Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 4978
CASS
Sentenza 21 marzo 2000

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L'art.12 bis del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge n.356 del 1992, nel prevedere per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" di cui all'art.449 cod.proc.pen., comporta la possibilità di celebrare il rito anche se non sono stati osservati i termini di cui allo stesso art.449 del codice di rito. Tale interpretazione trova conferma nell'art.452, comma 1, cod.proc.pen., il quale stabilisce che "Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art.449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero". Tale norma, infatti, dettata per il giudizio direttissimo tipico, non esperibile oltre i termini dettati dall'art.449, include evidentemente i termini medesimi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il rito medesimo, se ammissibile, deve svolgersi. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha disatteso l'eccezione del ricorrente, il quale deduceva che la deroga in materia di armi ed esplosivi riguardasse i "casi", ma non i "modi" del giudizio direttissimo tipico, fra i quali ultimi dovevano ritenersi compresi anche i termini previsti dall'art.449 cod.proc.pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 4978
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4978
    Data del deposito : 21 marzo 2000

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