Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14530
CASS
Sentenza 11 ottobre 2002

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Nel regime anteriore al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, le federazioni sportive nazionali presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e l'altro di natura privatistica, riconnesso alle specifiche attività delle federazioni medesime, attività che, in quanto autonome, sono separate da quelle di natura pubblica e fanno capo soltanto alle dette federazioni. Tra le attività di natura pubblica, nell'espletamento delle quali la federazione agisce come organo del CONI, rientra la pubblicazione di una rivista, relativa alla disciplina agonistica ricadente nell'ambito della competenza della federazione, con la connessa raccolta pubblicitaria, trattandosi di attività di promozione e diffusione dello sport che non si esaurisce nella sfera interna della federazione medesima, ma che si ancora alla funzione pubblica propria del Comitato Olimpico, venendo a coincidere con uno dei compiti essenziali di questo. Ne deriva che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente il procedimento di scelta - da parte della federazione nella veste di soggetto agente come organo di ente pubblico non economico - del contraente cui affidare la redazione e la gestione di detta rivista, con la relativa raccolta pubblicitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2002, n. 14530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14530
    Data del deposito : 11 ottobre 2002

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