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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4021 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/02/1976,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea MASSALIN e Michela
CRESSONI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San Vito di Leguzzano (VI) il giorno 23.06.2007 con atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 3,
P. II, serie A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune
di procedere all'annotazione e ulteriori incombenze.
2. Confermare l'affidamento in modo congiunto della figlia ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento, mantenendo inoltre le condizioni di permanenza della figlia presso i genitori concordate durante la separazione e cioè:
- confermare che la figlia risiederà e manterrà permanenza abituale presso la madre.
- disporre (confermando anche in tal senso gli accordi omologati di separazione) che la figlia stia con il padre: Per_1
“- A weekend alterni dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica,
quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
- nelle sole settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre il Per_1
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre;
- il martedì dalle ore 16,00, quando il padre andrà a prendere la figlia a scuola
2 o, nei periodi di vacanza, a casa della madre, fino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà la figlia a scuola o, nei periodi di vacanza, a casa della madre;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un perdio concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.”
- Prevedere che diversi o ulteriori momenti di permanenza presso i due genitori potranno essere concordati dai genitori in considerazione dei turni lavorativi dei medesimi e, soprattutto, delle eSIenze della figlia.
3. disporsi che il SI. corrisponda alla SI.ra , quale contributo Per_1 Parte_1
al mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 350.00, da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT famiglie operai-impiegati. Il padre provvederà, inoltre, a rimborsare il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, debitamente documentate, e delle spese di carattere ricreativo,
previamente concordate tra le parti, così come previsto dal protocollo del
Tribunale di Vicenza che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
4. nulla disporsi in ordine al mantenimento reciproco essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti,
5. disporsi che gli assegni unico e universale per figli a carico,
indipendentemente dal soggetto che, in concreto li riscuoterà, andranno a beneficio al 50% della SI.ra , e 50% a beneficio del SI. ; Parte_1 Per_1
3 6. darsi atto che i coniugi si rilasciano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché di quello della figlia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Vito di
Leguzzano (VI) in data 23/06/2007.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 7/01/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
4 tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il Per_1
29/08/2010, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché di quello della figlia;
5 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in San Vito di Leguzzano (VI) il Parte_1 Parte_2
23/06/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito di Leguzzano (VI)
al n. 3, parte II, serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4021 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/02/1976,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea MASSALIN e Michela
CRESSONI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in San Vito di Leguzzano (VI) il giorno 23.06.2007 con atto regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune all'atto n. 3,
P. II, serie A, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune
di procedere all'annotazione e ulteriori incombenze.
2. Confermare l'affidamento in modo congiunto della figlia ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento, mantenendo inoltre le condizioni di permanenza della figlia presso i genitori concordate durante la separazione e cioè:
- confermare che la figlia risiederà e manterrà permanenza abituale presso la madre.
- disporre (confermando anche in tal senso gli accordi omologati di separazione) che la figlia stia con il padre: Per_1
“- A weekend alterni dalle ore 16,00 del venerdì alle ore 20,30 della domenica,
quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
- nelle sole settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre il Per_1
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa dalla madre;
- il martedì dalle ore 16,00, quando il padre andrà a prendere la figlia a scuola
2 o, nei periodi di vacanza, a casa della madre, fino alla mattina successiva quando il padre accompagnerà la figlia a scuola o, nei periodi di vacanza, a casa della madre;
- quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive in un perdio concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie alternandosi di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la giornata di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.”
- Prevedere che diversi o ulteriori momenti di permanenza presso i due genitori potranno essere concordati dai genitori in considerazione dei turni lavorativi dei medesimi e, soprattutto, delle eSIenze della figlia.
3. disporsi che il SI. corrisponda alla SI.ra , quale contributo Per_1 Parte_1
al mantenimento della figlia, la somma mensile di Euro 350.00, da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice ISTAT famiglie operai-impiegati. Il padre provvederà, inoltre, a rimborsare il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche, debitamente documentate, e delle spese di carattere ricreativo,
previamente concordate tra le parti, così come previsto dal protocollo del
Tribunale di Vicenza che i ricorrenti dichiarano di conoscere;
4. nulla disporsi in ordine al mantenimento reciproco essendo entrambi i ricorrenti economicamente autosufficienti,
5. disporsi che gli assegni unico e universale per figli a carico,
indipendentemente dal soggetto che, in concreto li riscuoterà, andranno a beneficio al 50% della SI.ra , e 50% a beneficio del SI. ; Parte_1 Per_1
3 6. darsi atto che i coniugi si rilasciano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché di quello della figlia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in San Vito di
Leguzzano (VI) in data 23/06/2007.
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 7/01/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale
4 tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] il Per_1
29/08/2010, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti nonché di quello della figlia;
5 -delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in San Vito di Leguzzano (VI) il Parte_1 Parte_2
23/06/2007 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Vito di Leguzzano (VI)
al n. 3, parte II, serie A, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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