Versione
21 febbraio 1948
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Versione
21 agosto 1981
21 agosto 1981
Art. 21. Competenza e forme del giudizio
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
((La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
E' fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni))
La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.
Non e' consentita la rimessione del procedimento al pretore.
Al giudizio si procede col rito direttissimo.
E' fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.
((La competenza per i giudizi conseguenti alle violazioni delle norme in tema di rettifica, di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.
Al giudizio si procede con il rito direttissimo.
E' fatto obbligo:
a) al pretore di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;
b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;
c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.
I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.
In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni))
Commentari • 8
- 1. Legge sulla stampa estesa ai quotidiani on-line : il Senato approva il ddl in tema di diffamazione. Il testo torna ora alla Camera.Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2014 · 5.119907
[…] Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale». 6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa». […]
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Giurisprudenza • 83
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2000, n. 269Provvedimento: […] Il G.I.P., coll'ordinanza di cui in epigrafe, riteneva che l'autore della diffamazione commessa mediante la televisione soggiacesse alla disciplina dell'art. 21 della legge n. 47/1948,che prevede la competenza del Tribunale;Leggi di più...
- reati di diffamazione aggravata commessi per mezzo di trasmissioni radiofoniche o televisive·
- legge 6 agosto 1990 n.233·
- determinazione in ogni caso in base alla residenza della parte lesa·
- ragioni·
- competenza territoriale·
- stampa·
- reati commessi col mezzo della stampa·
- competenza