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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 4897/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4897/2023 v.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FABIO MICHELANGELI RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
– concordate con il coniuge e recepite nella sentenza n. 1587/2012 resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 – nella parte in cui, nel disciplinare le modalità di mantenimento del figlio, stabilivano che il contributo paterno sarebbe stato rivalutato annualmente e che la rivalutazione via via maturata sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con il medesimo ricorso la sig.ra chiedeva che, a integrazione della sentenza di divorzio, Parte_1 venisse indicato un termine per il versamento mensile dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e venisse stabilita la modalità del bonifico bancario, rappresentando che il sig. versava il proprio CP_1 contributo mediante assegno bancario che consegnava al figlio e che negli ultimi tempi, nei quali gli incontri padre-figlio si erano diradati, ciò comportava un ritardo nella consegna dell'assegno e dunque nell'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
A sostegno delle proprie istanze di modifica, la ricorrente deduceva che la modalità di pagamento a fine d'anno della rivalutazione monetaria disposta con la sentenza di divorzio non le consentiva più di provvedere adeguatamente alle accresciute esigenze del figlio divenuto ormai maggiorenne.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il ricorrente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 24.4.2024.
*****
Le modifiche richieste dalla sig.ra attengono al termine di adempimento dell'obbligazione di Parte_1 mantenimento ordinario del figlio da parte del padre e precisamente: 1) con riguardo alla Per_1 somma capitale, si chiede l'introduzione di una data esatta entro cui compiere il versamento mensile
(non prevista nel provvedimento di divorzio); 2) con riguardo alla rivalutazione, si chiede la modifica del provvedimento che stabiliva il versamento in unica soluzione, al 31 dicembre di ciascun anno, delle somme complessivamente dovute a titolo di rivalutazione (mentre mensilmente veniva erogato solo l'importo originariamente previsto), con introduzione di una disciplina che preveda il versamento mensile anche della somma dovuta a titolo di rivalutazione (sicché mensilmente dovrebbe essere versato l'importo dell'assegno rivalutato).
Principiando da quest'ultimo punto, si osserva che le condizioni concordate tra i coniugi e recepite dal Tribunale, nel prevedere l'adeguamento annuale all'indice ISTAT dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, stabilivano che la rivalutazione dovuta venisse regolata in unica soluzione alla data del 31 dicembre di ogni anno.
E dunque, secondo la previsione contenuta nella sentenza di divorzio, l'importo originario dell'assegno mensile dovuto al figlio (€ 550,00) sarebbe stato rivalutato a partire dal 10.12.2013 (ossia alla scadenza del primo anno dopo la pronuncia del divorzio), ma gli importi dovuti a titolo di rivalutazione per ciascuna delle dodici mensilità sarebbero stati corrisposti unitariamente il 31.12.2014, versando mensilmente il sig. solo l'importo originario. Analogamente sarebbe avvenuto negli anni CP_1 successivi.
Afferma la ricorrente che tale termine posticipato di versamento della rivalutazione, in considerazione del tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di divorzio e della perdita di potere di acquisto verificatasi negli ultimi anni, non consente più di assicurare il soddisfacimento delle esigenze del figlio.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il decorso del tempo e l'incremento dell'inflazione sono mutamenti delle circostanze di fatto che rendono certamente ammissibile la modifica delle condizioni di divorzio.
Ciò posto, deve darsi atto che l'importo mensile dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. CP_1
pagina 2 di 3 in favore del figlio (fissato al dicembre 2012 in € 550,00) rivalutato a dicembre 2023 CP_1 Per_1 ammonta ad € 657,80, sicché la quota mensile di rivalutazione per l'anno 2024 ammonta ad € 107,80 (657,80 – 550), ossia circa il 20% della misura originariamente stabilita, percentuale che da sola rende manifesta la rilevante incidenza assunta dall'adeguamento al maggior costo della vita.
Sulla base di tali considerazioni di natura matematica e richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'aggiornamento dell'assegno – obbligatoriamente previsto per legge – è volto a preservarne la funzione assistenziale, può dunque affermarsi che l'attuale previsione del differimento a fine anno del versamento della quota di rivalutazione rende il versamento mensile insufficiente al soddisfacimento delle esigenze del figlio.
In accoglimento del ricorso deve dunque disporsi che il sig. provveda mensilmente al versamento CP_1 dell'importo rivalutato dell'assegno di mantenimento previsto, ossia per il 2024 al versamento della somma di € 657,80 al mese.
Parimenti fondata risulta la richiesta di assegnazione di un termine per l'adempimento, trattandosi di obbligazione di mantenimento che per la funzione che assolve deve necessariamente essere versata in via anticipata, all'inizio del periodo di competenza.
Deve dunque disporsi che il versamento della somma mensile di € 657,80 per il mantenimento del figlio avvenga entro il giorno 10 di ciascun mese, in conformità alla richiesta di parte Per_1 ricorrente.
Non può invece prescriversi che il versamento avvenga necessariamente mediante bonifico bancario, dovendo rimettersi al genitore obbligato la scelta delle modalità di pagamento purché esse assicurino il soddisfacimento dell'obbligazione pecuniaria nel termine previsto.
La natura della controversia e il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 (iscritta al registro sentenze al n.
1587/2012), che nel resto conferma, così provvede:
Dispone che versi a , entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT - di € 657,80, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 8 ottobre 2024
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Mariella Roberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Mariella Roberti Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4897/2023 v.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
MICHELANGELI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
FABIO MICHELANGELI RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2023, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio Parte_1
– concordate con il coniuge e recepite nella sentenza n. 1587/2012 resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 – nella parte in cui, nel disciplinare le modalità di mantenimento del figlio, stabilivano che il contributo paterno sarebbe stato rivalutato annualmente e che la rivalutazione via via maturata sarebbe stata corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con il medesimo ricorso la sig.ra chiedeva che, a integrazione della sentenza di divorzio, Parte_1 venisse indicato un termine per il versamento mensile dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e venisse stabilita la modalità del bonifico bancario, rappresentando che il sig. versava il proprio CP_1 contributo mediante assegno bancario che consegnava al figlio e che negli ultimi tempi, nei quali gli incontri padre-figlio si erano diradati, ciò comportava un ritardo nella consegna dell'assegno e dunque nell'adempimento dell'obbligazione di mantenimento.
A sostegno delle proprie istanze di modifica, la ricorrente deduceva che la modalità di pagamento a fine d'anno della rivalutazione monetaria disposta con la sentenza di divorzio non le consentiva più di provvedere adeguatamente alle accresciute esigenze del figlio divenuto ormai maggiorenne.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, il ricorrente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace all'udienza del 24.4.2024.
*****
Le modifiche richieste dalla sig.ra attengono al termine di adempimento dell'obbligazione di Parte_1 mantenimento ordinario del figlio da parte del padre e precisamente: 1) con riguardo alla Per_1 somma capitale, si chiede l'introduzione di una data esatta entro cui compiere il versamento mensile
(non prevista nel provvedimento di divorzio); 2) con riguardo alla rivalutazione, si chiede la modifica del provvedimento che stabiliva il versamento in unica soluzione, al 31 dicembre di ciascun anno, delle somme complessivamente dovute a titolo di rivalutazione (mentre mensilmente veniva erogato solo l'importo originariamente previsto), con introduzione di una disciplina che preveda il versamento mensile anche della somma dovuta a titolo di rivalutazione (sicché mensilmente dovrebbe essere versato l'importo dell'assegno rivalutato).
Principiando da quest'ultimo punto, si osserva che le condizioni concordate tra i coniugi e recepite dal Tribunale, nel prevedere l'adeguamento annuale all'indice ISTAT dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio, stabilivano che la rivalutazione dovuta venisse regolata in unica soluzione alla data del 31 dicembre di ogni anno.
E dunque, secondo la previsione contenuta nella sentenza di divorzio, l'importo originario dell'assegno mensile dovuto al figlio (€ 550,00) sarebbe stato rivalutato a partire dal 10.12.2013 (ossia alla scadenza del primo anno dopo la pronuncia del divorzio), ma gli importi dovuti a titolo di rivalutazione per ciascuna delle dodici mensilità sarebbero stati corrisposti unitariamente il 31.12.2014, versando mensilmente il sig. solo l'importo originario. Analogamente sarebbe avvenuto negli anni CP_1 successivi.
Afferma la ricorrente che tale termine posticipato di versamento della rivalutazione, in considerazione del tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di divorzio e della perdita di potere di acquisto verificatasi negli ultimi anni, non consente più di assicurare il soddisfacimento delle esigenze del figlio.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che il decorso del tempo e l'incremento dell'inflazione sono mutamenti delle circostanze di fatto che rendono certamente ammissibile la modifica delle condizioni di divorzio.
Ciò posto, deve darsi atto che l'importo mensile dell'assegno di mantenimento dovuto dal sig. CP_1
pagina 2 di 3 in favore del figlio (fissato al dicembre 2012 in € 550,00) rivalutato a dicembre 2023 CP_1 Per_1 ammonta ad € 657,80, sicché la quota mensile di rivalutazione per l'anno 2024 ammonta ad € 107,80 (657,80 – 550), ossia circa il 20% della misura originariamente stabilita, percentuale che da sola rende manifesta la rilevante incidenza assunta dall'adeguamento al maggior costo della vita.
Sulla base di tali considerazioni di natura matematica e richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'aggiornamento dell'assegno – obbligatoriamente previsto per legge – è volto a preservarne la funzione assistenziale, può dunque affermarsi che l'attuale previsione del differimento a fine anno del versamento della quota di rivalutazione rende il versamento mensile insufficiente al soddisfacimento delle esigenze del figlio.
In accoglimento del ricorso deve dunque disporsi che il sig. provveda mensilmente al versamento CP_1 dell'importo rivalutato dell'assegno di mantenimento previsto, ossia per il 2024 al versamento della somma di € 657,80 al mese.
Parimenti fondata risulta la richiesta di assegnazione di un termine per l'adempimento, trattandosi di obbligazione di mantenimento che per la funzione che assolve deve necessariamente essere versata in via anticipata, all'inizio del periodo di competenza.
Deve dunque disporsi che il versamento della somma mensile di € 657,80 per il mantenimento del figlio avvenga entro il giorno 10 di ciascun mese, in conformità alla richiesta di parte Per_1 ricorrente.
Non può invece prescriversi che il versamento avvenga necessariamente mediante bonifico bancario, dovendo rimettersi al genitore obbligato la scelta delle modalità di pagamento purché esse assicurino il soddisfacimento dell'obbligazione pecuniaria nel termine previsto.
La natura della controversia e il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio resa dal Tribunale di Perugia in data 22 novembre/10 dicembre 2012 (iscritta al registro sentenze al n.
1587/2012), che nel resto conferma, così provvede:
Dispone che versi a , entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio , la somma - annualmente rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT - di € 657,80, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 8 ottobre 2024
La giudice relatrice La presidente
Gaia Muscato Mariella Roberti
pagina 3 di 3