Versione
23 maggio 1957
23 maggio 1957
Art. 3.
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e' fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o piu' sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e' fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o piu' sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 20/05/2019, n. 181Provvedimento: […] Si è costituito in giudizio il Comune di Filignano eccependo l'infondatezza del ricorso; si sono costituiti anche la Regione MO ed il Ministero dell'Interno eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle avverse censure. Deducevano, sul punto, che l'art. 3, comma 2 della legge 278/1957, nello stabilire che si “intenderanno eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti”, prevede in maniera chiara ed inequivocabile il criterio da utilizzare nella individuazione dei vincitori con la conseguenza che il risultato elettorale, che aveva visto eletti i candidati con il maggior numero di preferenze, non poteva, nella specie, che dirsi corretto.Leggi di più...
- voti di lista·
- voti di preferenza·
- art. 71 del D.P.R. n. 267/2000·
- regolamento elettorale·
- sistema elettorale·
- decreto di indizione delle elezioni·
- legittimazione passiva·
- compensazione spese di lite·
- annullamento elezioni·
- annullamento atti amministrativi