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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/09/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Paola ELEFANTE Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1710/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BELTRAMO NADIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...] di aver contratto matrimonio concordatario in CAVOUR il 19/07/1997, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 1997; che dal matrimonio sono nate, a Pinerolo, due figlie: il 30.5.1999 e il 10.12.2002; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, al verificarsi delle condizioni di legge, pronunciarsi anche il divorzio tra le parti.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, per la fase della separazione, e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_2
economicamente (studentessa). La figlia è invece indipendente e conduce vita autonoma, Per_1
con il proprio compagno.
Si provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al ricorrere delle condizioni di legge sulla procedibilità.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 26/05/1970 a PINEROLO (TO), Parte_1
E
, n. il 04/04/1974 a TORINO (TO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Paola Elefante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Paola ELEFANTE Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1710/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. BELTRAMO NADIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49-51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
[...] di aver contratto matrimonio concordatario in CAVOUR il 19/07/1997, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 1997; che dal matrimonio sono nate, a Pinerolo, due figlie: il 30.5.1999 e il 10.12.2002; Per_1 Per_2
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, al verificarsi delle condizioni di legge, pronunciarsi anche il divorzio tra le parti.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, per la fase della separazione, e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi della figlia maggiorenne ma non ancora indipendente Per_2
economicamente (studentessa). La figlia è invece indipendente e conduce vita autonoma, Per_1
con il proprio compagno.
Si provvede con separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al ricorrere delle condizioni di legge sulla procedibilità.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 26/05/1970 a PINEROLO (TO), Parte_1
E
, n. il 04/04/1974 a TORINO (TO), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Paola Elefante