Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTEN Z A PARZIALE
nel procedimento civile iscritto al n. 690 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 02.04.2025. da
(C.F.: C.F. 1 ) nata a [...]_1
Calabria il 14.09.1979, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Francesca Accardo, presso il cui studio in Reggio Calabria, in via S. Anna II
Tr. N. 18/i ha eletto domicilio;
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello
Morace, presso il cui studio in Reggio Calabria in via Reggio Campi II Tr. N.
111 ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
*****
-considerato che con decreto del 01.05.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 20.02.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza", e "dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2024 l'udienza è stata anticipata al
14.01.2025, assegnando termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
-considerato che con ordinanza del 29.01.2025 il Collegio, ritenuto che l'accordo depositato dalle parti fosse contrario all'interesse dei minori, ha disposto la convocazione personale delle stesse al fine di discutere le modifiche da apportare all'accordo di separazione;
-preso atto che all'udienza del 02.04.2025 le parti concordemente hanno rettificato le precedenti condizioni di separazione e divorzio con riferimento alla collocazione ed al mantenimento dei minori nel seguente modo: “i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre e potranno vedere il padre nei giorni del martedì, giovedì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore
22,00 della sera;
nei giorni di lunedì e mercoledì il padre prenderà il figlio Per 1 a scuola per riportarlo a casa dalla madre;
il padre vedrà anche liberamente i figli quando loro lo vorranno e potranno anche pernottare a casa del padre sempre su loro richiesta;
i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre nel periodo estivo, da concordarsi previamente tra le parti;
le festività saranno trascorse dai minori in modo alternato tra ciascun genitore. Le parti, inoltre, considerati i rispettivi redditi, che sono equivalenti
(circa € 1.500,00 al mese ciascuno), concordano per il riparto paritario al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato da questo Tribunale nonché per un assegno di € 350,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo rivalutazione Istat a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese;
l'assegno unico verrà incassato integralmente dalla madre. Infine, si accordano affinchè queste nuove condizioni decorrano dal corrente mese di aprile 2025 e specificano che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 il
CP_1 versi a titolo di mantenimento la complessiva somma di € 600,00 (tenuto conto delle spese sostenute per i figli) nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nel mese di marzo 2025, in quanto per il pregresso è stato saldato tutto. La somma di € 600,00 verrà versata in quattro tranches da € 150,00, in aggiunta ed unitamente all'assegno mensile di € 350,00 a decorrere dal mese di aprile 2025"; rilevato che la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale alle condizioni di cui al ricorso come rettificate in udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Reggio Calabria il 23.10.2010; b) dal matrimonio sono nati i figli minori Persona 2 (27.12.2011) e Persona 3 (30.10.2014);
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso e il verbale di udienza del 2.04.2025 sono stati comunicati all'ufficio del P.M. rispettivamente in data 2.05.2024 e in data
2.04.2025, il quale ha espresso il relativo parere rispettivamente in data
31.10.2024 e in data 13.04.2025 sull'accordo modificato in udienza;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato- con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.03.2024 da
[…]
così provvede: Parte 1 Controparte 1
-dichiara la separazione personale tra Parte 1
[...]
Controparte 1 il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli ノ
atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria atto n. 672, serie A, parte
II, alle seguenti condizioni:
"1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Reggio Calabria in Via Eremo
Condera n. 51 resterà nel godimento della proprietaria esclusiva sig.ra [...] Parte 1 , mentre il sig. CP_1 ha già trasferito la propria residenza in altro immobile locato sito in Via Eremo Condera n. 6 e prelevato oltre agli effetti personali gli arredi e suppellettili di sua esclusiva proprietà.
3. I coniugi concordemente dichiarano che non vi sono beni di proprietà comune alla cui divisione occorra provvedere.
4. i figli minori Per 2 e Per 1 restano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Si precisa che la figlia Per_2 frequenta attualmente la seconda classe della scuola secondaria di primo grado presso la scuola statale "Vittorino dal
Feltre" di Reggio Cal.; nelle ore pomeridiane dal lunedì al venerdì frequenta attività di doposcuola e due volte la settimana (il lunedì ed il venerdì dalle
16,00 alle 18,00) scuola di equitazione.
Il figlio Per 1 frequenta attualmente la quarta classe della scuola primaria presso la scuola statale Giosuè Carducci - Plesso Melissari di Reggio
Cal.; nelle ore pomeridiane due volte la settimana frequenta scuola di calcio
(il martedì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30) e due volte la settimana
(il mercoledì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle 18,00) scuola di equitazione.
Frequenta altresì il catechismo il sabato dalle 16,00 alle 17,00 e la domenica dalle 10,00 alle 11,00 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Salvatore.
Entrambi i minori intrattengono normali rapporti di frequentazione con i propri coetanei e con le famiglie di origine dei genitori.
5. i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre e potranno vedere il padre nei giorni del martedì, giovedì e venerdì dall'uscita da scuola fino alle ore 22,00 della sera;
nei giorni di lunedì e mercoledì il padre prenderà il figlio Per 1 a scuola per riportarlo a casa dalla madre;
il padre vedrà anche liberamente i figli quando loro lo vorranno e potranno anche pernottare a casa del padre sempre su loro richiesta;
i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre nel periodo estivo, da concordarsi previamente tra le parti;
le festività saranno trascorse dai minori in modo alternato tra ciascun genitore. Le parti, inoltre, considerati i rispettivi redditi, che sono equivalenti
(circa € 1.500,00 al mese ciascuno), concordano per il riparto paritario al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato da questo Tribunale nonché per un assegno di € 350,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo rivalutazione Istat a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei minori da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese;
l'assegno unico verrà incassato integralmente dalla madre. Infine, si accordano affinchè queste nuove condizioni decorrano dal corrente mese di aprile 2025 e specificano che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 il
CP_1 versi a titolo di mantenimento la complessiva somma di € 600,00 (tenuto conto delle spese sostenute per i figli) nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nel mese di marzo 2025, in quanto per il pregresso è stato saldato tutto. La somma di € 600,00 verrà versata in quattro tranches da € 150,00, in aggiunta ed unitamente all'assegno mensile di € 350,00 a decorrere dal mese di aprile 2025. Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si formula espresso rinvio al protocollo per i procedimenti in materia di famiglia adottato presso il Tribunale di Reggio Calabria, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e rimborsate al più presto a quello che le abbia anticipate o, in mancanza, sostenute dal solo genitore che le ha decise.
I coniugi dichiarano che allo stato attuale costituiscono spese straordinarie già concordate quelle relative a tutte le attività sopra indicate, e precisamente per Per 2 doposcuola pomeridiano e scuola di equitazione;
per Per 1 mensa scolastica, scuola di equitazione e scuola di calcio";
6. Ciascun genitore nei giorni in cui ne ha la custodia curerà scrupolosamente di far svolgere ai figli tutte le attività di cui sopra nonché i compiti scolastici, salvo comprovata causa di forza maggiore.
Eventuali variazioni negli orari di prelevamento e riconsegna dei bambini potranno essere concordate da ciascun coniuge direttamente con l'altro (mai tramite i bambini stessi) qualora disponibile, e comunque con adeguato preavviso.
7. Le spese di vitto ed alloggio dei figli saranno sostenute da ciascun genitore nei periodi in cui ne ha la custodia.
Le spese ordinarie verranno decise ed anticipate dal genitore temporaneamente collocatario, salvo conguaglio da effettuarsi a fine mese. che il sig.
8. La sig.ra Pt_1 pur non ritenendolo necessario non si oppone
CP_1 predisponga un supporto psicologico di sua scelta per i figli, a condizione che se ne assuma gli oneri e che lo stesso non interferisca con le altre attività dei bambini.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il giudice est.
Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna