TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/12/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
IO LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
20.6.2025
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Merlo pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 8
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lara Righi e dall'avv. Alessio Gusmeroli pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertata la sua illegittimità per vizi di forma e di merito annullare il provvedimento disciplinare dd. 19.02.2025 e ordinare che il ne faccia adeguata Parte_2
annotazione nel fascicolo personale della ricorrente
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di giudizio”
CONCLUSIONI DELL'ENTE CONVENUTO
“In via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente con l'odierno ricorso e quelle ulteriormente proposte in causa;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e rimborso forfetario del 15% oltre ad oneri riflessi
(contributivi, assicurativi 27,11% e fiscali 8,50%), come per legge”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso: pagina 2 di 8 ✓ di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'ente convenuto
, con mansioni, all'epoca dei fatti, di “impiegata al Comando Parte_2
di Polizia Locale presso il Segretariato del Funzionario di Staff, Funzionario il dott.
”, Per_1
✓ di essere stata destinataria di contestazione disciplinare mediante lettera dell'11.11.2024 (doc. 2 fasc. ric.),
✓ di esserle stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo verbale, come emergente dalla nota del 19.2.2025 rectius 18.2.2025 (che collega al doc. 3 fasc. ric., il quale riguarda tutt'altro atto, ossia “memoria difensiva per audizione dd. 19.12.2024”, ma che è stata prodotta sub doc. 17 dall'ente convenuto) – propone domanda volta ad accertare l'illegittimità, “per vizi di forma e di merito”, della sanzione disciplinare a lei irrogata, con conseguente suo annullamento.
§2 le ragioni della decisione
In primo luogo parte ricorrente eccepisce l' “illegittimità del provvedimento sanzionatorio per assenza del presupposto della contestazione della condotta sanzionata”.
A ben vedere, in realtà, si duole che il fatto posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione è diverso da quello contestato. Infatti sostiene l'eccezione adducendo che:
“….non poteva essere contestata l'omessa notifica in quanto atto non rientrante fra le mansioni della ricorrente (e nemmeno del ), tant'è che il Parte_2 Pt_2
non potendo negare il grossolano errore, non ha potuto sanzionare il fatto della omessa notifica, ma, spinto da animo punitivo “a prescindere”, ha emesso una sanzione per un fatto diverso da quello contestato, ovvero quello di aver consegnato l'ordinanza pagina 3 di 8 ingiunzione al Nucleo Contenzioso oltre il termine di asserita prescrizione della sanzione amministrativa”.
Con queste (necessarie) precisazioni l'eccezione è fondata.
a)
Emerge per tabulas (evidenziazioni dello scrivente):
i) la contestazione disciplinare dell'11.11.2024 (doc. 2 fasc. ric.) presenta questo tenore:
“Con nota di data 30.10.2024 prot. n. 0396734, il comandante del Corpo di Polizia Locale, dott. ha segnalato allo Scrivente i seguenti addebiti disciplinari a Suo carico venuti a Persona_2
conoscenza dal medesimo solamente di recente e riferibili al periodo in cui Lei prestava servizio in qualità di Coordinatore presso il Corpo di polizia locale, in considerazione del trasferimento effettivo presso il Servizio Servizi demografici e decentramento avvenuto con decorrenza
15.07.2024.
Nelle date del 25 ottobre 20241 e del 30 ottobre 20242, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, dott. ha adottato le ordinanze di archiviazione a seguito della scadenza dei termini Persona_2
prescrizionali delle antecedenti ordinanze di ingiunzione di riferimento, in particolare la prot. n.
250552 di data 17 giugno 2024, la prot. n. 250553 di data 17 giugno 2024 e la prot. n. 242654 dd.
18 giugno 2024. Tutte e tre le ordinanze di ingiunzione appena richiamate sono state sottoscritte dal Comandante e a Lei assegnate per gli adempimenti amministrativi successivi alla sottoscrizione, tra cui la protocollazione e la spedizione. Le ordinanze di ingiunzione sono state quindi da Lei regolarmente protocollate ma non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione, facendo quindi trascorrere inutilmente i termini prescrizionali previsti”.
ii) la nota che il comandante del Corpo Polizia Locale Trento Bondone ha inviato al
Servizio Risorse Umane e alla qui ricorrente in data 18.2.2025 (doc. 17 fasc. conv.) e pagina 4 di 8 con la quale ha comunicato “di aver inflitto alla dipendente , convocata in Parte_1
data 19/02/2025, dopo aver circostanziato il fatto e non ritenute idonee le giustificazioni apportate, alla presenza del Dirigente dott. la sanzione disciplinare del Persona_3
richiamo verbale per aver commesso l'infrazione disciplinare di cui all'art 6 comma 4 lett. b) dell'Allegato N al vigente CCPL”, presenta, per quanto qui rileva, il seguente tenore
(evidenziazioni dello scrivente):
“OGGETTO: procedimento disciplinare dipendente contestazione rif. prot. n. Parte_1
0418884 dd. 11.11.202 - irrogazione sanzione disciplinare del richiamo verbale
…. il perimetro oggettivo della contestazione dei fatti, si riduce soltanto alla mancata riconsegna in tempo utile al dell'ordinanza ingiunzione protocollo 242654 Controparte_1
provocando conseguentemente l'impossibilità di inviare a il provvedimento Controparte_2
in tempo utile per la notifica al destinatario. In tale ipotesi, infatti, il Nucleo Contenzioso non ha potuto far altro che prendere atto della . colpevole scadenza dei termini prescrizionali
(17/06/2024) derivante dalla consegna tardiva del fascicolo cartaceo, avvenuta quasi ad un mese di distanza dalla scadenza del termine (13/07/2024)”.
Orbene, appare evidente che:
l'addebito contestato: “Le ordinanze di ingiunzione…. non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione” riguarda una condotta diversa da quella posta a fondamento della sanzione irrogata: “mancata riconsegna in tempo utile al Nucleo
Contenzioso dell'ordinanza ingiunzione protocollo 242654… consegna tardiva del fascicolo cartaceo”.
Tale diversità emerge nitidamente dalla descrizione, effettuata dalla difesa dell'ente convenuto a pag. 6 della memoria di costituzione, della sequenza degli incombenti da svolgere in riferimento ai procedimenti amministrativi de quibus: pagina 5 di 8 Part i) “per ciascun fascicolo la doveva predisporre “il verbale propedeutico all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione””;
ii) il verbale predisposto doveva essere “posto alla firma digitale del Dirigente e inserito nel relativo fascicolo P.I.Tre.” ”;
iii) “il fascicolo cartaceo, completo del verbale propedeutico (sottoscritto dal Comandante), doveva infine essere “riconsegnato al Nucleo contenzioso””, iv) il Nucleo contenzioso “avrebbe provveduto (per competenza) a trasmettere il verbale anzidetto
(tramite il menzionato programma Concilia) a;
Parte_3
v) “avrebbe materialmente stampato e notificato l'ordinanza- Parte_3
ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione”.
Infatti l'addebito contestato, consistente nella condotta per cui “Le ordinanze di ingiunzione…. non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione”, concerne l'incombente sub v).
Invece il fatto posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione, consistente nella
“mancata riconsegna in tempo utile al Nucleo Contenzioso dell'ordinanza ingiunzione protocollo 242654… consegna tardiva del fascicolo cartaceo”, concerne l'incombente sub iii).
Palesemente privo di persuasività è il tentativo, effettuato dalla difesa dell'ente convenuto a pag. 13 della memoria di costituzione, di ricondurre la condotta oggetto di addebito a quella posta a fondamento della sanzione, adducendo: “Le ordinanze di ingiunzione… non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione (consegna al
Nucleo contenzioso n.d.r.)”.
Infatti “spedizione” e “consegna” sono condotte ontologicamente diverse;
inoltre la spedizione viene menzionata nella contestazione in riferimento alla notificazione al destinatario non già alla trasmissione al Nucleo contenzioso;
pagina 6 di 8 infine questa trasmissione al Nucleo contenzioso avviene, come indicato nell'atto di comunicazione della sanzione, mediante “consegna” e non già “spedizione”.
b)
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis, di recente, Cass.
30.12.2024, n. 35125; Cass. 7.8.2024, n. 22354) il principio, enucleabile dall'art. 7 co. 2
St.Lav., dell'immutabilità della contestazione per cui è necessario, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, che vi sia corrispondenza tra i fatti addebitati nella contestazione e quelli addotti a sostegno dell'irrogazione della sanzione.
c)
In definitiva, la sanzione disciplinare del richiamo verbale, irrogata dal Parte_2
alla ricorrente in data 19.2.2025, è illegittima per violazione
[...] Parte_1
del principio di immutabilità della contestazione e deve essere quindi annullata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
E' appena il caso di evidenziare che il comandante del Corpo Polizia Locale Trento
Bondone, nell'irrogare alla ricorrente la sanzione del richiamo verbale, non si è avvalso della previsione ex art. 5 co.2 Norme disciplinari – allegato N) al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale
(“Soggetto competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo verbale è il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente. In tale caso il dirigente, convocato tempestivamente il dipendente in presenza del capo ufficio o del coordinatore, gli contesta verbalmente l'infrazione circostanziando il fatto addebitato e, laddove non ritenga idonee le eventuali giustificazioni, ne spiega i motivi e lo esorta al puntuale rispetto delle disposizioni violate”), la quale consente di procedere nello stesso pagina 7 di 8 contesto di tempo alla contestazione dell'addebito e all'irrogazione della sanzione del richiamo verbale.
Infatti nell'oggetto della nota del 18.2.2025 viene richiamata espressamente la contestazione dell'11.11.2024.
Peraltro una contestazione formulata in data 18.2.2025 sarebbe stata illegittima in quanto priva del requisito della tempestività (vizio che parte ricorrente ha eccepito), prescritto dal medesimo art. 5 co.2 cit., atteso che lo stesso ente convenuto ha allegato di essere venuta a conoscenza della condotta della ricorrente nel corso del mese di ottobre 2024
(così a pag. 7 e 8 , cap. 13 e 14, della memoria di costituzione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. IO LA, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Annulla la sanzione disciplinare del richiamo verbale, irrogata dal Parte_2
alla ricorrente in data 19.2.2025, in quanto illegittima per
[...] Parte_1
violazione del principio di immutabilità della contestazione.
2. Condanna l'ente convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.600,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato.
Trento, 4 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. IO LA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
IO LA pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
20.6.2025
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Merlo pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 8
Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lara Righi e dall'avv. Alessio Gusmeroli pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE:
- accertata la sua illegittimità per vizi di forma e di merito annullare il provvedimento disciplinare dd. 19.02.2025 e ordinare che il ne faccia adeguata Parte_2
annotazione nel fascicolo personale della ricorrente
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese di giudizio”
CONCLUSIONI DELL'ENTE CONVENUTO
“In via principale: rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente con l'odierno ricorso e quelle ulteriormente proposte in causa;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e rimborso forfetario del 15% oltre ad oneri riflessi
(contributivi, assicurativi 27,11% e fiscali 8,50%), come per legge”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso: pagina 2 di 8 ✓ di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'ente convenuto
, con mansioni, all'epoca dei fatti, di “impiegata al Comando Parte_2
di Polizia Locale presso il Segretariato del Funzionario di Staff, Funzionario il dott.
”, Per_1
✓ di essere stata destinataria di contestazione disciplinare mediante lettera dell'11.11.2024 (doc. 2 fasc. ric.),
✓ di esserle stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo verbale, come emergente dalla nota del 19.2.2025 rectius 18.2.2025 (che collega al doc. 3 fasc. ric., il quale riguarda tutt'altro atto, ossia “memoria difensiva per audizione dd. 19.12.2024”, ma che è stata prodotta sub doc. 17 dall'ente convenuto) – propone domanda volta ad accertare l'illegittimità, “per vizi di forma e di merito”, della sanzione disciplinare a lei irrogata, con conseguente suo annullamento.
§2 le ragioni della decisione
In primo luogo parte ricorrente eccepisce l' “illegittimità del provvedimento sanzionatorio per assenza del presupposto della contestazione della condotta sanzionata”.
A ben vedere, in realtà, si duole che il fatto posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione è diverso da quello contestato. Infatti sostiene l'eccezione adducendo che:
“….non poteva essere contestata l'omessa notifica in quanto atto non rientrante fra le mansioni della ricorrente (e nemmeno del ), tant'è che il Parte_2 Pt_2
non potendo negare il grossolano errore, non ha potuto sanzionare il fatto della omessa notifica, ma, spinto da animo punitivo “a prescindere”, ha emesso una sanzione per un fatto diverso da quello contestato, ovvero quello di aver consegnato l'ordinanza pagina 3 di 8 ingiunzione al Nucleo Contenzioso oltre il termine di asserita prescrizione della sanzione amministrativa”.
Con queste (necessarie) precisazioni l'eccezione è fondata.
a)
Emerge per tabulas (evidenziazioni dello scrivente):
i) la contestazione disciplinare dell'11.11.2024 (doc. 2 fasc. ric.) presenta questo tenore:
“Con nota di data 30.10.2024 prot. n. 0396734, il comandante del Corpo di Polizia Locale, dott. ha segnalato allo Scrivente i seguenti addebiti disciplinari a Suo carico venuti a Persona_2
conoscenza dal medesimo solamente di recente e riferibili al periodo in cui Lei prestava servizio in qualità di Coordinatore presso il Corpo di polizia locale, in considerazione del trasferimento effettivo presso il Servizio Servizi demografici e decentramento avvenuto con decorrenza
15.07.2024.
Nelle date del 25 ottobre 20241 e del 30 ottobre 20242, il Comandante del Corpo di Polizia Locale, dott. ha adottato le ordinanze di archiviazione a seguito della scadenza dei termini Persona_2
prescrizionali delle antecedenti ordinanze di ingiunzione di riferimento, in particolare la prot. n.
250552 di data 17 giugno 2024, la prot. n. 250553 di data 17 giugno 2024 e la prot. n. 242654 dd.
18 giugno 2024. Tutte e tre le ordinanze di ingiunzione appena richiamate sono state sottoscritte dal Comandante e a Lei assegnate per gli adempimenti amministrativi successivi alla sottoscrizione, tra cui la protocollazione e la spedizione. Le ordinanze di ingiunzione sono state quindi da Lei regolarmente protocollate ma non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione, facendo quindi trascorrere inutilmente i termini prescrizionali previsti”.
ii) la nota che il comandante del Corpo Polizia Locale Trento Bondone ha inviato al
Servizio Risorse Umane e alla qui ricorrente in data 18.2.2025 (doc. 17 fasc. conv.) e pagina 4 di 8 con la quale ha comunicato “di aver inflitto alla dipendente , convocata in Parte_1
data 19/02/2025, dopo aver circostanziato il fatto e non ritenute idonee le giustificazioni apportate, alla presenza del Dirigente dott. la sanzione disciplinare del Persona_3
richiamo verbale per aver commesso l'infrazione disciplinare di cui all'art 6 comma 4 lett. b) dell'Allegato N al vigente CCPL”, presenta, per quanto qui rileva, il seguente tenore
(evidenziazioni dello scrivente):
“OGGETTO: procedimento disciplinare dipendente contestazione rif. prot. n. Parte_1
0418884 dd. 11.11.202 - irrogazione sanzione disciplinare del richiamo verbale
…. il perimetro oggettivo della contestazione dei fatti, si riduce soltanto alla mancata riconsegna in tempo utile al dell'ordinanza ingiunzione protocollo 242654 Controparte_1
provocando conseguentemente l'impossibilità di inviare a il provvedimento Controparte_2
in tempo utile per la notifica al destinatario. In tale ipotesi, infatti, il Nucleo Contenzioso non ha potuto far altro che prendere atto della . colpevole scadenza dei termini prescrizionali
(17/06/2024) derivante dalla consegna tardiva del fascicolo cartaceo, avvenuta quasi ad un mese di distanza dalla scadenza del termine (13/07/2024)”.
Orbene, appare evidente che:
l'addebito contestato: “Le ordinanze di ingiunzione…. non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione” riguarda una condotta diversa da quella posta a fondamento della sanzione irrogata: “mancata riconsegna in tempo utile al Nucleo
Contenzioso dell'ordinanza ingiunzione protocollo 242654… consegna tardiva del fascicolo cartaceo”.
Tale diversità emerge nitidamente dalla descrizione, effettuata dalla difesa dell'ente convenuto a pag. 6 della memoria di costituzione, della sequenza degli incombenti da svolgere in riferimento ai procedimenti amministrativi de quibus: pagina 5 di 8 Part i) “per ciascun fascicolo la doveva predisporre “il verbale propedeutico all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza-archiviazione””;
ii) il verbale predisposto doveva essere “posto alla firma digitale del Dirigente e inserito nel relativo fascicolo P.I.Tre.” ”;
iii) “il fascicolo cartaceo, completo del verbale propedeutico (sottoscritto dal Comandante), doveva infine essere “riconsegnato al Nucleo contenzioso””, iv) il Nucleo contenzioso “avrebbe provveduto (per competenza) a trasmettere il verbale anzidetto
(tramite il menzionato programma Concilia) a;
Parte_3
v) “avrebbe materialmente stampato e notificato l'ordinanza- Parte_3
ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione”.
Infatti l'addebito contestato, consistente nella condotta per cui “Le ordinanze di ingiunzione…. non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione”, concerne l'incombente sub v).
Invece il fatto posto a fondamento dell'irrogazione della sanzione, consistente nella
“mancata riconsegna in tempo utile al Nucleo Contenzioso dell'ordinanza ingiunzione protocollo 242654… consegna tardiva del fascicolo cartaceo”, concerne l'incombente sub iii).
Palesemente privo di persuasività è il tentativo, effettuato dalla difesa dell'ente convenuto a pag. 13 della memoria di costituzione, di ricondurre la condotta oggetto di addebito a quella posta a fondamento della sanzione, adducendo: “Le ordinanze di ingiunzione… non sono state mai notificate al destinatario, per mancata spedizione (consegna al
Nucleo contenzioso n.d.r.)”.
Infatti “spedizione” e “consegna” sono condotte ontologicamente diverse;
inoltre la spedizione viene menzionata nella contestazione in riferimento alla notificazione al destinatario non già alla trasmissione al Nucleo contenzioso;
pagina 6 di 8 infine questa trasmissione al Nucleo contenzioso avviene, come indicato nell'atto di comunicazione della sanzione, mediante “consegna” e non già “spedizione”.
b)
E' pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis, di recente, Cass.
30.12.2024, n. 35125; Cass. 7.8.2024, n. 22354) il principio, enucleabile dall'art. 7 co. 2
St.Lav., dell'immutabilità della contestazione per cui è necessario, pena l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, che vi sia corrispondenza tra i fatti addebitati nella contestazione e quelli addotti a sostegno dell'irrogazione della sanzione.
c)
In definitiva, la sanzione disciplinare del richiamo verbale, irrogata dal Parte_2
alla ricorrente in data 19.2.2025, è illegittima per violazione
[...] Parte_1
del principio di immutabilità della contestazione e deve essere quindi annullata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
E' appena il caso di evidenziare che il comandante del Corpo Polizia Locale Trento
Bondone, nell'irrogare alla ricorrente la sanzione del richiamo verbale, non si è avvalso della previsione ex art. 5 co.2 Norme disciplinari – allegato N) al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale
(“Soggetto competente per l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo verbale è il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente. In tale caso il dirigente, convocato tempestivamente il dipendente in presenza del capo ufficio o del coordinatore, gli contesta verbalmente l'infrazione circostanziando il fatto addebitato e, laddove non ritenga idonee le eventuali giustificazioni, ne spiega i motivi e lo esorta al puntuale rispetto delle disposizioni violate”), la quale consente di procedere nello stesso pagina 7 di 8 contesto di tempo alla contestazione dell'addebito e all'irrogazione della sanzione del richiamo verbale.
Infatti nell'oggetto della nota del 18.2.2025 viene richiamata espressamente la contestazione dell'11.11.2024.
Peraltro una contestazione formulata in data 18.2.2025 sarebbe stata illegittima in quanto priva del requisito della tempestività (vizio che parte ricorrente ha eccepito), prescritto dal medesimo art. 5 co.2 cit., atteso che lo stesso ente convenuto ha allegato di essere venuta a conoscenza della condotta della ricorrente nel corso del mese di ottobre 2024
(così a pag. 7 e 8 , cap. 13 e 14, della memoria di costituzione.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. IO LA, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Annulla la sanzione disciplinare del richiamo verbale, irrogata dal Parte_2
alla ricorrente in data 19.2.2025, in quanto illegittima per
[...] Parte_1
violazione del principio di immutabilità della contestazione.
2. Condanna l'ente convenuto alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 1.600,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA, nonché al rimborso del contributo unificato.
Trento, 4 dicembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. IO LA
pagina 8 di 8