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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2814/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 7/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2814/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv. PESENTI
ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore e P.IVA_1 CP_2
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Pag. 1 di 8 Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando:
- di avere presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS) per il biennio 2024
- 2026 per la classe di concorso B012 - Scienze e Tecnologie Chimiche e
Microbiologiche;
- di essere stato inserito in graduatoria con 83 punti e posizione n. 27;
- che, tra gli istituti indicati in sede di domanda, vi era l'istituto scolastico
Lotto di Trescore Balneario;
- che con bollettino di chiamata n. 3 del 30.8.2024 (per la classe B012)
l'ufficio scolastico provinciale di Bergamo ha assegnato uno “spezzone orario” di 12 ore presso l' di Trescore al prof. , al n. 6 CP_2 Per_1
in graduatoria con 131,50 punti;
- che tuttavia il prof. non ha preso servizio;
Per_1
- che pertanto detto “spezzone orario” è rimasto vacante;
- che il 3.9.2024 l' ha inserito nel portale la mancata presa di CP_2
servizio;
- che tuttavia, nel successivo bollettino n. 4 del 9.9.2024, tale posto non veniva né assegnato né menzionato;
- per pertanto il ricorrente, facendo affidamento sulla correttezza delle indicazioni contenute in tale bollettino, ha accettato altra occupazione;
- che, con bollettino n. 5 del 17.9.2024, tale posto è stato invece inserito e poi assegnato alla prof.ssa posizionatasi al n. 47 della Per_2
graduatoria con 49 punti;
- che invece il posto avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente, collocatosi in posizione superiore rispetto alla prof.ssa Per_2
Pag. 2 di 8 Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, stante l'errore commesso dal
, il riconoscimento ai fini giuridici del diritto all'assegnazione dello CP_1
spezzone orario di 12 ore per l'anno scolastico 2024/2025 e al relativo punteggio per la classe di concorso B012, erroneamente assegnato ad altro docente.
Si è ritualmente costituito il convenuto, che ha confermato che il CP_1
ricorrente, avente punteggio di 83 punti e collocatosi alla posizione n. 27 della graduatoria per la classe di concorso B012, aveva indicato, come ottantasettesima preferenza, uno spezzone orario di 12 ore per la scuola di
; ha poi allegato che effettivamente, a seguito della rinuncia Persona_3 del prof. all'assegnazione di tale spezzone orario, l'Istituto ha Per_1 CP_2
inserito nel c.d. SIDI (Sistema informativo di Istruzione) la sanzione relativa a tale rinuncia e che a causa di una “anomalia tecnica” non è avvenuta la trasmissione automatica di tale informazione nel programma di conferimento delle supplenze;
di conseguenza, effettivamente nel bollettino n. 4 del
9.9.2024 tale spezzone orario non era presente e pertanto non è stato assegnato al ricorrente. Ha poi precisato che è stato solo a seguito di una apposita segnalazione effettuata via mail da parte dell' che l' Parte_2 CP_3
di Bergamo si è accorta della mancanza e che pertanto solo con il bollettino n.
5 del 17.9.2024 lo spezzone orario è stato inserito e assegnato alla docente che si era collocata in posizione deteriore rispetto al ricorrente. Per_2
Ha confermato che, nelle more, il ricorrente, utilmente inserito nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, aveva accettato una supplenza sempre presso l' come collaboratore scolastico. CP_2
Il ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'esito dell'udienza del 7/5/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con sentenza contestuale.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 8 2.1.- Il , nel costituirsi in giudizio, ha di fatto confermato la CP_1
prospettazione del ricorrente, dimostrata anche dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti.
Con l'istruttoria di giudizio è infatti stato documentato che:
- il ricorrente era inserito nella graduatoria GPS per il biennio 2024-2026 per la classe di concorso B012, scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, alla posizione n. 27 con 83 punti (doc. 3 fascicolo
, pag. 271); CP_1
- il ricorrente aveva presentato domanda indicando tra le preferenze l'assegnazione di uno “spezzone orario da minimo 10 ore a un massimo di
17 ore” per il Comune di (doc. 1 fascicolo ricorrente, Persona_3
doc. 2 e doc. 4 fascicolo ); CP_1
- con bollettino n. 3 lo spezzone orario di 12 ore per la classe B012 presso l' è stato assegnato al prof. (doc. 5 fascicolo Parte_2 Per_1
); CP_1
- successivamente il prof. ha rinunciato al posto e tale rinuncia è Per_1
stata comunicata dall' al sistema informatico con comunicazione CP_2
prot. 10968 del 3.9.2024;
- l' ha poi segnalato all'U.T. di Bergamo la mancata presenza nel CP_2
bollettino n. 4 del 9.9.2024 dello spezzone orario di 12 ore per la classe
B012 (doc. 6 fascicolo Ministero);
- tale spezzone orario è stato poi inserito e assegnato, con bollettino n. 5 del
17.9.2024, alla docente prof.ssa avente punteggio di soli 49 Per_2
punti e posizionatasi in graduatoria al n. 47, quindi in posizione deteriore rispetto al ricorrente (doc. 7 fascicolo ); CP_1
Il Ministero ha poi ammesso che, nonostante il corretto inserimento da parte dell' nel c.d. sistema SIDI dell'avvenuta sanzione relativa alla CP_2
rinuncia da parte del prof. , vi è stata un'anomalia tecnica per cui non Per_1
vi è stata la successiva trasmissione automatica dell'informazione al
Pag. 4 di 8 programma utilizzato per il conferimento delle supplenze: ciò ha determinato la mancata indicazione di tale sede vacante nel bollettino n. 4 del 9.9.2024. Il
Ministero ha infatti evidenziato che la trasmissione è solitamente
“automatica” ma che, per un problema di natura tecnica, “ciò non è avvenuto”.
L'inserimento (a seguito di segnalazione dell'istituto) è stato effettuato solo con il bollettino n. 5 del 19.9.2024; tuttavia, nelle more, il ricorrente aveva già accettato altro incarico (quale collaboratore scolastico) e pertanto non ha potuto ricevere la nomina, nonostante occupasse una posizione superiore alla assegnataria prof.ssa ciò in quanto, come spiegato dal nella Per_2 CP_1
sua memoria difensiva, il sistema è del tutto automatizzato e il conferimento delle supplenze, con le preferenze espresse dai candidati, vengono soddisfatte qualora le stesse incrocino la disponibilità delle sedi disponibili al momento dello scorrimento con la posizione occupata in graduatoria e non in ragione delle rinunce medio tempore intervenute. Di conseguenza, una volta che un docente è stato “superato”, non può più essere “ripescato” in quanto il sistema informatico riparte dall'ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all'esito della precedente fase di nomina (cfr memoria : “il CP_1
ricorrente non riceveva pertanto alcuna nomina nonostante occupasse Pt_1
in graduatoria una posizione superiore in quanto, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili, anche a seguito di rinuncia espressa dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina, non vengono assegnate ai candidati che sono stati già “superati”).
In definitiva, è pacifico l'errore nel quale è incorso il ed è altresì CP_1
dimostrato che, se l'incarico vacante di cui si discute fosse stato correttamente inserito nei bollettini per il conferimento delle supplenze, sarebbe stato assegnato al ricorrente, che si trovava in graduatoria in posizione superiore rispetto alla prof.ssa Per_2
2.2.- Ciò premesso, il diritto all'assunzione del lavoratore collocatosi in posizione utile in graduatoria fa sorgere, in capo all'amministrazione, il
Pag. 5 di 8 correlativo obbligo di assunzione, che è soggetto al regime di cui all'art. 1218
c.c.; pertanto, in caso di mancata o ritardata assunzione, al lavoratore spetta il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 9807 del 14.6.2012). Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, il comportamento dell'amministrazione convenuta costituisce chiaro inadempimento rispetto all'obbligazione, di fonte legale (O.M. 88 del
16.5.2024, art. 12, citato dal ) di conferire le supplenze, a seguito CP_1
delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnando gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria;
tali dati, al momento della consultazione devono, per ovvi motivi, evidenziare la situazione aggiornata e corretta. Peraltro, il non ha fornito alcuna CP_1
prova della eventuale non imputabilità del contestato inadempimento, limitandosi ad affermare la sussistenza di una “anomalia tecnica” che, lungi dal costituire causa di esclusione della responsabilità, è invece indicativa del contrario.
Assodato quanto sopra, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno, ivi compreso quello da c.d. perdita di chance, che si configura quale perdita di una concreta ed effettiva occasione e che costituisce una posta attiva già presente nel patrimonio del creditore, suscettibile di autonoma valutazione. La perdita di chance nell'ambito delle procedure selettive e dei concorsi è evidente qualora la graduatoria sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro sia vincolato senza alcuna discrezionalità amministrativa (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 22029 del 12.7.2022); il correlativo danno è dimostrabile anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si
Pag. 6 di 8 possa coerentemente risalire al fatto ignoto a seguito di un giudizio di probabilità, basato sull' “id quod plerumque accidit”, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 1492 del 22.1.2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato documentalmente di essere stato
“scavalcato” nell'assegnazione dello spezzone orario di 12 ore presso l'Istituto
Lotto di Trescore per l'a.s. 2024/2025, per la classe di concorso B012, dalla docente prof.ssa la quale, nonostante il punteggio inferiore (49) ha Per_2
ottenuto un contratto a tempo determinato presso tale istituto. È altresì dimostrato che, se lo “spezzone orario” di cui si discute fosse stato correttamente inserito nei bollettini per il conferimento delle supplenze, sarebbe stato assegnato al ricorrente, che aveva un punteggio maggiore rispetto alla successiva assegnataria, collocata in posizione deteriore.
Alla luce delle coordinate interpretative sopra indicate, si può quindi affermare che il ricorrente abbia subìto un danno costituito dall'omessa assegnazione dell'incarico per l'a.s. 2024/2025 e della conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio;
il danno subito dal ricorrente merita di essere risarcito in forma specifica con l'attribuzione, ai fini giuridici, del punteggio che egli avrebbe ottenuto se fosse stato posto nelle condizioni di poter espletare l'incarico di docenza.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a vedersi riconosciuto, ai fini giuridici, il punteggio che
[...]
avrebbe ottenuto se avesse espletato l'incarico di docenza per lo spezzone orario di 12 ore presso l'I.S. Lorenzo Lotto di Trescore
Pag. 7 di 8 Balneario per l'anno scolastico 2024/2025, per la classe di concorso
B012 - Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche;
2) condanna il convenuto, in persona del pro tempore, CP_1 CP_4
al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
1.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 07/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 7/05/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2814/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PIZZIGONI LUCA GIUSEPPE e dall'avv. PESENTI
ANDREA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore e P.IVA_1 CP_2
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Pag. 1 di 8 Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando:
- di avere presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria provinciale per il conferimento delle supplenze (GPS) per il biennio 2024
- 2026 per la classe di concorso B012 - Scienze e Tecnologie Chimiche e
Microbiologiche;
- di essere stato inserito in graduatoria con 83 punti e posizione n. 27;
- che, tra gli istituti indicati in sede di domanda, vi era l'istituto scolastico
Lotto di Trescore Balneario;
- che con bollettino di chiamata n. 3 del 30.8.2024 (per la classe B012)
l'ufficio scolastico provinciale di Bergamo ha assegnato uno “spezzone orario” di 12 ore presso l' di Trescore al prof. , al n. 6 CP_2 Per_1
in graduatoria con 131,50 punti;
- che tuttavia il prof. non ha preso servizio;
Per_1
- che pertanto detto “spezzone orario” è rimasto vacante;
- che il 3.9.2024 l' ha inserito nel portale la mancata presa di CP_2
servizio;
- che tuttavia, nel successivo bollettino n. 4 del 9.9.2024, tale posto non veniva né assegnato né menzionato;
- per pertanto il ricorrente, facendo affidamento sulla correttezza delle indicazioni contenute in tale bollettino, ha accettato altra occupazione;
- che, con bollettino n. 5 del 17.9.2024, tale posto è stato invece inserito e poi assegnato alla prof.ssa posizionatasi al n. 47 della Per_2
graduatoria con 49 punti;
- che invece il posto avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente, collocatosi in posizione superiore rispetto alla prof.ssa Per_2
Pag. 2 di 8 Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo, stante l'errore commesso dal
, il riconoscimento ai fini giuridici del diritto all'assegnazione dello CP_1
spezzone orario di 12 ore per l'anno scolastico 2024/2025 e al relativo punteggio per la classe di concorso B012, erroneamente assegnato ad altro docente.
Si è ritualmente costituito il convenuto, che ha confermato che il CP_1
ricorrente, avente punteggio di 83 punti e collocatosi alla posizione n. 27 della graduatoria per la classe di concorso B012, aveva indicato, come ottantasettesima preferenza, uno spezzone orario di 12 ore per la scuola di
; ha poi allegato che effettivamente, a seguito della rinuncia Persona_3 del prof. all'assegnazione di tale spezzone orario, l'Istituto ha Per_1 CP_2
inserito nel c.d. SIDI (Sistema informativo di Istruzione) la sanzione relativa a tale rinuncia e che a causa di una “anomalia tecnica” non è avvenuta la trasmissione automatica di tale informazione nel programma di conferimento delle supplenze;
di conseguenza, effettivamente nel bollettino n. 4 del
9.9.2024 tale spezzone orario non era presente e pertanto non è stato assegnato al ricorrente. Ha poi precisato che è stato solo a seguito di una apposita segnalazione effettuata via mail da parte dell' che l' Parte_2 CP_3
di Bergamo si è accorta della mancanza e che pertanto solo con il bollettino n.
5 del 17.9.2024 lo spezzone orario è stato inserito e assegnato alla docente che si era collocata in posizione deteriore rispetto al ricorrente. Per_2
Ha confermato che, nelle more, il ricorrente, utilmente inserito nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, aveva accettato una supplenza sempre presso l' come collaboratore scolastico. CP_2
Il ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa e decisa all'esito dell'udienza del 7/5/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con sentenza contestuale.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Pag. 3 di 8 2.1.- Il , nel costituirsi in giudizio, ha di fatto confermato la CP_1
prospettazione del ricorrente, dimostrata anche dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti.
Con l'istruttoria di giudizio è infatti stato documentato che:
- il ricorrente era inserito nella graduatoria GPS per il biennio 2024-2026 per la classe di concorso B012, scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, alla posizione n. 27 con 83 punti (doc. 3 fascicolo
, pag. 271); CP_1
- il ricorrente aveva presentato domanda indicando tra le preferenze l'assegnazione di uno “spezzone orario da minimo 10 ore a un massimo di
17 ore” per il Comune di (doc. 1 fascicolo ricorrente, Persona_3
doc. 2 e doc. 4 fascicolo ); CP_1
- con bollettino n. 3 lo spezzone orario di 12 ore per la classe B012 presso l' è stato assegnato al prof. (doc. 5 fascicolo Parte_2 Per_1
); CP_1
- successivamente il prof. ha rinunciato al posto e tale rinuncia è Per_1
stata comunicata dall' al sistema informatico con comunicazione CP_2
prot. 10968 del 3.9.2024;
- l' ha poi segnalato all'U.T. di Bergamo la mancata presenza nel CP_2
bollettino n. 4 del 9.9.2024 dello spezzone orario di 12 ore per la classe
B012 (doc. 6 fascicolo Ministero);
- tale spezzone orario è stato poi inserito e assegnato, con bollettino n. 5 del
17.9.2024, alla docente prof.ssa avente punteggio di soli 49 Per_2
punti e posizionatasi in graduatoria al n. 47, quindi in posizione deteriore rispetto al ricorrente (doc. 7 fascicolo ); CP_1
Il Ministero ha poi ammesso che, nonostante il corretto inserimento da parte dell' nel c.d. sistema SIDI dell'avvenuta sanzione relativa alla CP_2
rinuncia da parte del prof. , vi è stata un'anomalia tecnica per cui non Per_1
vi è stata la successiva trasmissione automatica dell'informazione al
Pag. 4 di 8 programma utilizzato per il conferimento delle supplenze: ciò ha determinato la mancata indicazione di tale sede vacante nel bollettino n. 4 del 9.9.2024. Il
Ministero ha infatti evidenziato che la trasmissione è solitamente
“automatica” ma che, per un problema di natura tecnica, “ciò non è avvenuto”.
L'inserimento (a seguito di segnalazione dell'istituto) è stato effettuato solo con il bollettino n. 5 del 19.9.2024; tuttavia, nelle more, il ricorrente aveva già accettato altro incarico (quale collaboratore scolastico) e pertanto non ha potuto ricevere la nomina, nonostante occupasse una posizione superiore alla assegnataria prof.ssa ciò in quanto, come spiegato dal nella Per_2 CP_1
sua memoria difensiva, il sistema è del tutto automatizzato e il conferimento delle supplenze, con le preferenze espresse dai candidati, vengono soddisfatte qualora le stesse incrocino la disponibilità delle sedi disponibili al momento dello scorrimento con la posizione occupata in graduatoria e non in ragione delle rinunce medio tempore intervenute. Di conseguenza, una volta che un docente è stato “superato”, non può più essere “ripescato” in quanto il sistema informatico riparte dall'ultimo candidato individuato per ciascuna classe di concorso all'esito della precedente fase di nomina (cfr memoria : “il CP_1
ricorrente non riceveva pertanto alcuna nomina nonostante occupasse Pt_1
in graduatoria una posizione superiore in quanto, nelle successive fasi di nomina, le sedi divenute nuovamente disponibili, anche a seguito di rinuncia espressa dai candidati individuati nelle precedenti fasi di nomina, non vengono assegnate ai candidati che sono stati già “superati”).
In definitiva, è pacifico l'errore nel quale è incorso il ed è altresì CP_1
dimostrato che, se l'incarico vacante di cui si discute fosse stato correttamente inserito nei bollettini per il conferimento delle supplenze, sarebbe stato assegnato al ricorrente, che si trovava in graduatoria in posizione superiore rispetto alla prof.ssa Per_2
2.2.- Ciò premesso, il diritto all'assunzione del lavoratore collocatosi in posizione utile in graduatoria fa sorgere, in capo all'amministrazione, il
Pag. 5 di 8 correlativo obbligo di assunzione, che è soggetto al regime di cui all'art. 1218
c.c.; pertanto, in caso di mancata o ritardata assunzione, al lavoratore spetta il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 9807 del 14.6.2012). Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, il comportamento dell'amministrazione convenuta costituisce chiaro inadempimento rispetto all'obbligazione, di fonte legale (O.M. 88 del
16.5.2024, art. 12, citato dal ) di conferire le supplenze, a seguito CP_1
delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnando gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria;
tali dati, al momento della consultazione devono, per ovvi motivi, evidenziare la situazione aggiornata e corretta. Peraltro, il non ha fornito alcuna CP_1
prova della eventuale non imputabilità del contestato inadempimento, limitandosi ad affermare la sussistenza di una “anomalia tecnica” che, lungi dal costituire causa di esclusione della responsabilità, è invece indicativa del contrario.
Assodato quanto sopra, il lavoratore può agire per il risarcimento del danno, ivi compreso quello da c.d. perdita di chance, che si configura quale perdita di una concreta ed effettiva occasione e che costituisce una posta attiva già presente nel patrimonio del creditore, suscettibile di autonoma valutazione. La perdita di chance nell'ambito delle procedure selettive e dei concorsi è evidente qualora la graduatoria sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro sia vincolato senza alcuna discrezionalità amministrativa (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 22029 del 12.7.2022); il correlativo danno è dimostrabile anche mediante il ricorso a presunzioni, attraverso le quali, dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si
Pag. 6 di 8 possa coerentemente risalire al fatto ignoto a seguito di un giudizio di probabilità, basato sull' “id quod plerumque accidit”, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica che tenga conto di indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 1492 del 22.1.2018).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato documentalmente di essere stato
“scavalcato” nell'assegnazione dello spezzone orario di 12 ore presso l'Istituto
Lotto di Trescore per l'a.s. 2024/2025, per la classe di concorso B012, dalla docente prof.ssa la quale, nonostante il punteggio inferiore (49) ha Per_2
ottenuto un contratto a tempo determinato presso tale istituto. È altresì dimostrato che, se lo “spezzone orario” di cui si discute fosse stato correttamente inserito nei bollettini per il conferimento delle supplenze, sarebbe stato assegnato al ricorrente, che aveva un punteggio maggiore rispetto alla successiva assegnataria, collocata in posizione deteriore.
Alla luce delle coordinate interpretative sopra indicate, si può quindi affermare che il ricorrente abbia subìto un danno costituito dall'omessa assegnazione dell'incarico per l'a.s. 2024/2025 e della conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio;
il danno subito dal ricorrente merita di essere risarcito in forma specifica con l'attribuzione, ai fini giuridici, del punteggio che egli avrebbe ottenuto se fosse stato posto nelle condizioni di poter espletare l'incarico di docenza.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Parte_1
a vedersi riconosciuto, ai fini giuridici, il punteggio che
[...]
avrebbe ottenuto se avesse espletato l'incarico di docenza per lo spezzone orario di 12 ore presso l'I.S. Lorenzo Lotto di Trescore
Pag. 7 di 8 Balneario per l'anno scolastico 2024/2025, per la classe di concorso
B012 - Scienze e Tecnologie Chimiche e Microbiologiche;
2) condanna il convenuto, in persona del pro tempore, CP_1 CP_4
al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in €
1.000,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge, con distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 07/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 8 di 8