Art. 3.
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e' fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o piu' sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e' fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o piu' sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.