Articolo 3 della Legge 17 aprile 1957, n. 278
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 maggio 1957
Art. 3.
Il presidente del seggio proclama gli eletti. La proclamazione e' fatta dal presidente della I sezione, quando sono costituite due o piu' sezioni.
Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed, a parita' di voti, il maggiore di eta'.
Entrata in vigore il 23 maggio 1957
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