Articolo 31 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 30Articolo 32
Versione
15 gennaio 1976
Art. 31.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, dei fondi iscritti ai capitoli numeri 6801, 9517, 6802, 9525, 6803, 9535, 6804 e 9536 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonche' tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976