato a dormire dalla mamma, questo sempre alla presenza dei miei figli…”.
14. Nella medesima udienza il marito, pur confermando che ebbe “a colpire mia moglie con le stampelle, ma stavamo scherzando, anche se posso averle fatto male…” pervicacemente respingeva la fondatezza delle accuse volte ad attribuirgli comportamenti aggressivi e violenti verso la sua compagna, deducendo, al contrario, che proprio la sua indole pacifica lo avesse indotto a sopportare durante la vita coniugale molteplici avversi atteggiamenti denigratori e irrispettosi nei confronti della sua persona e poi sfociati in gelosia ossessiva, che ha reso
4 intollerabile negli anni la vita matrimoniale e lo ha condotto ad un tale stress da costringerlo a lasciare la dimora familiare nell'agosto 2020 per poi essere colto un grave infarto il mese successivo con conseguente ricovero e operazione per applicazione di uno stent.
15. Peraltro, nei venti anni di rapporto coniugale, o meglio negli ultimi tredici in cui deduce di aver subito costanti comportamenti aggressivi da parte dell'esponente, la ricorrente risulta aver condotto una vita familiare soddisfacente, caratterizzata da numerosi momenti di condivisione e di affetto vissuti sia nella quotidianità, sia durante le vacanze effettuate dalle parti in coppia, con i figli e con gli amici in comune, grazie alle uniche entrate derivante dal lavoro del marito e messe ampiamente a sua disposizione
16. Ebbene, in punto di diritto, il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l'onere di provare la contrarietà della condotta dell'altro ai doveri discendenti dal matrimonio (come il maltrattamento nel caso di specie) e l'efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291)
17. Tale presupposto, ossia la violazione degli obblighi coniugali da parte del sig. , CP_1 seppure descritto (anche se in termini assolutamente generici, in disparte l'episodio della stampella) negli scritti della parte ricorrente, non si palesa sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, in quanto sfornito di alcun riscontro necessario a dimostrare che la condotta del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia.
18. In altre parole, non solo non risulta provata l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, ma anche l'esistenza dei fatti stessi, che sostanzierebbero il maltrattamento subito.
19. Al contrario, il sig. , che si è opposto alla pronuncia di addebito, ha fornito forti CP_1
elementi di segno contrario idonei a portare ad una spiegazione alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dalla moglie, finanche al volontario abbandono del domicilio coniugale, circostanza neanche addotta dalla sig.ra a sostegno della propria pretesa, e neanche Pt_1
specificatamente contestata che sia avvenuta a causa del forte stress accumulato dal marito.
20. Dalle emergenze istruttorie, non si può ritenere raggiunta la prova che il comportamento maltrattante del marito abbia reso intollerabile la convivenza, non solo perché è rimasta indimostrata tale circostanze, atteso che gli unici capitoli di prova articolati sul punto dalla ricorrente non hanno trovato ingresso nel giudizio, in quanto generici ed intrisi di giudizi e valutazioni, come tali non demandabili ai testimoni, ma soprattutto in quanto i testi escussi in giudizio hanno confermato i momenti di tenerezza scambiati dalle parti durante la vita matrimoniale, seppure in modo discreto e contenuto, durata oltre vent'anni anni con
5 innumerevoli momenti di serenità e piacevolezza (vacanze, uscite, convivialità).
21. Nello specifico, il teste di parte resistente riportava di avere assistito a tali Testimone_1
effusioni affettuose, proprio dal 2002 al 2018, epoca delle asserite violenze, mentre il teste
, ( escussione del 04.10.2023) dichiarava sul punto che trattavasi di una coppia Testimone_2
normale ed affettuosa con qualche esternazione sporadica di bacio ed abbraccio ed il teste ricordava i coniugi “sottobraccio” nel 2019 in occasione di una cena presso Testimone_3
uno stabilimento balneare.
22. Del resto, anche i continui affettuosi messaggi whatsapp, intercorsi tra le parti, prodotti in giudizio dal deducente, contribuiscono a smentire la versione di controparte sulla sussistenza di tali violenze.
23. Peraltro, anche in sede di udienza presidenziale, circa l'episodio delle “stampelle” il deducente ne ha spiegato la dinamica, riferendolo ad un clima scherzo in famiglia mentre bevevano il caffè, senza alcun intento lesivo seppure ponendosi nel dubbio di aver potuto creare dolore, avvicinando la stampella alla ricorrente sotto il tavolo.
24. A tanto appare indicativo aggiungere che neanche durante il percorso della terapia di coppia, richiesto dalle parti per ricomporre la crisi coniugale, sia mai emerso alcun presunto comportamento violento del resistente.
25. Proseguendo il vaglio della controversia, l'esame scende a valutare il profilo economico.
26. Costituisce un fatto pacifico la sproporzione reddituale delle parti a sfavore della sig.ra Pt_1 la quale, seppur da lungo tempo regolarmente iscritta all'albo dei commercialisti e relativa cassa previdenziale ( con Unico per l'anno 2019 a 0,00), ha svolto attività di collaborazione essenzialmente gratuita e temporalmente ristretta (come collaborazione presso lo studio del dott. solo per tre mesi nel 2018) sporadici incarichi professionali ( Persona_4 Controparte_2
ud. 07.06.2023; ud. 04.10.2023; ud. 22.11.2023). Controparte_3 CP_4
27. In realtà nel corso del matrimonio durato oltre 22 anni ha svolto essenzialmente il ruolo di casalinga, madre e moglie, per scelta della coppia, tanto che lo stesso sig. (il quale CP_1 concedeva alla moglie l'uso di carte di credito), potendo contare sul proprio lavoro e su un reddito piuttosto elevato, permetteva all'intera famiglia di permettersi una vita serena costellata da diversi elementi di svago.
28. Peraltro, seppure da ritenersi allo stato economicamente non autosufficiente, merita di essere tenuto in debita evidenza che la sig.ra abbia un saldo sul conto corrente pari a circa Pt_1
trentamila euro e sia patrimonializzata essendo proprietaria (seppure in comproprietà anche plurima) per 1/6 di due immobili al centro di Pescara e del rustico di una villa con piscina in
6 Città sant'Angelo mai completata, oltre al 50% di un garage in comproprietà con il marito, attualmente non fonti diretto di reddito ma potenziali.
29. Quanto al tenore di vita dell'intero nucleo familiare, dalle risultanze istruttorie è emerso che si aggiri su livelli lontani a quelli asseriti dalla ricorrente (pari a € 3.500,00 mensili), in quanto anche le voci di spesa per attività di svago e ricreazione (cene e vacanze) si sono rilevati di forma contenuta: il teste descriveva viaggi in Umbria e a Gardaland confermando Tes_1 unitamente alla teste anche l'acquisto da parte del resistente di un Controparte_3 pacchetto viaggi da una società svizzera AP (ad un costo di circa €7000,00), che consentiva la gratuità dell'alloggio in numerose località italiane e all'estero, di cui la famiglia aveva usufruito, oltre ai viaggi premio dell' (atteso che il resistente CP_1 Parte_3 CP_1
è agente di commercio nel settore dei prodotti per l'infanzia).
30. Ugualmente i testi ascoltati narravano di cene, non abituali e comunque di cadenza nel sabato.
31. Quanto alle condizioni economiche del sig. , dalle dichiarazioni dei redditi prodotte è CP_1
dato evincere un reddito derivante dalla sua attività di agente di commercio nel settore dei prodotti per l'infanzia, sempre in aumento a decorrere dall'anno di imposta 2018 fino all'anno
2020 pari a circa 42 mila €, seppure con un fatturato in calo, per un importo mensile prossimo ai
3.500,00 euro già individuato in sede presidenziale dal Presidente del tribunale, sui quali operare delle decurtazioni meglio precisate dalle dichiarazioni del commercialista per i costi sostenuti per l'attività.
32. A tanto si aggiungono circostanze già emerse in sede presidenziale e non oggetto di diversi riscontri durante la fase istruttoria, ossia l'esistenza di un conto titoli per circa € 40.000,00 e di una polizza CNP Vita Assicurazione S.p.A. di € 60.000,00, i cui fondi sono stati accantonati prima dell'inizio della vita coniugale, ossia dal 1988 al 1998. Quanto ai conti correnti è emerso che: gli estratti del conto corrente di appoggio ai titoli (doc.3 allegato alla seconda CP_5
memoria), riportano tre operazioni di giroconto (rispettivamente in data 02/11/2020; 27/07/2021
e 30/12/2021) per complessivi € 11.500,00 gli estratti del conto deposito titoli AM
(doc.10 allegato alla seconda memoria) dimostrano soltanto un prelievo di € 11.287,77 effettuato che il resistente avrebbe utilizzato per coprire debiti, mentre la partecipazione alla
PACOS srls, che ha sempre prodotto un reddito molto esiguo (pari a € 75,00 annui), la quota di partecipazione pari al 25% veniva ceduta nell'aprile scorso.
33. Quanto ai beni mobili registrati, la ricorrente risulta intestataria di un'auto Smart , mentre da parte del , quest'ultimo risulta titolare di un'autovettura WV Polo di 1.400 c.c. in uso CP_1
alla figlia, della Volvo XC60 del 2011 restituita dalla moglie, di un'altra autovettura in
7 sostituzione della Alfa Romeo Stelvio di 2.200 di c.c., di una moto Vespa Piaggio di 150 c.c.di modesto valore ugualmente ad un natante pilotina di cilindrata 2.000 cc (€ 7.000,00).
34. Il sig. , quanto al patrimonio immobiliare, come risulta dalla visura catastale CP_1
aggiornata al 05.05.2022, allegata al fascicolo di parte, risulta proprietario della casa coniugale
(già assegnata alla moglie anche in accordo delle parti), dell'appartamento in cui vive, di un locale commerciale in comproprietà con la sorella al 50%, la cui rendita è Controparte_6
inserita nella dichiarazione dei redditi (redditi imponibili dei fabbricati pari ad € 6.318), di n.3 posti auto e di n.3 garages, di cui uno in comproprietà con la ricorrente (gli altri due sono dallo stesso utilizzati per collocare la sua autovettura e come locale-deposito del suo campionario)
35. Sulla scorta di tali elementi economici patrimoniali e finanziari decurtate le spese familiari, personali (50% del mutuo della casa familiare - euro 350,00 mensili - e canone di locazione per la casa in Belgio pari a quantomeno euro 400,00 mensili, come rilevato anche dal Presidente del
Tribunale) e tributarie, si individua non lontana da quella già accertata in sede presidenziale, la somma che quest'ultimo possa mettere a disposizione della famiglia, da intendere comprensiva dei figli e della moglie,la quale pur non più giovanissima, ma essendo rimasta vicina alla sua attività lavorativa d'elezione, dovrà reinserirsi nel mondo del lavoro.
36. Il ricorrente è altresì tenuto a rimborsare alla il 70% delle spese straordinarie riguardanti CP_7
i figli, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, spese previamente concordate e successivamente documentate. .
37. La reiezione della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente, la mancata opposizione del resistente alla domanda di separazione e la parziale, reciproca soccombenza in ordine al
"quantum" del mantenimento giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 %, la residua frazione viene posta a carico della e si liquida in dispositivo Pt_1
in armonia ai parametri medi offerti dal DM n. 55/14, scaglione indeterminabile, complessità media.
38. Le spese del giudizio di reclamo, promosso dalla sig.ra e rigettato dalla Corte di Parte_1
Appello di L'Aquila con decreto del 22.12.2022, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in armonia ai parametri medi offerti dal DM n. 55/14 scaglione indeterminabile complessità bassa, previa decurtazione della fase istruttoria di fatto non avvenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
8 a) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) dispone l'affido condiviso di ai genitori con collocamento presso la madre Persona_5 nell'abitazione familiare sita in Pescara Via Amendola n. 12 a lei assegnata e con Parte_1
voltura a carico di quest'ultima delle utenze relative alla casa coniugale;
- il padre eserciterà il diritto/dovere di visita avendo con sé a settimane alterne, il sabato dalle ER1
ore 17,00 alla domenica sera, ore 21,00 (estate ore 22,30) cenato, nonché due pomeriggi nella settimana non di week-end, il lunedì tra le ore 18,00 e le ore 21,00 (estate ore 22,30) ed un pomeriggio nella settimana di week-end, il mercoledì dalle 18,00 alle 21,00 (estate ore 22,30);
- il padre, inoltre, terrà con sè il figlio:
1) durante il periodo estivo, per giorni 14 frazionabili in due periodi tra luglio ed agosto, periodo da riservarsi comunque in esclusiva per entrambi i genitori, il tutto da concordare tra loro con congruo anticipo e comunque entro il 15 giugno di ogni anno,
2) durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternatamente tra quella di Natale (dalle ore 9,00 del
23 dicembre alle ore 12,00 del 30 dicembre) e quella successiva di AP (da quest'ultima data alle ore 22,00 del 6 gennaio),
3) durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta,
4) i compleanni saranno rispettivamente alternati tra madre e padre, possibilmente trascorrendo i festeggiamenti tutti assieme;
5) le parti potranno comunque variare le modalità indicate fermi, nella sostanza, i tempi minimi così stabiliti;
c) il verserà entro il giorno 10 di ogni mese, a con decorrenza da Controparte_1 Parte_1
ER dicembre 2024, quale contributo al mantenimento della moglie e dei due figli e ER1
rispettivamente euro 400,00 ed euro 1.400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dicembre 2025, oltre le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di
Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 70%, individuate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, spese previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico per l'80% a favore della ed il 20% a favore del Pt_1
CP_1
d) rigetta la domanda di addebito;
e) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
f) compensa le spese del presente giudizio in ragione della metà, e condanna al Parte_1
pagamento della residua frazione in favore di , che liquida nella misura di euro Controparte_1
9 5.430,00, oltre accessori come per legge.
g) condanna al pagamento in favore di delle spese di giudizio del Parte_1 Controparte_1 giudizio di reclamo, promosso dalla sig.ra e rigettato dalla Corte di Appello di L'Aquila Parte_1
con decreto del 22.12.2022, pari ad € 3473,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Pescara, il 28 marzo 2024
Pescara 5 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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