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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1788 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. E C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via
[...] C.F._4
Piave n. 22, presso lo studio dell'avv. Riccardo Folino, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Controparte_1 C.F._5
(VV), via Elio Vittorini s.n.c., presso lo studio dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 447/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 27.9.2021 e depositato il 1.10.2021 (notificato il 17-22.11.2021). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 1225/2021 R.G. chiedeva ed otteneva Controparte_1 dal Tribunale di Lamezia Terme, ingiunzione nei confronti di , Parte_4 Parte_1
e per il pagamento di euro 87.008,56, oltre interessi dalle
[...] Parte_2 Parte_3 singole scadenze dei titoli, oltre spese e competenze, sulla base di quattro pagherà cambiari controfirmati per avallo. Il decreto ingiuntivo, contestualmente all'emissione, veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c... Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_4 Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione avverso il summentovato decreto ingiuntivo n. 447/2021, Parte_3 emesso il 27.9.2021 e depositato in data 1.10.2021, deducendo in particolare: 1) l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria;
2) l'improponibilità dell'azione cartolare promossa dal giratario nei confronti dell'emittente; 3) l'inesistenza sul piano causale dell'obbligazione degli opponenti nei confronti dell'opposta; 4) l'assenza di qualsiasi promessa di pagamento o di ricognizione di debito da parte degli avallanti “in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario”; 5) la 1 mancanza dei titoli prodotti in originale in violazione dell'art. 66, comma 3, R.D. n. 1669 del 1933; 6) la mancata conservazione agli avallanti delle azioni cambiarie che sarebbero loro spettate verso l'emittente ai sensi dell'art. 66, comma 3, R.D. n. 1669 del 1933. Parte_4
Sul fondamento di tali deduzioni gli opponenti chiedevano il rigetto della domanda azionata da parte opposta in monitorio in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo impugnato;
il tutto con il favore delle spese di lite. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta, che contestava, nel Controparte_1 merito, tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate fattualmente e giuridicamente;
conseguentemente, la parte opposta domandava la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del processo. Con ordinanza del 20.10.2022 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura meramente cartolare. Indi la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Giova rammentare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018). Ciò detto in termini generali, va rilevato che la domanda azionata dalla parte opposta con ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'esercizio di un'azione cartolare nei confronti dell'emittente e degli avallanti di quattro pagherò cambiari di euro 21.752,14 ciascuno, emessi da in favore Parte_4 della ed avallati da e Parte_5 Parte_1 Parte_2 Parte_3 girati all'opposta da ME BA, scaduti e non pagati. Sono stati prodotti i pagherò azionati, e, dunque, vi è prova del titolo a fondamento della pretesa creditoria. Sennonché, la parte opponente ha eccepito la prescrizione dell'azione cambiaria, in quanto i quattro pagherò sono scaduti il 30 aprile 2015, il 30 maggio 2015, il 30 giugno 2015 e il 30 luglio 2015, senza che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione. L'eccezione è fondata.
2 Infatti, l'art. 102, co. 1, R.D. n. 1669/1933 estende al pagherò cambiario le disposizioni relative alla cambiale, e l'art. 103, co. 1, prevede che l'emittente di un pagherò cambiario è “obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale”, per cui dal combinato disposto delle due disposizioni è possibile evincere che l'azione cambiaria contro l'emittente di un pagherò (azione diretta) si prescrive in tre anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo, ex art. 94, co. 1, del medesimo decreto. Nel caso di specie, il primo pagherò è scaduto in data 30.4.2015 e l'ultimo in data 30.7.2015, e non è stata fornita prova di alcun atto interruttivo precedente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 17.11.2021. Pertanto, l'azione cambiaria è prescritta sia nei confronti di chi vi figura emittente sia verso chi ha sottoscritto “per avallo”. Risulta essere inevitabilmente prescritta, del resto, anche l'azione di arricchimento: invero tale azione si prescrive in un anno a decorrere dal giorno della perdita dell'azione cambiaria. Residuerebbe l'azione causale. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato in diverse occasioni che la richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito utilizzato come promessa di pagamento, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., implica l'esercizio, oltre che dell'azione cartolare, anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante (cfr. da ultimo Cass. n. 1785/2017; Cass. n. 19803/2016). Sennonché, nel caso di specie, l'azione causale è improponibile. Invero, il possessore del titolo può avvalersi, per realizzare il suo credito, di due distinte azioni: una cartolare, fondata sul titolo, l'altra causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione (o alla trasmissione) della cambiale. Infatti, il titolo cambiario ben può essere azionato quale promessa di pagamento (che dispensa il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale) in relazione alla somma indicata (art. 1988 c.c.). Tuttavia, l'azione causale fondata sulla promessa di pagamento non può avere efficacia che tra le parti del rapporto causale (promittente e immediato destinatario della promessa) e, nella specie, tra emittente e prenditore del titolo o tra girante e giratario, dal momento che la girata trasferisce i soli diritti cartolari ma non quelli derivanti dal rapporto fondamentale. Pertanto, il legittimato passivo della azione causale de quo può essere solo il diretto promittente, non conferendo la girata al giratario la possibilità di far valere il titolo come promessa di pagamento nei confronti di un soggetto diverso dal girante (quale l'emittente o gli avallanti:“....in caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno di detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto promittente (in forza di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto fondata l'azione causale esercitata dal giratario di un effetto cambiario nei confronti dell'emittente dello stesso e non contro il proprio girante)...” - vedi Cassazione civile , sez. I, 12 aprile 1994, n. 3417). Difatti, secondo costante giurisprudenza di legittimità e di merito, l'azione causale, fondata sulla promessa o sulla ricognizione del debito, ha efficacia soltanto tra le parti del rapporto causale (tra emittente e beneficiario oppure tra girante e giratario), argomentando dall'art. 66 del R.D. n. 1669/1933, che, nel prevedere detta l'azione, si riferisce al rapporto che diede causa “all'emissione” o “alla trasmissione della cambiale”, ed in quanto la girata trasferisce soltanto i diritti cartolari e non quelli derivanti dal rapporto fondamentale e non attribuisce al giratario la possibilità di far valere il titolo quale promessa di
3 pagamento nei confronti di un soggetto diverso dal girante (in questi termini Trib. Cassino, sez. dist. di Sora, 27.9.2005 e Trib. Cassino, 9.5.1990; cfr. anche Cass. n. Cass. n. 26/2017). Nel caso di specie, in contrasto con i principi di diritto appena enunciati, la ricorrente in monitorio ha azionato la sua pretesa nei confronti dell'emittente del titolo e degli avallanti e non contro il proprio girante;
invero l'azione è della girataria nei confronti dell'emittente Controparte_1 Parte_4
e degli avallanti e pertanto, alla luce dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 principi richiamati, non poteva essere esercitata. Oltretutto deve essere ulteriormente rilevato che relativamente agli avallanti non può configurarsi alcuna promessa di pagamento (o ricognizione di debito) dal momento che “la firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato” (Cassazione civile sez. I, 20/10/2014, (ud. 12/06/2014, dep. 20/10/2014), n.22186). Pertanto, “la firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, e pertanto, ove il portatore della cambiale agisca sulla base del rapporto causale sottostante, deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c.” (Cassazione civile sez. I, 11/09/1997, n.8971; Cass. nn. 3264 del 1979; 5372 del 1979; 1992 del 1984), prova che, nella specie, non è stata fornita dalla parte opposta. Alla luce di tutte le superiori considerazioni deve essere accolta l'opposizione spiegata dagli attori con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le questioni che sono state vagliate, infatti, esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, gli argomenti eventualmente non esaminati in modo espresso sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della presente decisione e, comunque, inidonei a condurre a delle conclusioni di segno diverso rispetto a quelle effettivamente adottate. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come integrato e medicato dal D.M. n. 147/2022 (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale;
valore della causa da euro 52.001,00 a euro 260.000,00; compensi nei valori minimi, liquidati per ogni fase processuale nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 1.276,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 814,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 2.835,00; fase decisionale, valore minimo: euro 2.127,00; compenso tabellare totale (valori minimi) euro 7.052,00; aumento del 90% per presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ex art. 4, comma 2; compenso maggiorato comprensivo degli aumenti euro 13.398,80) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile,
4 sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 447/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 27.9.2021 e depositato il 1.10.2021 (notificato il 17-22.11.2021);
2) condanna la parte opposta al rimborso in favore degli opponenti delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 406,50 per esborsi e in euro 13.398,80 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 20 maggio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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