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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente
dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Federica Ferreri Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. 4397 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Ardea, via dei Cipressi n. C.F._2
9A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Lupi, che li rappresenta e difende giuste procure alle liti in atti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
* * *
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale e divorzio richiesto dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex artt. 473 bis.51 comma 2, e 127 ter c.p.c. depositate dalle parti e recepite nell'ordinanza del 31.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 28.11.2024, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Nello stesso ricorso le parti hanno presentato istanza per la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. e rinunciato alla
1 comparizione personale dichiarando di non volersi riconciliare;
sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e dei documenti depositati, nonché
l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, lette le note, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stato acquisito il visto del Pubblico Ministero in data 8.01.2025.
Ciò posto, occorre premettere che la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti è stata positivamente risolta dalla
Suprema Corte di Cassazione, che in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di crisi familiare, nell'ambito del
procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cass. 28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve pertanto ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dalla c.d. "riforma Cartabia", sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
Venendo a valutare il merito del ricorso (sottoscritto in calce dalle parti), le condizioni previste dalla coppia consentono l'accoglimento della domanda di separazione, essendo cessata tra i coniugi la comunione materiale e spirituale. Inoltre, le condizioni previste dai coniugi risultano eque, non contrastano con norme imperative e, soprattutto, con il primario interesse del figlio minore della coppia, . Per_1
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi economici raggiunti dai coniugi, quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione scritta;
in particolare, si prende atto degli accordi, anch'essi non contrastanti con norme imperative, inseriti dai coniugi ai punti da C.2 a C.7 del ricorso.
Può pertanto omologarsi l'accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi e da intendersi qui integralmente richiamato.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo, in quanto i coniugi, ai sensi del neo-introdotto art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto altresì pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quale, essendo la separazione consensuale, dovrà
attendersi il trascorrere del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto;
Parte_2
2 2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso dal Tribunale di Velletri riunito in camera di consiglio in data 25.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Ferreri dott. Marcello Buscema
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente
dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Federica Ferreri Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. 4397 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promosso da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Ardea, via dei Cipressi n. C.F._2
9A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Lupi, che li rappresenta e difende giuste procure alle liti in atti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI
* * *
OGGETTO: ricorso cumulativo di separazione personale e divorzio richiesto dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex artt. 473 bis.51 comma 2, e 127 ter c.p.c. depositate dalle parti e recepite nell'ordinanza del 31.01.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 28.11.2024, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Nello stesso ricorso le parti hanno presentato istanza per la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte come previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. e rinunciato alla
1 comparizione personale dichiarando di non volersi riconciliare;
sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e dei documenti depositati, nonché
l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, lette le note, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stato acquisito il visto del Pubblico Ministero in data 8.01.2025.
Ciò posto, occorre premettere che la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei ricorsi congiunti è stata positivamente risolta dalla
Suprema Corte di Cassazione, che in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di crisi familiare, nell'ambito del
procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cass. 28727/2023).
In applicazione di tale principio, deve pertanto ritenersi come, alla luce delle disposizioni processuali introdotte dalla c.d. "riforma Cartabia", sia ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
Venendo a valutare il merito del ricorso (sottoscritto in calce dalle parti), le condizioni previste dalla coppia consentono l'accoglimento della domanda di separazione, essendo cessata tra i coniugi la comunione materiale e spirituale. Inoltre, le condizioni previste dai coniugi risultano eque, non contrastano con norme imperative e, soprattutto, con il primario interesse del figlio minore della coppia, . Per_1
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi economici raggiunti dai coniugi, quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione scritta;
in particolare, si prende atto degli accordi, anch'essi non contrastanti con norme imperative, inseriti dai coniugi ai punti da C.2 a C.7 del ricorso.
Può pertanto omologarsi l'accordo di separazione consensuale raggiunto dai coniugi e da intendersi qui integralmente richiamato.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo, in quanto i coniugi, ai sensi del neo-introdotto art. 473 bis.49 c.p.c., hanno chiesto altresì pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quale, essendo la separazione consensuale, dovrà
attendersi il trascorrere del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 3 L. n. 898/1970.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto;
Parte_2
2 2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
3. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso dal Tribunale di Velletri riunito in camera di consiglio in data 25.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Ferreri dott. Marcello Buscema
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