Articolo 9 bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 15Articolo 9 ter
Versione
30 marzo 2024
Art. 9-bis. (( (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). )) (( 1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilita' di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta. ))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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