Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
L'art.12 bis del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge n.356 del 1992, nel prevedere per i reati concernenti le armi e gli esplosivi la celebrazione del giudizio direttissimo anche fuori dei "casi" di cui all'art.449 cod.proc.pen., comporta la possibilità di celebrare il rito anche se non sono stati osservati i termini di cui allo stesso art.449 del codice di rito. Tale interpretazione trova conferma nell'art.452, comma 1, cod.proc.pen., il quale stabilisce che "Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art.449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero". Tale norma, infatti, dettata per il giudizio direttissimo tipico, non esperibile oltre i termini dettati dall'art.449, include evidentemente i termini medesimi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il rito medesimo, se ammissibile, deve svolgersi. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha disatteso l'eccezione del ricorrente, il quale deduceva che la deroga in materia di armi ed esplosivi riguardasse i "casi", ma non i "modi" del giudizio direttissimo tipico, fra i quali ultimi dovevano ritenersi compresi anche i termini previsti dall'art.449 cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 21/03/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N.413
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.48226/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA OR n. il 24.06.1973
2) AN MI n. il 08.03.1972
3) UN LL LO n. il 19.10.1957
avverso sentenza del 02.07.1999 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. COSENTINO Francesco che ha concluso per inammissibilità sul ricorso AZ Rigetto dei ricorsi NI e CU
Uditi i difensori Avv. SARNO Manuel Solaroli Armando. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27-11-1998 il Tribunale di Milano, in esito a giudizio direttissimo, condannava NI LO, AZ MI e CU LI CA alla pena di anni sette di reclusione e L.
3.000.000 di multa ciascuno per il reato di porto delle armi da sparo - comuni, clandestine, e da guerra - predisposte per una sparatoria, avvenuta il 9-5-1998, in ordine alla quale pendeva altro procedimento per il ferimento di persone. Con sentenza del 2-7-1999 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado nei confronti del NI e del CU;
sull'accordo delle parti applicava al AZ la diminuente dell'art. 442 c.p.p. e conseguentemente riduceva la pena, determinandola in anni quattro e mesi otto di reclusione e L.
3.000.000 di multa.
Nella predetta sentenza i fatti venivano ricostruiti come segue. Il 9-5-1998 numerose telefonate al 113 segnalavano che in Via Faenza era in corso una sparatoria. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto trovavano tre persone ferite da colpi di arma da fuoco, tre pistole con munizioni sulla sede stradale, una pistola su un'auto Volvo parcheggiata in zona e altre munizioni e pistole, tra cui una pistola mitragliatrice munita di silenziatore, su un furgone Mercedes, anch'esso parcheggiato in zona. Numerose altre pistole, silenziatori e munizioni venivano rinvenuti in casa di EL PE, che era stato sorpreso in compagnia del AZ, il quale, ferito, si era rifugiato in un portone. Il EL dichiarava che le armi che egli si era impegnato a custodire e che erano state ordinate da NI e da tale AL a "Mimmo cric" - gli erano state consegnate due giorni prima, per essere utilizzate il 9-5-1998 in un intervento chiarificatore che doveva avere luogo tra NI e un altro soggetto per questioni di donne. Per questo la sera del giorno fissato EL, AZ, NI, CU, GN e AL si erano incontrati nei pressi di via Pepere;
EL aveva portato parte delle armi avute in consegna, depositandole su un furgone parcheggiato in via Faenza;
gli altri erano a loro volta in possesso di armi ad un segnale convenuto erano scese dal furgone le tre persone che stavano a bordo ed era - iniziata la sparatoria, alla quale avevano preso parte tutte le predette persone. Nel dibattimento di primo grado il EL rendeva dichiarazioni in parte diverse da quelle iniziali, ma, secondo il primo giudice, sostanzialmente confermava la versione dei fatti nei suoi termini essenziali, premurandosi soltanto di sostituire il AL al NI e di escludere il CU.
La Corte territoriale disattendeva le varie censure processuali mosse dai difensori alla sentenza di primo grado. In particolare riteneva legittimamente adottato il rito direttissimo - nonostante la difesa avesse prospettato la necessità di particolari indagini, ostative al predetto rito ai sensi dell'art. 12 bis dl. 306/1992 - e riteneva infondata la questione relativa al mutamento del Collegio, che era stata prospettata per la difformità tra il giudice che aveva compiuto gli atti introduttivi e aveva verificato la regolare costituzione delle parti e quello che aveva deliberato la sentenza. Nel merito la predetta Corte riteneva credibili le prime dichiarazioni rese dal EL e inverosimili quelle dibattimentali, volte a scagionare NI e CU. Delle prime dichiarazioni apprezzava la spontaneità, la reiterazione davanti al G.I.P., il disinteresse - trattandosi di dichiarazioni anche autoaccusatorie - e la coerenza;
ravvisava, poi, elementi di riscontro nel ritrovamento del furgone in via Faenza, nelle condizioni indicate dall'imputato; nel ritrovamento, sempre nella zona, dell'autovettura del GN, con a bordo altre armi e munizioni;
nel ritrovamento, nei pressi, dell'auto Toyota in uso, al CU;
nelle dichiarazioni dell'ispettore Casula, il quale aveva accertato che la sparatoria era stata preceduta da una scazzottata, come riferito dall'imputato.
Quanto alle singole posizioni degli imputati, la Corte rilevava che NI, era stato accusato dal EL, le cui successive dichiarazioni erano inattendibili;
che il NI era stato ferito;
che egli era stato la causa della sparatoria, come interessato all'incontro con il suo rivale;
che non era credibile che la sparatoria fosse avvenuta a sua insaputa, organizzata dagli altri. Quanto al CU, la Corte osservava che a suo carico vi erano le dichiarazioni iniziali del EL;
l'accertata presenza del CU nella zona della sparatoria;
il fallimento dell'alibi teso a dimostrare la sua presenza in un pub al momento della sparatoria, la circostanza di non essere rientrato a casa la sera dei fatti e di avere dormito altrove.
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano ricorrono separatamente, tramite i rispettivi difensori, AZ, NI e CU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il AZ deduce la nullità della sentenza per mancata concessione di ufficio delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato. Invero il potere, conferito al giudice di appello dall'art. 597 comma 5 c.p.p., di concedere le attenuanti generiche anche se non richieste, costituisce una facoltà, il cui mancato esercizio non si traduce in violazione di legge ne' in vizio di motivazione, ove l'esercizio del potere non sia sollecitato dalla parte, con un'esplicita richiesta nel corso del giudizio di secondo grado. La predetta facoltà, peraltro, non può esercitarsi nell'ambito del particolare rito previsto dal successivo art. 599 comma 4 c.p.p., perché detta facoltà, che costituisce il mezzo con il quale il giudice concretizza il potere di graduazione della pena, non è più esercitabile allorché le parti dichiarino di concordare una nuova determinazione della pena.
2) Il NI deduce il vizio motivazionale relativamente alla valutazione della prova, sostenendo che la motivazione è apparente, fondandosi su affermazioni apodittiche. Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata non ha dato conto dell'attendibilità intrinseca del EL;
ha considerato come riscontri elementi non autonomi - in quanto non ignoti al dichiarante - e non individualizzanti;
ha omesso di valutare l'assenza di un movente adeguato.
Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha reso ragione della decisione con motivazione ampia - richiamando espressamente anche quella del primo giudice - e immune da vizi logici manifesti, così da consentire una completa ricostruzione del percorso logico seguito per pervenire al convincimento sulla responsabilità del NI. Invero dai due provvedimenti di inerito risulta evidenziata l'attendibilità intrinseca del EL, basata sul disinteresse ad accuse anche autoincriminanti;
sull'interesse a dire la verità, di fronte al rischio di un'accusa di concorso in omicidio;
sull'assenza di un intento calunniatorio o di motivi di risentimento nei confronti degli altri accusati;
sulla spontaneità delle dichiarazioni rese poco dopo il fatto e poi ribadite davanti al P.M. e al G.i.p., in presenza del difensore;
sulla coerenza e logicità del racconto, nel quale hanno trovato adeguata collocazione le emergenze oggettive, relative ai soggetti e agli automezzi rinvenuti sul luogo della sparatoria. Risulta anche affrontato e risolto il problema della contraddittorietà delle prime dichiarazioni con quelle rese in dibattimento, motivatamente ritenute inattendibili e frutto di "aggiustamenti" tesi unicamente e inutilmente a scagionare NI e UN. Risultano altresì evidenziati riscontri esterni - alcuni dei quali innegabilmente individualizzati - costituiti dal rinvenimento di armi e munizioni sulla sede stradale, sull'auto Volvo intestata al GN e sul furgone Mercedes;
dall'accertamento della circostanza che la sparatoria era stata realmente preceduta da una scazzottata, come riferito dal EL;
dalla ferita alla testa riportata dal NI;
dall'ammissione, da parte dello stesso NI, di essersi recato sul posto per aver un chiarimento con l'ex fidanzato della sua attuale compagna, chiarimento che doveva essere verbale o tutt'al più ricorrendo a vie di fatto. Risulta altresì accertata la finalità del porto di armi - costituita da uno scontro con alcuni avversari al quale era interessato principalmente il NI - e nulla rileva che non sia stata appurata con certezza la causa di tale scontro, che i giudici di merito hanno dubitato poter essere limitata alla questione di donne riferita dagli imputati, perché l'identificazione del movente è importante nei processi indiziari - nei quali la causale funge da collante tra i vari indizi - ma non altrettanto nei processi che si basano su prove dirette, quali sono anche le chiamate in correità, pur necessitando di altri elementi di prova che confermino l'attendibilità del dichiarante.
3) Il CU, quale primo motivo, deduce violazione degli artt.449 c.p.p. e 12 bis d.l.
8.6.1992 n.306, convertito con modificazioni nella legge 7.8.1992 n. 356, in relazione all'art. 452 c.p.p.. Sostiene che il citato art. 12 bis, nel disporre che in materia di armi ed esplosivi il P.M. procede a giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini, ha consentito la deroga ai "casi", ma non ai "modi" del giudizio direttissimo tipico;
eccepisce, pertanto, la nullità derivante dall'inosservanza dei termini di quarantotto ore dall'arresto, o di quindici giorni dall'arresto convalidato, o di quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato, stabiliti dai commi 1, 4 e 5 dell'art. 449..
La eccezione è infondata.
Sotto il profilo letterale, il termine "modi", riferito ad un tipo di procedimento, non comprende i "termini". "Modo" significa modalità della procedura, nella specie caratterizzata dalla eliminazione dell'udienza preliminare, mentre i termini, ed in particolare i termini indicati dall'art. 449 c.p.p., si riferiscono ai presupposti temporali della procedura medesima, oltre i quali essa non può essere adottata. Tale interpretazione letterale trova conferma nell'art. 452 c.1 c.p.p., che dispone: "Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'art. 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero". La norma, dettata per il giudizio direttissimo tipico, non esperibile oltre i termini dettati dall'art. 449, include evidentemente i termini medesimi nei "casi", intesi quali presupposti processuali e temporali del rito, e non nei "modi" nei quali il rito medesimo, se ammissibile, deve svolgersi.
Giova ricordare che l'art. 233 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale vigente prevedeva il rito direttissimo in materia di anni ed esplosivi "anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p." espressione identica a quella utilizzata dal legislatore del 1992 nel reintrodurre la disposizione con l'art. 12 bis del decreto legge n.306 modificato dalla legge n.356. Durante il tempo limitato di applicazione della norma di attuazione al c.p.p., dichiarata dalla Consulta incostituzionale per eccesso di delega con sentenza 8.2.1991 n. 68, essa fu interpretata nel senso che il giudizio direttissimo atipico previsto per reati in materia di armi fosse svincolato dalle condizioni e dai presupposti che legittimano il procedimento direttissimo ordinario, perché imposto dalla normativa speciale, con la conseguenza della irrilevanza del fatto che l'udienza fosse fissata senza il rispetto di termini obbligati (Cass., Sez. I, 14.3.90, Rinchi, RV.183660). In precedenza analoga disposizione era stata dettata dall'art. 2 della legge 14.10.1974 n.497, che stabiliva che il pubblico ministero procedesse "in ogni caso" con rito direttissimo, salva la necessità di speciali indagini, per una serie di reati di grave allarme sociale (oltre a quelli attinenti alle anni ed agli esplosivi, le rapine aggravate, le estorsioni, i sequestri di persona a scopo di rapina o estorsione); ed il medesimo rito era stato imposto dall'art. 15 d.l. 15.9.1947 n.896 (vendita di merci a prezzo maggiorato), dall'art. 21 l.
8.2.1948 n.47 (reati commessi a mezzo stampa), dall'art. 112 T.U.
30.3.1957 n.361 (reati elettorali), dall'art. 12 c.2 l. 22.5.1975 n.152 (reati attinenti al fascismo), dall'art. 17 l. 225.1975 n.152
(contravvenzioni agli artt. 18 e 24 T.U.L.P.S.). L'espressione usata, che pur lasciava margine per configurare limiti costituiti dai termini previsti per il rito speciale anche dall'art. 502 del codice del 1930 (titolato "Casi e modi del giudizio direttissimo", al pari del vigente art. 449), venne interpretata come di portata generale, indicativa della introduzione di una "procedura direttissima atipica" "svincolata dai presupposti e dalle condizioni che legittimano la procedura direttissima tipica, quale l'operatività del termine massimo entro il quale, ai sensi dell'art. 502 c.p.p., l'imputato deve essere presentato al dibattimento". (Cass. 30.10.86, Ruocco, RV.174190; conformi, Sez. I, 25.7.86, Cavallaro;
Sez. I, 28.6.90, Calabrese, RV. 184728, pure riferita al codice del 1930). All'espressione "fuori dei casi" la giurisprudenza anteriore al decreto legge n.306 del 1992 attribuì dunque portata ampia, tale da superare qualsiasi ostacolo sostanziale o procedurale stabilito dalla norma regolante il giudizio direttissimo tipico. L'interpretazione adottata, non in contrasto con le espressioni usate nelle norme che prevedevano il giudizio direttissimo atipico facenti perno sul termine "caso" corrispondeva alla intenzione del legislatore di imporre una procedura rapida, nei casi di delitti di elevato allarme sociale, o che comunque richiedessero rapida definizione e consentissero la sola istruttoria dibattimentale, non preceduta da particolari indagini. In conformità a tale scopo era prevista la "obbligatorietà" del giudizio direttissimo (sulla natura obbligatoria del rito, tra le tante, Cass. Sez. I, 15.5.80, Altieri, RV.14513; Sez. I, 9.3.81, Pezzuto, RV.147958; Sez. I, 28.7.82, Carducci, RV.154738; Sez. I, 30.5.84, Tarì, Rv.164546; Sez. I, 7.2.85, Magnabosco, RV.167753). Come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 68 del 1991 sopra richiamata in tema di art. 233 c.2 disp. di att. al c.p.p., l'adozione del rito speciale introdotto dalla norma dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 76 Cost., era Moverosa, anziché discrezionale, in quanto imposta pure a prescindere dall'esistenza dei presupposti fissati dall'art. 449 per il giudizio direttissimo davanti al tribunale e dall'art. 566 per il giudizio direttissimo davanti al pretore"; e proprio per tale obbligatorietà si poneva in contrasto con il punto 43 dell'art. 2 della legge delega, il quale, prevedendo il "potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente al tribunale" era volto alla "prospettiva di riservare all'organo dell'accusa il potere di valutare, di volta in volta, il rito valutato come più adatto" (parte motiva, in Cass. Pen, 1991, p. II, 74, pp. 231- 232). La obbligatorietà caratterizza tuttora il rito speciale introdotto dall'art. 12 bis del d.l. n.306 del 1992, e lo differenza dalla discrezionalità del rito direttissimo disciplinato dall'art. 449, che utilizza il termine "può" riferito al pubblico ministero, prima delle espressioni "presentare direttamente l'imputato", e "procedere al giudizio direttissimo" contenute rispettivamente nei commi 1) e 5).
L'interpretazione della norma nel senso di consentire alla pubblica accusa facile elusione di tale obbligo lasciando semplicemente decorrere un termine, è in palese contrasto con la costante intenzione del legislatore di rendere obbligatorio il procedimento direttissimo in casi particolari.
Successivamente, norme analoghe sono state dettate, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 6 c.5 D.L. 26.4.93 n.122, convertito nella legge 25.6.93 n.205: "Per i reati indicati dall'art. 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie particolari indagini") e in materia di immigrazione clandestina (art. 12 D.L.vo 25.7.98 n.286: "...si procede comunque con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini"). Il termine "comunque", utilizzato nella seconda norma, se appare sotto il profilo letterale più ampio della espressione "anche fuori dei casi" utilizzata nella norma precedente e nell'art. 12 bis d.l. 306/92, costituisce in realtà una replica chiarificatrice delle indicazioni contenute nelle disposizioni anteriori in tema di giudizio direttissimo speciale. Non è infatti accettabile, sotto il profilo sistematico, che accanto al giudizio direttissimo tipico previsto dall'art. 449 c.p.p. esistano due tipi di procedimento direttissimo speciale, l'uno, in materia di immigrazione clandestina, da esperirsi "comunque" l'altro, previsto dai decreti legge 306/92 e 122/93, ibrido, nel senso che deve essere obbligatoriamente esperito nei casi indicati dalle rispettive norme sempre che siano osservati i termini dettati dal codice di procedura.
Ragioni letterali, storiche, teleologiche e sistematiche, indicano quindi come non vincolato ai termini dettati dall'art. 449 c.p.p. il giudizio direttissimo atipico previsto dall'art. 12 bis d.l. n.306 del 1992 (soluzione conforme in Cass., Sez. I, 11.6.96,
Settegrana, RV.205358).
La eccezione proposta era comunque tardiva. Trattandosi di nullità relativa (in questo senso Cass., Sez. I, 26.9.95, Di Stefano, RV.202684), essa doveva essere eccepita entro il termine indicato dagli artt. 181 c.
2 -491 c.1 c.p.p., e non essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non poteva essere per la prima volta eccepita nel ricorso per cassazione (in appello il UN aveva dedotto la illegittimità del giudizio direttissimo solo con riferimento alla necessità di speciali indagini).
Con il secondo motivo il UN deduce violazione dell'art. 525 c.2 c.p.p., per essere stato mutato il Collegio tra la prima udienza,
del 29.7.1998, e la seconda, del 22.9.98.
Il motivo è infondato, per le ragioni sostanzialmente già rilevate dal giudice di appello. Invero il principio di immutabilità si riferisce al giudice che ha partecipato al dibattimento, provvedendo alle acquisizioni probatorie, onde garantire l'attuazione del principio di immediatezza;
non si riferisce, invece, al giudice che ha semplicemente provveduto agli atti introduttivi, concernenti il controllo e l'eventuale dichiarazione di contumacia (in questo senso Cass. Sez. II, 14.7.97, Manna, RV.208950; Sez. V, 13.9.98, Centamore, RV.211473; Sez. III, 23.7.98, Di Leo, RV.211541; Sez. II, 7.10.98, Silvestri ed altri, Rv. 211473). Nessuna diversa disciplina è ipotizzabile per il rito direttissimo atipico, il quale, come il giudizio ordinario, viene introdotto con il decreto di citazione a giudizio e si sviluppa attraverso la fase degli atti introduttivi e quella dell'istruzione dibattimentale.
Con il terzo motivo l'imputato deduce violazione di legge per mancata adozione del rito ordinario nonostante la necessità di speciali indagini, resa manifesta dal fatto che, pur affermandosi nella sentenza impugnata che risultava provato che tutti si erano accordati per affrontare un gruppo rivale facendo uso delle armi, in realtà l'esistenza del reato base era così problematica da avere richiesto - nel processo per i tentati omicidi da cui quello delle armi è stato separato - una proroga delle indagini, la quale aveva impedito di prendere tempestiva conoscenza degli elementi di prova emersi nel processo principale.
Sul punto dell'assenza di necessità di speciali indagini ha motivato esaurientemente e correttamente la Corte d'Appello, spiegando che il giudice investito del giudizio direttissimo atipico conosce solo gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento e può quindi valutare l'ammissibilità del rito soltanto allo stato degli atti: salvo, peraltro, il potere di ordinare la trasmissione degli atti al P.M. qualora, a seguito delle prospettazioni delle parti, si manifesti la necessità di speciali indagini, per tali intendendo quelle che per la loro complessità e durata siano incompatibili con la celerità cui è improntato il rito direttissimo. Le doglianze del ricorrente sottolineano, più che la necessità di speciali indagini nel processo per le anni, la necessità di esse nel processo principale - ove la complessità delle indagini è ragionevolmente rapportabile alla necessità di valutare la natura del reato, le singole posizioni degli imputati e l'apporto fornito da ciascuno di essi alla consumazione del reato - e appaiono causate soprattutto dalla mancata acquisizione degli elementi probatori emersi nel processo principale. Di ciò il ricorrente non può dolersi in questa sede, posto che l'opportunità di una trattazione simultanea dei due processi separati - che è cosa diversa dalla dedotta irritualità del giudizio direttissimo per le armi - avrebbe dovuto essere dedotta a suo tempo dall'interessato per ottenere il rito ordinario anche per le armi ai sensi dell'art. 449 c.6 c.p.p., prospettando la connessione tra i reati oggetto dei due processi.
Con il quarto motivo il UN deduce il vizio motivazionale sul rapporto di amicizia tra lui ed il GN, usato come riscontro alle dichiarazioni del EL. Sostiene, in proposito che vi è stato un autentico travisamento delle dichiarazioni del EL. Si rileva che il travisamento del fatto non è deducibile in sede di legittimità, ove il giudicante non può prendere conoscenza delle risultanze probatorie mediante diretta consultazione degli atti processuali, ma soltanto valutare gli elementi che emergono dal testo della sentenza impugnata (art. 606 lett. e - c.p.p.) Da quest'ultima risulta soltanto - non avendo il punto costituito oggetto di motivi di appello- che RE, poi identificato per il UN, il giorno dei fatti si era recato, insieme a due suoi amici ed al NI, all'appuntamento con gli altri e che uno dei predetti aveva guidato il furgone Mercedes fino a Via Faenza. Così ricostruito, il fatto è stato logicamente valutato come elemento a carico del UN. Con l'ultimo motivo l'imputato deduce l'inosservanza dell'art.192 c.3 c.p.p. relativamente alla mancanza di riscontri alla chiamata di correo effettuata da EL VA. Sostiene che non costituiscono riscontri il fatto che a guidare il furgone sia stato il TT - essendo la ritenuta amicizia con costui frutto del sopra denunciato travisamento dei fatti - ne' la presenza al pub, che era abituale, ne' il mancato rientro a casa la sera dopo il fatto, giustificato dal timore di essere coinvolto. Sostiene, in conclusione, la mancanza di riscontri individualizzanti. Anche quest'ultimo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ampiamente spiegato, facendo corretta applicazione dei principi di legge, quali sono i riscontri individualizzanti alle accuse di EL nei confronti di UN, ravvisandoli nella presenza al pub, nel ruolo svolto dal suo amico che ha condotto il furgone con le armi e nel mancato rientro in casa. Ha anche logicamente spiegato perché la presenza al pub non può ritenersi durata fino al momento degli spari e perché il mancato rientro non sia giustificato dal timore di essere coinvolto ingiustamente. A fronte della logicità di tali argomentazioni, non si ravvisa il vizio denunciato, e le censure del ricorrente appaiono piuttosto dirette ad una rivalutazione delle predette risultanze processuali, inammissibile in questa sede. 4) Il ricorso del UN, al pari di quello del NI, deve essere quindi respinto, mentre inammissibile deve essere dichiarato il ricorso del AZ, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di NI e di UN;
dichiara inammissibile il ricorso di AZ. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed il AZ anche alla somma di lire tremilioni alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000